Palazzo Marino. Il Tar accoglie il ricorso del Comune contro le delibere regionali sui ristori per i danni alle scuole causati dal maltempo

Palazzo Marino. Il Tar accoglie il ricorso del Comune contro le delibere regionali sui ristori per i danni alle scuole causati dal maltempo

Il criterio della somma urgenza ‘Viziato’ di illogicità e disparità di trattamento Milano, 22 febbraio 2024 – Manifesta illogicità e introduzione di disparità di trattamento. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del Comune di Milano avverso le decisioni della Regione Lombardia in merito alle delibere della Giunta regionale per il finanziamento di lavori di pronto intervento ai Comuni per i danni occorsi agli edifici scolastici dopo gli eventi meteorologici dello scorso luglio. In particolare, in seguito al nubifragio del 25 luglio, il Comune di Milano è intervenuto in 241 scuole interessate da danni con oltre 370 interventi di riparazione di tipo edile. Nel dettaglio, secondo quanto stabilito ad agosto 2023 dalla Regione Lombardia, le misure di sostegno per i danni causati dal maltempo di luglio spettavano solo ai Comuni che avevano eseguito i lavori di ripristino delle scuole con la modalità della somma urgenza: procedura non utilizzata dal Comune di Milano che quindi non aveva ottenuto alcun ristoro.

Su questo il Tar sottolinea che la norma della somma urgenza non può reputarsi una via non solo privilegiata, ma neppure equipollente, sul piano del buon agire amministrativo, rispetto alla scelta compiuta da altre amministrazioni, tra cui il Comune di Milano, di premunirsi per tempo dal rischio appena accennato, mediante un affidamento di lavori e servizi condotto in osservanza delle regole concorrenziali. E a ulteriore conferma delle ragioni che hanno motivato il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale, si legge ancora: come sostiene il Comune, appare del tutto incongruo premiare i primi, meno previdenti, e penalizzare i secondi, nonostante essi abbiamo saputo coniugare le finalità di prevenzione con la disciplina a regime per affidare contratti pubblici. La sentenza della Terza sezione, accogliendo le istanze dell’Avvocatura comunale, annulla gli atti impugnati.

Aggiornato il: 22/02/2024