Interventi edilizi minori
Gli interventi
Sono considerati interventi edilizi minori le opere di:
- manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 27.1 lett. b) L.R. 12/05;
- restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 27.1 lett. c) L.R. 12/05;
- eliminazione delle barriere architettoniche con l’esclusione di quelle opere ricomprese nell’art. 33.2 lett. b) della L.R. 12/05;
- realizzazione di recinzioni e cancellate;
- realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- realizzazione di impianti tecnologici di servizio;
- costruzione di parcheggi pertinenziali;
- esecuzione di scavi che non riguardino cave o torbiere;
- arredo urbano;
- istallazione di manufatti provvisori su suolo privato.
Per questi tipi di intervento occorre presentare denuncia di inizio attività (ex regime autorizzatorio) art. 41 LR 12/05 o richiedere permesso di costruire (ex autorizzazione edilizia) art. 33 LR 12/05. (vedi moduli allegati)
La persona titolata alla presentazione della pratica (il proprietario o l’avente titolo con delega della proprietà) dovrà pertanto rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione (geometra, architetto, ingegnere) per la predisposizione della pratica edilizia.
Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria (ai sensi dell’art. 63 del RE es. rifacimento delle pavimentazioni delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia ne alcuna comunicazione agli uffici comunali. In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo. La fattibilità delle opere va verificata con le eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti condominiali.
Gli uffici
L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Intervanti Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, diviso in quattro gruppi con la seguente competenza territoriale:
- gruppo 1 - zone 1 - 3 - Responsabile del procedimento geom. Mario Cantelmi (stanza n. 4 - tel. 02.884.66007) - Coordinatore procedure amministrative Maria Grazia Sassi (stanza 13 - tel. 02.884.66218) - Sportello di protocollo stanza 5;
- gruppo 2 - zone 5 - 6 - Responsabile del procedimento arch. Giacomo Premoli (stanza n. 40 - tel. 02.884.66135) - Coordinatore procedure amministrative Letteria Messina (stanza 37 - tel. 02.884.66744) - Sportello di protocollo stanza 12;
- gruppo 3 - zone 2 - 4 - 9 - Responsabile del procedimento arch. Viviana Bertoldi (stanza n. 33 - tel. 02.884.66018) - Per informazioni amministrative: Luigi Figara tel. 02.884.66739; Grazia Lorito tel. 02.884.67904; Marinella Scuglia tel. 02.884.66786; Cinzia Sala tel. 02.884.66781 - Sportello di protocollo stanza 32;
- gruppo 4 - zone 7 - 8 - Responsabile del procedimento arch. Roberto Laganà (stanza n. 25 - tel. 02.884.66108) - Per informazioni amministrative: Marco Pria tel. 02.884.66429; Antonella Di Diego tel. 02.884.66799 - Sportello di protocollo stanza 28.
Per chiarimenti tecnici prima della stesura dei progetti o per informazioni su pratiche edilizie in corso è possibile recarsi presso gli uffici, senza appuntamento, ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Il Dirigente del Servizio è l'ingegnere Walter Bertolazzi, Via G.B. Pirelli 39, secondo piano corpo basso, stanza 1, tel. 02.884.66021. Segreteria Direzione Servizio, secondo piano corpo basso, stanza 1, Maria Luisi (tel. 02.884.66750), Antonella Villani (tel. 02.884.66220), fax 02.884.66977. Supporto amministrativo legale, dott. Michele Fraschini, 2° piano corpo basso, stanza n. 2, tel. 02.884.66109.
Presentare i progetti
Denuncia Inizio Attività La presentazione delle Denuncie di Inizio Attività (DIA) per opere interne alle singole unità immobiliari (ai sensi dell’art. 82.3 lettera e) del RE), che non comportino fusioni, frazionamenti e cambi d’uso, deve essere effettuata presso i consigli di zona competenti. Di regola sempre presso i consigli di zona territorialmente competenti viene effettuata anche la protocollazione delle DIA per le opere indicate all’art. 82.4 del RE.
Per tutti gli altri interventi edilizi minori, la presentazione delle denunce di inizio attività deve essere effettuata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi Edilizi Minori, Via G.B. Pirelli 39, secondo piano corpo basso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45, previa prenotazione dell’appuntamento via Internet, attraverso il servizio Pratiche Edilizie on line (vedi la sezione “Servizi on-line” di questa pagina), compilando on line la relativa domanda. E’ possibile presentare la DIA anche senza la prenotazione dell’appuntamento, in questo caso occorre però ritirare un tagliando, dal lunedì al venerdì, in portineria, piano terra, Via G.B. Pirelli 39, i tagliandi sono distribuiti a partire dalle ore 8.00 ed in numero limitato. In entrambi i casi le DIA vengono esaminate, presso la stanza 43 del secondo piano corpo basso, da un istruttore amministrativo che accerta la completezza degli allegati richiesti e da un istruttore tecnico che accerta la conformità alle norme edilizie ed urbanistiche del progetto presentato. Solo se entrambe le verifiche sono favorevoli il progetto viene protocollato.
