Accesso civico generalizzato

Cos’è l’accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato consiste in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e può avere ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito l’obbligo di pubblicazione.
La ratio dell’istituto risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale diritto costituisce, altresì, uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

Ove si intenda presentare l’istanza direttamente all’Ufficio che detiene i documenti/dati di interesse, si suggerisce di consultare il database dei procedimenti inserendo come voce di ricerca nella prima colonna la dicitura Accesso Civico Generalizzato. Per ogni record sono presenti i recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale degli uffici competenti.

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Inoltre non è necessario fornire alcuna motivazione connessa all’interesse per i documenti o dati richiesti.

Al fine di agevolare la presentazione dell’istanza il Comune di Milano mette a disposizione un apposito modulo compilabile online dopo avere effettuato l’accesso al portale.

L’utilizzo dell’applicativo on-line consente la tracciabilità della richiesta in tutte le sue fasi, l’immediata ricezione via mail della copia della richiesta presentata unitamente al numero identificativo assegnato dal sistema, e la sua assegnazione in tempi rapidi all’ufficio competente.
L’istanza può essere presentata anche secondo le seguenti modalità:

Anche in questo caso il Comune di Milano ha predisposto un modulo, che guida il richiedente nella compilazione dei campi relativi ad informazioni obbligatorie per l’evasione della richiesta.

Naturalmente l’istanza può anche essere presentata in forma libera, purché contenga una serie di informazioni obbligatorie, come contenute nel suddetto modulo.
La richiesta di accesso civico generalizzato, qualora non sia sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente addetto alla ricezione, deve essere sottoscritta o inoltrata mediante mail ordinaria, obbligatoriamente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancanza della copia del documento rende l’istanza irricevibile. Non sarà necessario allegare copia del documento di identità qualora l’interessato trasmetta l’istanza dalla propria casella di posta elettronica certificata, o la sottoscriva con firma digitale o proceda all’identificazione con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con la carta di identità elettronica (CIE) o con la carta nazionale dei servizi (CNS).

Al fine di evitare un utilizzo distorto che potrebbe pregiudicare il corretto esercizio dell’azione amministrativa, si precisa che la casella di posta elettronica AccessoCivico@comune.milano.it  ha il solo ed unico scopo di raccogliere le istanze relative all’esercizio del Diritto di Accesso Civico semplice e/o di Accesso Civico Generalizzato così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Al di fuori, dunque, della finalità predetta, la casella di posta elettronica sopra indicata non deve essere utilizzata.
Per tutte le altre tipologie di richieste, segnalazioni e reclami il Comune di Milano mette a disposizione degli utenti i seguenti canali:

È necessario individuare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. In tali casi l’istante potrà comunque essere invitato a precisare meglio la propria richiesta, indicando gli elementi utili in suo possesso.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Ai sensi dell’articolo 5 bis del Decreto trasparenza, l'accesso civico generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico inerente la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.
Inoltre l'accesso civico generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Laddove l’istanza di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei suddetti interessi privati, l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare i controinteressati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica), entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico generalizzato. Decorso tale termine l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di accesso civico.
La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).
L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.

Al fine di agevolare l’istante il Comune di Milano mette a disposizione un apposito modulo compilabile online dopo avere effettuato l’accesso al portale.
L’utilizzo dell’applicativo on-line consente la tracciabilità della richiesta di riesame in tutte le sue fasi, l’immediata ricezione via mail della copia della richiesta presentata unitamente al numero identificativo assegnato dal sistema, e la sua assegnazione in tempi rapidi all’ufficio competente.
La richiesta di riesame può essere inoltrata al RPCT anche utilizzando l’apposito modulo predisposto, che dovrà essere inviato secondo le seguenti modalità:

Il Garante per la protezione dei dati personali può essere interpellato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di richiesta di riesame solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso.

In alternativa alla richiesta di riesame il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico competente per territorio, che nel caso del Comune di Milano è quello della Regione Lombardia. In tal caso il ricorso deve comunque essere notificato anche all’Amministrazione. Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo all’Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

La decisione dell’Amministrazione, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Aggiornato il: 04/04/2024