Se i documenti richiesti sono in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio o se viene fatta richiesta in via informale di accesso, il rilascio di copia e di esame è immediato ma viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti. Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato potrà eventualmente ottenere l’accesso soltanto presentando una nuova istanza.
È possibile fare ricorso al TAR – Sezione Lombardia:
- contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso
- in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta
- in caso di differimento dell’esercizio di accesso.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.
Per il rilascio delle copie della documentazione richiesta è previsto il pagamento di un corrispettivo equivalente al costo della duplicazione dei documenti, in funzione del supporto utilizzato per la riproduzione.
La tabella relativa alle tariffe applicabili per la riproduzione degli atti amministrativi è presente nella sezione Allegati.