L’art. 5 della L.R. 33/2015 prevede che “rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all’articolo 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001…”. Gli interventi locali e/o di riparazione, sono soggetti a deposito?

L’art. 5 della L.R. 33/2015 prevede che “rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all’articolo 93 comma 1 del D.P.R. 380/2001…”. Tale articolo recita “1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.”

Le Norme Tecniche delle Costruzioni ed. 2018 prevedono, oltre al caso di nuova costruzione, la distinzione in:

  • intervento locale;
  • miglioramento;
  • adeguamento.

Quindi gli interventi che riguardano le strutture realizzate in qualsiasi materiale (calcestruzzo armato, acciaio, alluminio, legno, legno lamellare, vetro strutturale…) necessitano di deposito della documentazione prevista dalla L.R. 33/2015 e di denuncia secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001. 

A titolo esemplificativo si segnala che anche la realizzazione di nuove scale, nuovi soppalchi, modifiche di rigidezza degli elementi orizzontali per creazione di doppi volumi e interventi similari necessitano di deposito sismico.

E’ bene specificare che ancorché si tratti di interventi che esulano dall'adeguamento o dalla valutazione della sicurezza sull’intero fabbricato, questa tipologia richiede comunque l’obbligo di verificare oltre all’intervento oggetto della pratica anche le parti della struttura interagenti con esso. A chiarimento si riportano i paragrafi 8.4.1 delle NTC2018 e C.8.4.1 della Circolare esplicativa:
“8.4.1 Riparazione o intervento locale. “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  • ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti o della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione del livello di sicurezza preesistente…..omissis”
C8.4.1 Riparazione o intervento locale.

Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.

In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi
collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria. Infine, la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni
rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.. ...omissis”. 

FAQ SUE n. 7 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 23/03/2020