Cos’è: La D.I.A.P. è stata introdotta per la prima volta dalla legge regionale n. 8/2007 in attuazione della legge regionale n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia"; successivamente, con la delibera regionale n. VIII/6919 nel 2008 è stata oggetto di modifiche; più recentemente, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato un terzo provvedimento di semplificazione (D.g.r. n. 8547 del 03.12.2008), con il quale sono stati individuati ulteriori procedimenti amministrativi da sottoporre al regime semplificato della D.i.a.p.
La D.I.A.P. è in sostanza un’ autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale, ora costituita da:
-Modello A (da utilizzare nei casi di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’ attività);
-Modello B (da utilizzare nei casi di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività)
- Schede aggiuntive 1/2/3/4/5 (da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di attività)
I modelli, adottati con D.d.c. n. 10863 del 26.10.09 e pubblicati sul B.u.r.l. del 10.11.2009 sostituiscono la precedente modulistica unificata regionale già in uso, che pertanto non deve più essere utilizzata.
Quando occorre presentarla: la D.I.A.P. deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica significativa/sospensione/ripresa/cessazione) dell’attività.
La presentazione della D.I.A.P. completa costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
Devono essere presentate D.I.A.P. distinte per ogni tipologia di attività economica attivata.
Quando non serve: non sono tenuti a presentare la D.I.A.P. i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo d’esempio, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione DIAP, attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però:
1) Attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero
- tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie” ;
- le attività di cui alla delibera della giunta comunale n.1185.020/98 del 24.02.98.
2) Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell’allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.
3) Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Chi deve presentarla: la D.I.A.P. deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa ubicata sul territorio del Comune di Milano.
A chi deve essere presentata: la D.I.A.P. deve essere presentata al Comune di Milano che, sulla base delle diverse tipologie di attività economiche, ha attivato specifici sportelli di ricevimento delle D.I.A.P. articolati nel seguente modo:
- presso lo S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) per:
• commercio al dettaglio in sede fissa;
• commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (internet, corrispondenza etc.);
• nuova apertura di attività ricettiva alberghiera;
• attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
• attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
• attività di agriturismo;
• commercio all’ingrosso in campo alimentare;
• trasporto di prodotti alimentari;
• commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
• commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
• stabilimenti industriali;
• attività artigianali rientranti tra quelle di cui al DM Sanità 05/09/94 e/o di cui alla delibera della giunta comunale n.1185.020/98 del 24.02.98;
- presso il Settore Artigianato Imprese, Libere professioni e Agricoltura per:
• produzione agricola, svolgimento caccia e pesca;
- presso il Settore Commercio per:
• somministrazione di alimenti e bevande, compresa la somministrazione svolta in occasione di manifestazioni temporanee o nell’ambito di altre attività quali impianti sportivi, cinema, teatri, musei etc.;
• ristorazione collettiva-assistenziale (mense);
• commercio al dettaglio su aree pubbliche in campo alimentare;
• attività ricettive extra-alberghiere;
Lo sportello ricevente rilascia Ricevuta di deposito della D.I.A.P. che costituisce titolo dell’avvenuta corretta presentazione e consente di intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
Agli sportelli comunali preposti al ricevimento della modulistica spetta, poi, il compito di curarne l’inoltro agli organi di controllo competenti (A.s.l. e/o A.r.p.a.), affinché possano disporre gli accertamenti e le verifiche necessarie.
Dove e in che orari:
- S.U.A.P. - Ufficio Ricevimento D.I.A.P. Via Larga 12 piano terra
aperto da lun. a ven. dalle 08.30 alle 12.00
tel. 02 884.61792 - 67106 - 56208 - fax 02 884.53005
- Settore Artigianato Imprese, Libere professioni e Agricoltura Via Larga 12 III piano stanza 352 aperto da lun. a ven. dalle 09.00 alle 12.00
Tel. 02 884 62181
- Settore Commercio Via Larga 12 III piano stanze 321-324-325-346
aperto da lun. a ven. dalle 08.30 alle 12.00
Tel. 02 884 60110/62216/53030/62298/53039/53043/62217
Eventuali modifiche organizzative riguardanti gli Sportelli di ricevimento delle D.i.a.p. saranno tempestivamente rese note tramite pubblicazione di successivi aggiornamenti.
Come: I Modelli A e B, nonché le relative Schede aggiuntive occorrenti e allegate, vanno prodotti e presentati in più copie identiche in relazione al tipo di attività intrapresa (minimo 3 copie).
Sul sito internet comunale sono presenti più dettagliate istruzioni operative di aiuto alla compilazione della modulistica.
Avvertenze:
- le D.I.A.P. sono soggette, al momento della loro presentazione, ad un controllo formale, al fine di individuare le eventuali informazioni/allegati mancanti. Una D.I.A.P. incompleta è irricevibile.
- Le D.I.A.P. devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l’attività in oggetto, prestando particolare attenzione alla compilazione dei campi.
- Le D.I.A.P. presentate in Comune vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) che, come definito dalla LR 1/2007, svolgeranno le verifiche di loro competenza.
L’intervento di tali Enti si sposta pertanto da un’azione di verifica preventiva su strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad un’attività di controllo su aziende e imprese già in esercizio.
Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante. E’, perciò, estremamente importante compilare in maniera completa e corretta la D.I.A.P.
Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.
Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).
Le istruzioni alla compilazione della D.I.A.P. sono state predisposte insieme ad Assolombarda, Unione del Commercio, Asl, Arpa e Vigili del Fuoco all’interno del Progetto Semplificazione.