Nascite

La denuncia di nascita ĆØ obbligatoria.

Se i genitori sono coniugati:

  • uno dei genitori o un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell'istituto in cui ĆØ avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi ĆØ un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori non sono sposati:

  • entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell'istituto in cui ĆØ avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi ĆØ un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio puĆ² essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.

Prima della nascita

  • Il riconoscimento prima della nascita si effettua durante la gestazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile
  • puĆ² avvenire in presenza della sola madre oppure di entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita puĆ² essere resa anche da uno solo dei genitori).

Al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori ĆØ contestuale alla dichiarazione di nascita.

Dopo la nascita
PuĆ² essere effettuato da uno solo oppure da entrambi i genitori.

  • Se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, fino al raggiungimento dei 14 anni l'altro genitore potrĆ  effettuarlo solo con l'assenso del genitore che l'aveva riconosciuto in precedenza
  • tale assenso non puĆ² essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. In caso di diniego, il genitore che intende riconoscere puĆ² ricorrere al giudice competente.

Figli maggiori di 14 anni

  • Il riconoscimento di una figlia/figlio maggiore di 14 anni non ha validitĆ  senza il suo consenso
  • il genitore che effettua il riconoscimento deve avere giĆ  compiuto a sua volta i 14 anni di etĆ  ed essere in possesso di un'autorizzazione del Tribunale - (L. 219/2012) 
  • tra i genitori deve esserci assenza di legami di parentela o affinitĆ  nei gradi che impediscano il riconoscimento - (art. 251 del Codice Civile).

I neo genitori possono attribuire alla loro figlia/figlio, di comune accordo, il doppio cognome ā€“ paterno e materno ā€“ stabilendone lā€™ordine.

Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio puĆ² assumere il cognome del padre - anteponendolo,  aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre - oppure mantenere il solo cognome materno.

  • Per i minorenni decide il Tribunale ordinario su istanza di parte
  • per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.

Lā€™attribuzione del cognome a cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

Adozioni nazionali
Per l'adozione di minorenni:

  • Il Tribunale dei Minori competente per territorio trasmette le sentenze direttamente al Comune
  • su richiesta delle persone adottanti, il Comune trascrive la sentenza, effettua le variazioni sull'atto di nascita, varia le generalitĆ  in anagrafe
  • se la persona adottata ha cittadinanza estera, il Comune riconosce la cittadinanza italiana.

Per l'adozione di maggiorenni, le persone adottanti devono presentare al Comune:

  • la sentenza di adozione emessa dal Tribunale civile, comprensiva del passaggio in giudicato nel Comune di nascita della persona adottata.


Adozioni internazionali
Le adozioni internazionali sono consentite solo a persone che hanno cittadinanza italiana.

Se la persona adottata ĆØ minorenne:

  • il Tribunale dei Minori italiano effettua il riconoscimento della sentenza
  • le persone adottanti consegnano la sentenza al Comune di residenza dell'adottato, unitamente all'atto di nascita che verrĆ  anch'esso trascritto
  •  se l'adozione ĆØ avvenuta all'estero, i cittadini genitori adottivi dovranno presentare al Comune il suo atto di nascita.

Se la persona adottata ĆØ maggiorenne, gli adottanti devono consegnare:

  • lā€™attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emessa allā€™estero.

Per maggiori informazioni Legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri

ll cambiamento di sesso porta allā€™attribuzione del sesso diverso rispetto a quello indicato nell'atto di nascita.

Per giungere a un vero e proprio cambio anagrafico con relativa rettifica del codice fiscale, la persona interessata deve essere autorizzata con sentenza emessa dal Tribunale.

La cancelleria del Tribunale invia la relativa sentenza di rettificazione all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui ĆØ depositato l'atto di nascita.

L'Ufficiale di stato civile annota la sentenza di cambio di sesso sull'atto di nascita che viene trasmesso al Comune di residenza della persona interessata, ove diverso.

Il cambiamento di sesso comporta anche il rilascio di una nuova carta d'identitĆ . 

Per ulteriori approfondimenti consultare:

D.P.R 396/2000

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Aggiornato il: 08/05/2024