Dal 1° ottobre 2007 gli elaborati grafici allegati alle Denuncie di Inizio Attività dovranno essere prodotti in unica copia.
N.B. Si ricorda che l’istituto della DIA non consente deroga nei confronti del Regolamento Edilizio e di Igiene, in tal caso deve essere presentata richiesta di Permesso di Costruire.
Permesso di Costruire (anche a parziale o totale sanatoria) La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata presso gli uffici del Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, direttamente allo sportello del gruppo che tratta la zona in cui ricade l’intervento: stanza 5 (zona 1, 3), stanza 44 (zona 5, 6), stanza 31 (zona 2, 4, 9), stanza 28 (zona 7, 8). La richiesta può essere presentata senza appuntamento né tagliando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45. All’atto della presentazione agli sportelli del Servizio Interventi Edilizi Minori, le istanze di Permesso di Costruire sono sottoposte unicamente al controllo della documentazione amministrativa.
Varianti a DIA o a permesso di costruire ed eventuali integrazioni richieste La protocollazione deve essere effettuata allo sportello di accettazione del singolo gruppo di trattazione a seconda della zona di decentramento, senza appuntamento né tagliando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45.
Per gli interventi che richiedono la realizzazione di un locale rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere preceduta dal parere del tecnico AMSA (tutti i particolari nella sezione “Collegamenti” vedi “locale deposito rifiuti”)
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato va presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) presso l’Ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, via G. B. Pirelli 39, terzo piano corpo basso, stanza 4. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.45. I disegni e gli allegati alla denuncia vanno consegnati in busta, contenitore sigillato o su supporto informatico, non dovendo più essere timbrati.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018) in n° 2 copie cartacee più n° 1 digitale. Per informazioni in merito ai progetti termo-tecnici è possibile recarsi il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 presso l'Ufficio UCREDIL - secondo piano corpo basso stanza 20.
La domanda di provvedimento edilizio, la denuncia di inizio attività e qualsiasi altro documento depositato presso un altro ufficio dell'Amministrazione comunale (es. Protocollo Generale del Comune di Milano), si intende presentato dalla data in cui perviene a uno degli Uffici competenti (come prevede l’art. 106.2 del RE).
Effettuare interventi in ambito soggetto a vincolo monumentale o paesaggistico
Per interventi in ambito vincolato occorre ottenere l’autorizzazione dall’Ente di tutela del vincolo. In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1497/39 e L. 431/85) bisogna rivolgersi all’Ufficio Tutela Beni Ambientali (Comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, vedi sezione “Collegamenti” in questa pagina).
Utilizzare la modulistica
Per una corretta presentazione e una esatta valutazione dei progetti è opportuno utilizzare la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale. Da una parte questa modulistica rappresenta un’utile guida per i professionisti e, dall’altra, è un valido strumento per gli uffici che permette di evitare ritardi nella gestione delle pratiche.
Nella sezione allegati si possono trovare due tipi di moduli: uno per la presentazione di istanze (permesso di costruire), l’altro per interventi asseverati (DIA). In quest’ultimo caso il tecnico progettista certifica la conformità del progetto alle norme vigenti sotto la propria responsabilità (anche penale) e l’Amministrazione comunale verifica la correttezza di quanto asseverato dal progettista senza rilasciare provvedimenti.
In caso di permesso di costruire viene chiesto all’Amministrazione il rilascio di un provvedimento autorizzativo che permette di avviare le opere presentando la comunicazione di inizio lavori. Il modulo deve essere compilato dal richiedente (proprietario o avente titolo con delega della proprietà).
In caso di denuncia inizio attività (DIA), qualora non si ricevano comunicazioni contrarie, le opere possono iniziare dopo 30 giorni dalla presentazione della pratica e non oltre un anno dalla data di efficacia della pratica stessa, previa comunicazione di inizio lavori. La compilazione del modulo DIA deve essere effettuata, in sezioni distinte, sia dal titolare del provvedimento sia dal progettista che certifica la conformità alle norme del progetto.
In riferimento agli interventi asseverati, l’errata o omessa compilazione delle caselle presenti nei moduli può configurare il caso di false attestazioni, a questo proposito si ricorda quanto stabilito dall’art. 42.9 della L.R. 12/05: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza." e dall’art. 29.3 DPR 380/2001 "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari".
