Discipline Bio Naturali - Centri massaggi di esclusivo benessere

L’operatore di tecniche di massaggio orientale opera nell’ambito delle pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere della persona e al miglioramento della qualità della vita, educando ad una maggiore consapevolezza di comportamenti di rispetto della natura.

In particolare, svolge con autonomia professionale nell’ambito della propria competenza, attività dirette alla salvaguardia e al miglioramento del benessere dell’individuo, senza effettuare diagnosi, prescrivere e utilizzare farmaci né in alcun modo svolgere attività di competenza di figure professionali di tipo sanitario.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • aver seguito il percorso formativo regionale.

È possibile avviare l’attività imprenditoriale a titolo individuale o sotto forma societaria.


Requisiti oggettivi:

L’operatore di tecniche di massaggio orientale può operare presso centri benessere, un proprio studio o il domicilio dell’utente.
I locali in cui viene svolta l’attività devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. 
 
Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.

 

ATTENZIONE – L’art. 1 c. 1 lett. k del Regolamento regionale 9 gennaio 2018 – n. 1 “ Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività di centri massaggi di esclusivo benessere” prevede che: “il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all’atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”.

Per aprire o modificare una attività di massaggio orientale occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, cessazione ecc.).

Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 n. 2 – "Norme in materia di discipline bio-naturali".

Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale d'igiene – tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64).

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989).

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 – Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2).

Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 1 – Requisiti igienico-sanitari di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Aggiornato il: 19/01/2024