Parcheggi sotterranei su aree pubbliche in diritto di superficie

I parcheggi sotterranei costruiti nel sottosuolo di aree pubbliche in diritto di superficie previsti nel Piano Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) e attuati attraverso il coinvolgimento degli operatori economici privati sono riconducibili a due categorie:

  • parcheggi per residenti realizzati per le necessità dei residenti dell’area oggetto dell’intervento al fine di migliorare la fruibilità e vivibilità della città;
  • parcheggi pubblici a rotazione destinati a soddisfare le esigenze di sosta breve per diverse categorie di utenti.

Tutti i parcheggi sono disciplinati da una Convenzione nella quale viene istituito, a seconda del Bando cui fa riferimento, il “diritto di superficie” o il “diritto d’uso” che in entrambi i casi ha una durata pluriennale (solitamente 90 anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione).

Alla scadenza del termine concessorio, tutte le opere e gli impianti del parcheggio compreso le attrezzature e i macchinari, diverranno “de jure” di proprietà dell’Amministrazione comunale. L’elenco completo dei parcheggi realizzati nel sottosuolo di aree pubbliche è consultabile nella sezione Allegati in fondo a questa pagina.

La disciplina delle cessioni o trasferimenti dei box/posti auto dei parcheggi realizzati nel sottosuolo di aree pubbliche è rinvenibile in via prioritaria nelle singole Convenzioni. Detta disciplina è anche riportata nell’atto di acquisizione del box (Rogito notarile).

Le cessioni possono essere di due tipi:

  1. Prima cessione: è quella che interviene tra il Concessionario che realizza il parcheggio e il primo acquirente assegnatario del box
  2. Cessioni successive: riguardano i trasferimenti che avvengono dopo la prima cessione (es. tra primo acquirente e quelli successivi).

Le tipologie di box o posto auto sono sostanzialmente due:

  1. Box non pertinenziali
    Sono quelli non gravati dal vincolo della pertinenzialità ad un immobile. Tali box possono essere trasferiti purché il nuovo soggetto acquirente del diritto di superficie possegga i requisiti specificati nel paragrafo successivo. Per non avere dubbi sulla natura pertinenziale o meno di un box, è consigliabile consultare il Notaio che si occuperà della stipula dell’atto di trasferimento del box
  2. Box pertinenziali
    Ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 122/89 (cosiddetta legge Tognoli), modificata nel 2012 è possibile la cessione dei parcheggi pertinenziali, anche in modo separato rispetto all’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
    Il concessionario del diritto di superficie (o diritto d’uso) di un box pertinenziale può cedere il diritto a un altro soggetto a condizione che:
    - il soggetto acquirente sia proprietario di un immobile di cui il box che sta per essere ceduto diventerà pertinenza
    - la cessione sia preventivamente autorizzata dal Comune. L’autorizzazione sarà rilasciata purché permangano i requisiti di assegnazione previsti dall’originaria Convenzione costitutiva del diritto di superficie, in base alla quale il box o posto auto era stato assegnato.

Importante: Può accadere che nell’atto di assegnazione del box si rilevi l’esistenza di un vincolo pertinenziale, riferito però, alle sole agevolazioni fiscali e non alle norme di cui alla legge Tognoli. Si consiglia pertanto di consultare il Notaio che si occuperà della stipula dell’atto di trasferimento del box. Tale approfondimento è necessario per stabilire quale è l’adempimento necessario per poter procedere alla cessione del box: semplice comunicazione (box non pertinenziale) o istanza di autorizzazione (box pertinenziale “legge Tognoli”).

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Aggiornato il: 28/04/2022