Depositi

Costituisce esercizio dell’attività imprenditoriale di Deposito merci l’attività di servizio prestata al fine di immagazzinare e conservare i prodotti di un singolo venditore o produttore, oppure molteplici prodotti diversi e di diversi venditori o produttori.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità SUAP digitalizzazione e orientamento Fare Impresa.

CONTATTI UNITA'

Quando lo stoccaggio riguarda merci appartenenti al settore alimentare, i locali devono possedere caratteristiche di costruzione, dotazione di impianti e attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito, come prescritto dagli articoli 28 e 30 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

Quella che in passato era definita quale "autorizzazione sanitaria" per i depositi è stata sostituita dalla presentazione al Suap di una pratica SCIA (con la quale il titolare dell’attività dichiara in forma autocertificativa di possedere i necessari requisiti e di aver osservato tutte le disposizioni che disciplinano l'attività; il personale ispettivo della Agenzia di Tutela della Salute (ATS, ex ASL), competente per territorio, alla quale la SCIA a valenza sanitaria verrà successivamente inviata da parte del Suap, potrà effettuare i controlli sulla veridicità della dichiarazione resa. Per specifiche esigenze e necessità di approfondimenti , invitiamo a contattare direttamente l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

Qualora l’attività di Deposito merci venisse svolta avvalendosi di locali con superficie superiore ai 400 mq, si ricorda infine che dovranno essere presi contatti con il locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per quanto concerne la conformità ai fini della sicurezza antincendi. L'attività di deposito merci ricade infatti al punto 70 del D.P.R. 151/2011.

Per iniziare o modificare l’attività di deposito nel settore alimentare occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it (sezione Industria e Artigianato) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione richiesta.

 

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata e assistita di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Si avverte che alla pratica SCIA compilata e trasmessa tramite Impresainungiorno.gov.it andrà allegata anche la scansione dell'avvenuto pagamento dell'importo corrispondente ai diritti a favore di ATS Milano – Città Metropolitana.


La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 – Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.

Non è soggetto alla presentazione di una pratica SCIA “autonoma” e distinta, il deposito merci inteso quale locale di stoccaggio accessorio ad altra attività produttiva principale quale ad esempio attività artigianale nel settore alimentare, attività di vendita, somministrazione, trasporto per conto terzi. In tali casi la presenza del deposito deve essere segnalata direttamente nella Segnalazione di inizio attività produttiva presentata per l’avvio o la modifica dell’attività principale.

Aggiornato il: 15/01/2024