La struttura della modulistica scaricabile dalla sezione “Allegati” di questa pagina permette di:
- comunicare la maggior parte dei dati richiesti dalla normativa per la realizzazione di opere edilizie;
- svolgere una funzione di promemoria rendendo esplicito e dettagliato il contenuto della generica dichiarazione di conformità “delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie” prevista dalla legge richiamando le diverse disposizioni che devono essere rispettate nell’esecuzione delle opere e la cui verifica può competere anche ad Enti diversi dal Comune;
- favorire un’immediata comprensione del tipo di intervento da parte degli uffici e una semplice lettura del modulo.
I moduli contengono anche una serie di indicazioni che esulano dagli aspetti puramente tecnico-progettuali, ad esempio le prescrizioni previste dalla “Legge Biagi” (D.Lgs. 276/2003). Questo decreto prevede (all'art. 86.10 lettera b-ter) che, all’atto della comunicazione di inizio lavori, sia in caso di permesso di costruire sia di denuncia di inizio attività, venga prodotta la documentazione relativa all’impresa esecutrice ossia: - dichiarazione dell’impresa esecutrice relativa all’organico medio annuo distinto per qualifica nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; - certificato di regolarità contributiva (DURC) che attesti la regolare posizione dal punto di vista contributivo.
La modulistica oltre ad essere disponibile in allegato a questa pagina è reperibile in formato cartaceo presso la sede di Via G.B. Pirelli 39, terzo piano corpo basso.
Costi per presentazione e ritiro pratica edilizia
Al momento della presentazione dei progetti devono essere pagati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività mentre le richieste di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica ecc., devono essere presentate in marca da bollo da € 14.62 (bollo governativo per atti amministrativi). Le marche per i diritti di segreteria si possono acquistare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Rilascio, terzo piano corpo basso, stanza n. 6, mentre le marche da bollo da € 14.62 devono essere preventivamente acquistate presso i rivenditori autorizzati. Per gli importi da pagare alla presentazione vedi prospetto riepilogativo allegato a fondo pagina.
Al momento del ritiro della pratica edilizia (permesso di costruire; autorizzazione paesaggistica, ecc.) occorre rivolgersi all’Ufficio Rilascio, terzo piano corpo basso, stanza n. 6, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per poter ritirare i provvedimenti devono essere pagati i diritti di segreteria, le marche da bollo (in contanti, con bancomat o con assegno circolare intestato al Comune di Milano) e figurare negli atti come avente titolo oppure essere muniti di delega. Per gli importi da pagare al ritiro vedi prospetto riepilogativo allegato a fondo pagina.
Informazioni
1) Richiesta Rimborso/Restituzione Importi versati a titolo di: Oneri di Urbanizzazione e/o costo di costruzione e/o monetizzazione e/o sanzione
Il Settore ha predisposto apposito modulo aggiornato (vedi sezione allegati) da compilarsi per le richieste sopra indicate ed invita le persone interessate a volerlo utilizzare compilandolo integralmente riportando in modo preciso i dati richiesti.
Si evidenzia che la mancanza dei dati richiesti comporta l’impossibilità a procedere in tempi brevi alla liquidazione delle somme dovute, poiché in assenza di corretta compilazione/presentazione del modulo la procedura subirà rallentamenti dovuti alla necessità da parte degli Uffici di effettuare ricerche per reperire i dati aggiornati e le modalità di pagamento preferite, di conseguenza i tempi delle restituzioni/rimborsi sarebbero inevitabilmente maggiori.
2) Terre e Rocce da Scavo - Piani Scavo
Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 186 stabilisce le norme in materia di terre e rocce da scavo, in particolare al comma 3 viene indicato che: “Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).”
Il Comune di Milano e l’ARPA hanno sottoscritto un accordo di collaborazione tecnica (che si allega) per la sperimentazione di una procedura di gestione dei piani scavo che vede la disponibilità di ARPA alla verifica documentale ed al rilascio di parere preventivo. Tale verifica dovrà essere richiesta dagli Operatori preventivamente alla pratica edilizia alla quale dovrà essere allegato il parere favorevole rilasciato da ARPA. Si pone in evidenza che la procedura descritta nell’accordo di collaborazione tecnica qui allegato è la modalità da considerarsi abituale e preferibile.
Esclusivamente nei casi dettati da particolare urgenza ed impossibilità alla applicazione di tale procedura è consentito (in via sperimentale) l’utilizzo di asseverazione da parte del progettista, utilizzando apposito modello (vedi allegati). Si pone in evidenza che tali dichiarazioni verranno sottoposte a verifica e che nel caso di dichiarazione mendace saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia di falsità di atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le norme vigenti in materia, in particolare art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Allegati
Collegamenti
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