Tares

Solo per l’anno 2013 è stata istituita la Tares, il tributo comunale annuale sui rifiuti e sui servizi (in sostituzione della precedente Tarsu) destinato alla copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati e dei relativi servizi indivisibili.

Esclusioni

  • locali con altezza inferiore ai 1,5 m.
  • locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.
  • locali nei quali si producano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi
  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ad uso domestico e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono, invece, soggette a tassazione le aree scoperte operative.

Utilizzo temporaneo dei locali
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi (183 giorni) nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario o dal titolare di diritti reali di godimento dell’immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie) e non dall'utilizzatore.

Sono esonerati dal pagamento del tributo i soggetti che versano nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:

  • nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS
  • le persone assistite in modo permanente dal Comune
  • soggetti con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dall'art. 4 del d.lgs. 29.4.1998 n.124 e limitatamente ai locali direttamente adibiti ad unica abitazione principale e con l’esclusione di quelli subaffittati.

Per la determinazione dell’esenzione si utilizzano i coefficienti che identificano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti maggiore di uno. Per conoscere i limiti stabiliti per l’esonero scarica la tabella tra gli allegati.

L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il termine per presentare la richiesta di esenzione dalla TARES è scaduto il 31 dicembre 2013. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.

L’esenzione concessa resta valida anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l’interessato deve presentare la denuncia e il tributo decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.

Chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o  aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sul territorio del Comune di Milano, è obbligato a presentare denuncia entro 60 giorni dall'evento che determina il beneficio di riduzioni.

Le riduzioni previste dal vigente Regolamento Tares si applicano sia al tributo comunale sui rifiuti sia alla maggiorazione per i servizi indivisibili e decorrono dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una, quella più favorevole al contribuente.

La riduzione viene applicata a conguaglio e opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Riduzioni per utenze domestiche
Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%
  • fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

Riduzioni per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, previa istanza da presentarsi annualmente entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce, il tributo è ridotto fino ad un massimo del 20% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero, che deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.

Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.

Per eventuali importi a credito relativamente alla quota di imposta destinata allo Stato
Il relativo rimborso (cod. 3955) è a carico dell’Erario.

Per eventuali importi a credito della quota destinata al Comune
Il rimborso è stato previsto a compensazione con il conguaglio TARI 2014 o con quanto dovuto negli anni successivi.
In caso di cessazione di tutte le utenze, il Comune dispone il rimborso previa comunicazione da parte del contribuente dei dati relativi all'IBAN; informazioni necessarie per poter disporre il rimborso..

Utilizza i servizi

Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, art. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche

Regolamento Tares

Delibera di Consiglio n. 29 del 18/07/2013
- approvazione di tariffe e agevolazioni

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 722 a 727

Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16

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Aggiornato il: 01/12/2021