Indagini ambientali preliminari - IAP
Qualora sia necessaria la verifica dello stato di qualitĆ delle matrici ambientali in relazione a interventi edilizi e urbanistici, il proponente ĆØ tenuto a eseguire una Indagine Ambientale Preliminare.
In particolare il vigente Regolamento Edilizio elenca all'art. 10 i casi in cui tale indagine ĆØ richiesta a supporto della presentazione di titoli edilizi.
Al fine di garantire la tutela ambientale e adeguate condizioni igienico ā sanitarie devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualitĆ del suolo e sottosuolo:
- le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attivitĆ industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e lāutilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui allāart. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie e s.m.i., e i distributori di carburanti), da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
Web gis per la verifica delle attivitĆ insalubri - le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.);
- le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonchƩ tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se non ricorrono le condizioni di cui ai precedenti punti;
- le aree giĆ sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualitĆ piĆ¹ stringenti di quelli accertati.
Verifiche e modulistica attivitĆ insalubri
Cfr. Regolamento edilizio - art. 10 āTutela ambientale del suolo e del sottosuoloā
Lāindagine ambientale preliminare non ĆØ necessaria qualora il proponente possa esibire un atto pregresso di conclusione positiva di procedimento di bonifica, o di indagine, con obiettivi compatibili con le destinazioni d'uso previste.
Contestualmente deve altresƬ dichiarare che non sono intervenute modificazioni dello stato dei luoghi o usi del sito tali da determinare un potenziale peggioramento delle condizioni delle matrici ambientali.
Qualora, sebbene ricorra teoricamente una delle condizioni di cui sopra che richiederebbe le indagini (cfr. art. 10 Regolamento edilizio), ma sia possibile documentare la non necessitĆ di indagini in virtĆ¹ dellāassenza di qualunque attivitĆ pregressa che possa aver contaminato il sito, il proponente puĆ² non svolgere lāindagine e trasmettere dichiarazione sostitutiva di non necessitĆ di indagine, con allegato esaustivo rapporto tecnico illustrativo.
Quando non ricorra nessuno dei casi che implichi la necessitĆ di indagine ex art. 10 RE, il proponente deve limitarsi a selezionare lāopzione āindagine non necessariaā sul modulo di presentazione del titolo edilizio.
Si segnala che le responsabilitĆ connesse all'inoltro di dichiarazioni sostitutive sono completamente a carico del dichiarante. Pertanto ĆØ estremamente importante compilare la dichiarazione in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'AutoritĆ Giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.
Modulistica
Le indagini ambientali preliminari devono:
- essere progettate e realizzate secondo i criteri di buona norma tecnica;
- essere rappresentative dell'intero sito, pertanto non sono ritenute valide quelle riferite a singoli subalterni e che non includano almeno anche le parti comuni;
- il numero e il posizionamento dei punti di indagine deve essere definito sulla base di un criterio di rappresentativitĆ e in base a eventuali centri di pericolo o zone potenzialmente critiche (es. serbatoi sostanze pericolose e relative infrastrutture, pozzi perdenti, trasformatori...);
- essere rappresentative di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione e prevedere comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto l'eventuale strato di riporto, se presente - in ogni caso la profonditĆ da indagare deve essere almeno pari a 2m;
- essere basate su campionamenti di tipo puntuale - non sono pertanto ammessi campioni incrementali o miscelati o riferiti a piĆ¹ di 1m di stratigrafia;
- prevedere un set analitico definito in base agli inquinanti di cui sia sospettabile la presenza, anche in virtĆ¹ delle attivitĆ pregresse svolte sul sito;
- includere il test di cessione sulle eventuali matrici materiali di riporto;
- una volta eseguite, essere presentate in forma chiara e completa, includendo sempre: planimetrie in scala adeguata, anche su base catastale, riportanti tutti gli elementi di interesse (confine di proprietĆ , confine di condominio, punti di indagine, centri di pericolo e zone critiche, attivitĆ produttive dismesse o attive, etc.) - stratigrafie e documentazione fotografica delle indagini - certificati analitici di laboratorio;
L'indagine ambientale preliminare deve essere sempre riferita alla destinazione d'uso effettiva dell'immobile e, nei casi di previsto cambio d'uso, anche a quella futura.
Le indicazioni fornite sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Qualora all'esito delle indagini sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'allegato 5 Titolo V parte IV D.lgs. 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.lgs. 152/06) ĆØ tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, utilizzando i moduli di cui alla DGR 27 giugno 2006, n. 8/2838).
Ai sensi dell'art. 41 DL 69/13 (convertito con L. 98/13), il fallimento del test di cessione sulle matrici materiali di riporto qualifica detti materiali come "fonti di contaminazione" e impone necessariamente di intervenire con rimozione, trattamento, messa in sicurezza.
Secondo la circolare ministeriale del Novembre 2001, rimozione e messa in sicurezza rientrano nel corpo della disciplina delle bonifiche, il trattamento in quello del recupero rifiuti.
Nel caso in cui gli esiti dimostrino lāassenza di contaminazione, chi ha eseguito l'indagine deve trasmetterne gli esiti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La dichiarazione deve essere accompagnata da un'esaustiva relazione illustrativa degli esiti dellāIAP effettuata, sottoscritta da un tecnico con competenza specifica in materia.
La dichiarazione deve essere trasmessa a tutti i seguenti destinatari:
ā¢ Comune di Milano - Ufficio comunale in relazione al quale lāIndagine Ambientale Preliminare ĆØ stata eseguita, titolare del procedimento urbanistico/edilizio;
ā¢ Comune di Milano - Area Bonifiche;
ā¢ CittĆ Metropolitana di Milano ā Sett. Rifiuti e Bonifiche e AIA;
ā¢ ARPA Lombardia ā Dip. di Milano, Monza e Brianza - U.O. BAE (per conoscenza).
Modulistica
ā¢ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĆ ā Esiti IAP
Utilizza i servizi
-
Cartografia - Censimento urbanistico 1946
ModalitĆ di accesso al servizio:
- Online
-
Appuntamento per informazioni relative alle Bonifiche
ModalitĆ di accesso al servizio:
- Online
ā¢ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 āNorme in materia ambientaleā
ā¢ Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 āDisposizioni urgenti per il rilancio dellāeconomiaā
ā¢ Legge 9 agosto 2013, n.98
ā¢ D.g.r. 27 giugno 2006 ā n. 8/2838 āModalitĆ applicative del Titolo V - Bonifica di siti contaminati - della parte quarta del d.lgs 152/2006ā
ā¢ Regolamento edilizio del Comune di Milano
ā¢ Piano delle Regole del vigente PGT
Aggiornato il: 13/03/2024