Ingressi accessibili a persone con disabilità

Tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture pubbliche e private che prevedono il passaggio o la permanenza di persone sono tenuti a dotarsi di una soluzione provvisoria per garantire l'accesso alle persone con disabilità.
Sono interessate le attività anche temporanee di natura:

  • commerciale
  • ricettiva
  • culturale
  • sportiva
  • per lo spettacolo.

È possibile certificare e/o autocertificare soluzioni che consentono l’accessibilità dei siti, purché siano:

  • decorose
  • di facile percorribilità per la persona diversamente abile
  • indicate all'esterno del locale o in presenza di campanello di chiamata.

A titolo esemplificativo:

  • certificazione di un tecnico abilitato della possibilità di accedere all'unità immobiliare dal retro con individuazione del relativo percorso a raso e privo di impedimenti tecnici ed igienico sanitari
  • autocertificazione rilasciata dal titolare dell’attività se il percorso è estremamente semplice, continuo e lineare
  • autocertificazione del titolare dell'esercizio commerciale di utilizzo di manufatti a cingolo idonei al superamento del dislivello.

Gli edifici già esistenti soggetti a interventi edilizi, per i quali non sia possibile realizzare né una soluzione per l'ingresso accessibile all'interno della proprietà né una soluzione su marciapiede o spazio pubblico, devono:

  • farsi rilasciare la certificazione di un tecnico competente in merito all'impossibilità di realizzazione delle soluzioni presentate in questa scheda
  • conservarla a cura della proprietà e/o dell’esercente, per esibirla in caso di ispezioni/controlli.

Regolamento edilizio, art. 77
Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 2.10.2014
BURL, serie Avvisi e concorsi, n. 48 del 26.11.2014

Aggiornato il: 11/01/2024