Imu

Imu significa Imposta Municipale Propria.

Lā€™Imu ĆØ entrata in vigore nel 2012 ed ĆØ stata oggetto di successivi interventi legislativi:

  • abolizione per lā€™abitazione principale - con alcune eccezioni -  a partire dal 2014;
  • abolizione della IUC nelle componenti Imu e Tasi vigenti fino all'anno 2019;
  • nuova disciplina Imu dal 1Ā° gennaio 2020.

Si ricorda che:

  • lā€™Imu non si applica allā€™unitĆ  immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piĆ¹ unitĆ  immobiliari, la presente agevolazione puĆ² essere applicata a una sola unitĆ  immobiliare;
  • la base imponibile Imu ĆØ ridotta del 50 per cento per le unitĆ  immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, a condizione che: 
    • siano concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
    • il contratto di comodato sia registrato;
    • il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchĆ© dimori abitualmente nello stesso Comune in cui ĆØ situato lā€™immobile concesso in comodato. Il comodante puĆ² peraltro possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unitĆ  abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

  • acconto entro il 16 giugno
  • saldo entro il 16 dicembre

ƈ comunque possibile pagare in unā€™unica soluzione entro il 16 giugno.

Per lā€™anno 2024 la scadenza dell'acconto ĆØ fissata al 17 giugno, ricadendo il termine legale di pagamento nella giornata di domenica.

Sono confermate per lā€™anno 2023 le aliquote giĆ  in vigore nellā€™anno precedente.

Nella formulazione attuale, lā€™Imu ĆØ dovuta per:

  • immobili diversi dallā€™abitazione principale o assimilata, con lā€™eccezione di:
    - abitazione principale iscritta in catasto in categoria A/1-A/8-A/9;
    - pertinenze dellā€™abitazione indicata al punto precedente (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente allā€™unitĆ  ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli.

 

Sono tenuti al pagamento dellā€™imposta:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. lā€™usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto dā€™uso e di abitazione). 
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • lā€™amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, quali portineria e parti comuni edificio.

L'imposta ĆØ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si ĆØ protratto il possesso. A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si ĆØ protratto per piĆ¹ della metĆ  dei giorni di cui il mese stesso ĆØ composto ĆØ computato per intero;
  • Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
     

A partire dal 1Ā° gennaio 2023 sono esenti dallā€™applicazione dellā€™IMU gli immobili non utilizzabili nĆ© disponibili, in quanto occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia allā€™autoritĆ  giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. 

Dal 2023 la riduzione IMU relativa ad una sola unitĆ  immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietĆ  o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, torna ad essere pari al 50%. 

Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare la ā€œRisoluzione-n.-5-DF-del-2021-IMU-e-TARI-Residenti-allestero-firmataā€

Dal 1Ā° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce) finchĆ© permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Limitatamente allā€™anno 2022 ĆØ ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unitĆ  immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietĆ  o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. CiĆ² significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione dā€™imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%.

Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare la ā€œRisoluzione-n.-5-DF-del-2021-IMU-e-TARI-Residenti-allestero-firmataā€

A seguito dellā€™emergenza sanitaria Covid-19 si sono susseguiti, a partire dal D.L. 34/2020 (c.d. dl ā€œRilancioā€), diversi provvedimenti normativi aventi ad oggetto lā€™esenzione dal pagamento dellā€™IMU.

Tra le principali misure adottate si ricorda:

  • lā€™ abolizione della prima rata IMU, per lā€™anno 2020, in favore dei possessori di immobili: 
    • adibiti a stabilimenti balneari e degli stabilimenti termali;
    • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro);
    • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivitĆ  di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni; 
  • lā€™esenzione dal pagamento della seconda rata dellā€™IMU, per lā€™anno 2020, oltre agli immobili indicati nei precedenti punti , anche agli immobili rientranti nelle seguenti categorie: 
    • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivitĆ  ivi esercitate; 
    • immobili destinati a discoteche, sale da ballo ecc.
    • immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attivitĆ  imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 es: settori della ricettivitĆ  alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo ecc.
    • riduzione alla metĆ  dellā€™IMU 2021 dovuta sullā€™unica unitĆ  immobiliare, purchĆ© non locata o data in comodato dā€™uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con lo Stato italiano.
  • l'esenzione dalla prima rata dellā€™IMU 2021 per i seguenti immobili:
    • stabilimenti balneari e stabilimenti termali; 
    • alberghi, pensioni e relative pertinenze ecc. purchĆ© i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attivitĆ  esercitate; 
    • immobili in uso da parte di imprese esercenti attivitĆ  di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    • discoteche, sale da ballo ecc.
    • lā€™esenzione per lā€™anno 2021 dal versamento dellā€™IMU alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore lā€™emissione di una convalida di sfratto per morositĆ  entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione ĆØ sospesa sino al 30 giugno 2021. 

Per ogni ulteriore informazione sul punto consultare le ā€œEsenzioni Imu anni 2020-2021 emergenza sanitaria Covid 19ā€ 

Relativamente agli anni dal 2016 al 2019, consulta l'allegato "IMU 2016_2019.pdf"

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Aggiornato il: 16/04/2024

Legge n. 197/2022 ā€“ Legge di Bilancio per il 2023

Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022

Legge n. 234/2021, art. 1 - Legge di Bilancio per il 2022

Decreto Legge n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021

Decreto Legge n. 41/2021, ā€œSostegni"

Legge n. 178/2020 - Legge di Bilancio per il 2021

Legge n. 126/2020, art. 78

Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020, art. 8

Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 9

Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, art. 78, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77, art. 177

Legge n. 160/2019 e s.m.i.

Delibera di Giunta comunale n. 270 del 19 febbraio 2016

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10 e seguenti

Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23 giugno 2014 e Regolamenti allegati

Circolare MEF n. 1/2013 - Termine dichiarazione IMU

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 -  art. 1, commi 639 e seguenti

Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, convertito dalla Legge n. 5 del 29 gennaio 2014

Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013

Decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013, convertito dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013

Decreto ministeriale del 30/10/2012, prot. 23899, pubblicato in G.U. n. 258 del 5 novembre 2012

Decreto legge n. 201, 6 dicembre 2011, art. 13, convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dell'11 ottobre 2010