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Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
L’articolo 6 del decreto legge n. 119 del 24 ottobre 2018, convertito in legge numero 136/2018 del 17 dicembre 2018 ha previsto, anche per i Comuni, la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione. Nella seduta del 1° aprile 2019 il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione applicando il relativo Regolamento.
Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP).
Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 ottobre 2018 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente l’intero tributo o parte di esso in relazione allo stato e al grado della controversia.
Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune entro il 24 ottobre 2018 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:
- presentare un'istanza al Comune utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nella Modulistica – Modello DLF001
- nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione
- provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione - allegare a ciascuna istanza compilata su Modello DLF001, la copia della ricevuta del relativo pagamento.
Consulta in questa pagina il box Presenta la domanda.
Atti definibili - La nuova definizione è limitata alle controversie aventi ad “oggetto atti impositivi”. Al riguardo, si ritiene che per “atto impositivo” debba intendersi qualsiasi atto con il quale il Comune ha avanzato la propria pretesa impositiva con l’indicazione del quantum da recuperare.
Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.
Nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di pagamento impugnata sia stata preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso l’ingiunzione eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 6 del 1° aprile 2019).
Atti non definibili - Non potrà essere oggetto di definizione la controversia instaurata avverso un’ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639 del 1910, il cui atto presupposto sia un atto di accertamento notificato e non impugnato. Allo stesso modo non sono definibili le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento, anche nell’ipotesi in cui sia parte del processo non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche il Comune.
Con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato è dovuto:
- il 100% dell’imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria
- il 90% dell’imposta se:
- il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione
- il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare
- il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva
- pendevano i termini per la riassunzione, ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’esito dei precedenti giudizi di merito, perché in tale ipotesi, la mancata riassunzione travolge anche la sentenza di primo grado, ed è quindi situazione comparabile a quella del ricorso iscritto nel primo grado, ma in attesa di decisione
- il 40% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune
- il 15% dell’imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
In caso di soccombenza reciproca è dovuto:
- il 100% dell’imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;
- il 15% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2018), per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (cosiddetta “doppia conforme”), possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;.
Scorporo degli importi già versati
Il comma 9 dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, prevede lo scorporo dagli importi dovuti, sulla base delle percentuali sopra riportate, di quanto già versato “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio, fermo restando che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate, ma eccedenti rispetto a quanto dovuto sulla base della definizione. Non sono comunque deducibili gli importi versati all’agente della riscossione ovvero all’incaricato della riscossione coattiva, quali ad esempio aggio e spese di notifica della cartella.
Per effettuare il calcolo online consulta in questa pagina il box Calcola l'importo.
1. Controversie fino a 1.000 euro
Deve essere versato l’intero importo in un'unica soluzione.
2. Controversie superiori a 1.000 euro
Al pagamento in un'unica soluzione si aggiunge la possibilità di rateizzare l'importo.
Piano di rateazione con scadenze trimestrali
- L'ammontare della prima rata verrà stabilito in relazione al numero di rate prescelto, con un massimo di venti rate trimestrali
- per le rate successive alla prima è prevista l’applicazione degli interessi (calcolati al saggio legale)
- per ogni annualità compresa nel piano di rateazione, le scadenze trimestrali saranno:
- 31 maggio
- 31 agosto
- 30 novembre
- 28 febbraio.
Versamento
Per il pagamento si potrà utilizzare il modello F24, compilando la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.
L'imposta di pubblicità (ICP) dovrà invece essere versata attraverso bonifico bancario su IBAN IT18E0306901783100000000351
Mancato pagamento
Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze indicate, l’Amministrazione procederà a recuperare coattivamente gli importi dovuti e non versati, applicando le sanzioni previste dall’articolo 15ter del DPR 602/1973.
Calcola l'importo
- Online
Accedi al servizio
Accedi e calcola l'importo dovuto.
Il servizio è ad accesso libero.
Presenta la domanda
- Pec
- Sportello
- Posta
Le domande possono essere presentate solo in alcuni periodi temporali predefiniti. L'ultima definizione agevolata è iniziata il 31 maggio 2019 e durerà fino al 31 maggio 2024.
Accedi al servizio utilizzando uno dei canali elencati di seguito
La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere inviata telematicamente con posta certificata (PEC) all’indirizzo:
contenziosotributario@postacert.comune.milano.it
La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere consegnata a:
Ufficio Protocollo dell’Area Finanze e Oneri Tributari del Comune di Milano
via Silvio Pellico, 16
orario: aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:00
La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere spedita con raccomandata A/R all’indirizzo:
Comune di Milano - Area Finanze e Oneri Tributari
via Silvio Pellico, 16
20121 MILANO
Modulistica
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Aggiornato il: 04/02/2022