Famiglia, Matrimonio e Nascita
Per sposarsi con rito civile
Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con i propri documenti d’identità, in originale e in fotocopia.
Può presentare la pratica: - uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante; - una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario per fissare la data del matrimonio.
Per presentare la pratica, rivolgersi a:
Ufficio Matrimoni Via Larga, 12 tel.02.02.02 orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30; dal 1 marzo al 30 giugno, continuato dalle 8.30 alle 15.30.
Per matrimoni da celebrare a Milano il certificato viene conservato dall’Ufficio Matrimoni. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio.
Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.
Il Comune di Milano ha due sedi per la celebrazione dei matrimoni: la sede di Via Larga 12 e la Sala del Tiepolo presso Palazzo Dugnani (Via Manin 2). Le celebrazioni si svolgono secondo le seguenti modalità:
Celebrazione matrimoni in via Larga, 12: lunedì e mercoledì (in orario ordinario: 9.30-12.30 e 15.00-15.30) per cittadini residenti e non residenti - TITOLO GRATUITO
Celebrazione matrimoni a Palazzo Dugnani:
- martedì – giovedì – venerdì (in orario ordinario: 9.30-12.30 e 15.00-15.30) almeno un cittadino residente o iscritto A.I.R.E. Milano: TITOLO GRATUITO. Cittadini non residenti: € 500,00 (Cinquecento/00)
- martedì – giovedì – venerdì (oltre orario ordinario 16.00-17.00) e SABATO (9.30-13.30) almeno un cittadino residente o iscritto A.I.R.E. Milano: € 96,00 (novantasei/00). Cittadini non residenti: € 596,00 (Cinquecentonovantasei/00)
Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità in corso di validità
Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con: - documenti di identità, in originale e in fotocopia - richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose
Può presentare la pratica: - uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante; - una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Per presentare la pratica, rivolgersi a:
Ufficio Matrimoni Via Larga, 12 tel.02.02.02 orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30; dal 1 marzo al 30 giugno, continuato dalle 8.30 alle 15.30.
Notizie utili sul matrimonio
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio). I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio. In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio. Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.
Documenti per il matrimonio: casi particolari
Autorizzazione del Tribunale civile Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.
Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese. Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Milano, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione. Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore). IMPORTANTE: a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno esibire anche un documento valido attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Milano le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Denuncia di nascita
La denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita dev’essere presentata: - da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto - da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto - da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita dev’essere presentata: - da entrambi i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto - da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto
Per denuncia di nascita al Direttore Sanitario, non è necessaria alcuna formalità. Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
A chi rivolgersi
Ufficio Stato Civile - Sezione Nascite primo piano - stanza 145 via Larga 12 Tel. 02.02.02 Orari: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30.
Riconoscimento di un figlio naturale
Il figlio nato da genitori coniugati è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due i genitori lo riconoscono). Il riconoscimento può essere fatto all'atto della denuncia di nascita, presentando i medesimi documenti, da uno o da entrambi i genitori, che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistono impedimenti di legge.
Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita: - con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune (per il Comune di Milano occorre rivolgersi alla Sezione Nascite - stanza 149 di Via Larga n. 12, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30) - con dichiarazione presso il Giudice Tutelare - con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento - con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.
Allegati
Collegamenti
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