Autotutela Icp

L’Amministrazione può prevenire il contenzioso col contribuente annullando, in misura parziale o totale, i propri atti viziati dalla presenza di errori.

  • L’annullamento viene stabilito dallo stesso ufficio che ha emesso l’atto in seguito a un’istanza di riesame presentata dal contribuente
  • l’Amministrazione comunicherà l’esito dell’istanza con i motivi della decisione assunta
  • la presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • è pendente il giudizio
  • l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l'annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e dei relativi titoli esecutivi) e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Aggiornato il: 16/04/2024