Chiusura sede via Passerini, 5
31/05/2024
La sede anagrafica di via Passerini, 5 resterĆ chiusa al pubblico lunedƬ 3 giugno per interventi di verifiche nel plesso biblioteche.
Ci scusiamo per il disagio.
Separazioni, divorzi, riconciliazioni
Accordo senza avvocato
In assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, la coppia puĆ² comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile.
- In questo caso lāassistenza degli avvocati difensori ĆØ facoltativa
- l'accordo puĆ² contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile) ma non puĆ² contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per avviare il procedimento consulta le sezione Utilizza i servizi.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta i nostri uffici:
tel. 02 884.48133/62082
orario: lunedƬ e giovedƬ dalle 15:00 alle 16:00
Negoziazione assistita da avvocati
La procedura ĆØ possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:
- nel primo caso lāaccordo concluso ĆØ valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si puĆ² aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Lāaccordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati ĆØ equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Lāavvocato, una volta formalizzato lāaccordo delle parti, dovrĆ trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune corredato da:
- Iscrizione dellāatto di matrimonio
- Trascrizione dellāatto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
La legge n. 218/95 prevede lāautomatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilitĆ con lāordinamento italiano.
Ć pertanto consentito alle cittadine e ai cittadini presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione ĆØ stata emessa la sentenza o, direttamente dalla persona interessata, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) lāistanza per la riconoscibilitĆ e trascrizione del provvedimento.
La sentenza deve essere prodotta in originale, legalizzata dall'AutoritĆ italiana all'estero e completa di traduzione certificata in lingua italiana (legalizzata se effettuata all'estero).
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un Paese U.E. si fa riferimento a quanto stabilito dai Regolamenti Europei 2201/2003 e 1111/2019. In questi casi l'AutoritĆ competente dello stato membro in cui ĆØ stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta della persona interessata, un certificato utilizzando i modelli standard previsti dai suddetti Regolamenti (cert. ex art. 39 prima del 1/8/2022, cert. art. 36 o 66 (divorzio davanti a notaio) dopo l'1/8/2022) che non necessitano di traduzione nĆ© di legalizzazione, ad esclusione della Danimarca.
- Le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero
- per maggiori informazioni consulta Legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri
- per richiedere una trascrizione consulta la sezione Utilizza i servizi.
Utilizza i servizi
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Riconciliazione di coniugi separati
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Separazioni e divorzi con negoziazioni assistite da avvocato
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Separazioni, divorzi, scioglimento di unioni civili davanti all'Ufficiale di Stato civile
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Trascrizione di sentenze estere di divorzio
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Legge 218/95
Legge 10 novembre 2014, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Codice civile, articoli 154, 157
D.P.R. 396/2000, art. 63, comma 1 ā lettera āgā (dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione)
Aggiornato il: 12/04/2024