Tasi

Tasi significa Tassa sui Servizi Indivisibili, un’imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014.

La Tasi è soppressa a partire dall'anno 2020 (art. 1, comma 738 della L. n. 160/2019) e viene  ricompresa nella nuova Imu, l'Imposta Municipale Unica.

Dall'anno 2020 la quota del 10 per cento posta in precedenza a carico del contribuente Tasi (locatario, comodatario ecc.) confluisce così nella nuova Imu, dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.

Il tributo riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione stradale o l’illuminazione pubblica.

L’imposta non è dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Per ulteriori approfondimenti consulta la pagina Nuova Imu 2020 »

La caratteristica della TASI è che il soggetto passivo non è solo il proprietario ma anche il detentore, al quale spetta il versamento di una parte dell’imposta.
Gli immobili presi in considerazione per determinare la base imponibile TASI sono:

  • i fabbricati, inclusa l’abitazione principale
  • le aree fabbricabili

Tuttavia dal 2016 sono esclusi dalla TASI gli immobili non di lusso destinati ad abitazione principale:

  • del possessore
  • dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare.

Per le abitazioni di lusso il versamento dell’imposta è ancora richiesto. Di seguito tutti i dettagli.
In generale, i fabbricati e le aree fabbricabili sono tenuti a pagare sia l’IMU sia la TASI. Fanno eccezione a tale principio gli immobili elencati di seguito.

Pagano solo la TASI e non l’IMU

  • gli immobili rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Pagano sia l’IMU, sia la TASI

  • gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9
  • le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle quali si applica tuttavia la riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, alle seguenti condizioni: 
  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9
  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore)
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
  • il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).

Non pagano né l’IMU né la TASI

  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari che sono soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture il 22 aprile 2008
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente: 
    1. appartenente alle Forze armate
    2. appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare
    3. dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile
    4. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
    5. appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/2000).
      Per il personale sopra elencato non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L’imposta non è comunque dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Chi non deve pagare
Dal 2016 sono esclusi dalla Tasi gli immobili destinati ad abitazione principale:

  • del possessore (proprietario)
  • dell'utilizzatore (inquilino o detentore) e del suo nucleo familiare.
  • classificati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Sono le abitazioni alle quali ci si riferisce abitualmente come “non di lusso”.

Sono esclusi dall'imposta anche gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7 e riconosciuti come pertinenze dell’abitazione principale.

Chi deve pagare
Gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 sono considerati di lusso. Per queste tipologie di abitazioni e per le loro pertinenze la Tasi è ancora richiesta.

Se l’abitazione è utilizzata da un soggetto diverso dal proprietario -  e cioè da un inquilino o detentore - l’imposta è ripartita come segue:

  • il detentore versa la Tasi nella misura del 10 per cento
  • la restante parte del 90 per cento è corrisposta dal possessore.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, ciascuna delle due categorie di contribuenti è tenuta in solido all'adempimento della rispettiva porzione del tributo.
L’imposta non è comunque dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Detenzione temporanea dei locali
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore.

Che cosa è l’abitazione principale?
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. I coniugi che si trovano in questa situazione devono scegliere quale delle due abitazioni è da considerare abitazione principale ai fini fiscali.
In caso di decesso di uno dei coniugi, il coniuge superstite che continua a risiedere e dimorare nella ex casa coniugale è tenuto al versamento, o può beneficiare dell’esenzione dall'imposta, a seconda della categoria catastale dell’immobile.

Che cosa sono le pertinenze?
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7: solai, cantine, box, posti auto, tettoie.
Viene considerata pertinenza dell’abitazione principale una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Chi deve pagare la Tasi altri fabbricati?
Il pagamento della Tasi per i fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili è dovuto dal possessore.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta/occupata da un soggetto diverso dal possessore, l’occupante versa il 10 per cento della Tasi complessivamente dovuta, al possessore spetta il restante 90 per cento.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta per intero ed esclusivamente dal possessore dell’immobile.
I terreni agricoli sono esclusi dalla Tasi.
L’imposta non è comunque dovuta se l’importo complessivo per l’anno - e non per le singole rate di acconto e di saldo - è uguale o inferiore a € 12,00. In questo caso non occorre effettuare il versamento.

Scadenze 2019, alternativamente:

  • Pagamento con rata unica: entro il 17 giugno
  • Pagamento in due rate:
    • prima rata: entro il 17 giugno
    • seconda rata: entro il 16 dicembre

Scadenze 2018, alternativamente:

  • Pagamento con rata unica: entro il 18 giugno 2018
  • Pagamento in due rate:
    • prima rata: entro il 18 giugno
    • seconda rata: entro il 17 dicembre

  • Legge 147 del 27 dicembre 2013 -  art. 1, commi 639 e seguenti
  • Legge 208 del 28 dicembre 2015 -  art. 1, commi 10 e seguenti
  • Delibera di Giunta comunale. n. 270 del 19 febbraio 2016
  • Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 3 marzo 2016
  • Regolamento Tasi 2016
  • Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26 gennaio 2017
  • Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 12 febbraio 2018
  • Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 14 marzo 2019

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Aggiornato il: 29/04/2024