Cancellazione anagrafica

La cancellazione dall'anagrafe comunale può avvenire irreperibilità accertata oppure, solo per persone straniere, in caso di trasferimento all'estero.

Il Comune può cancellare una persona dai registri anagrafici della popolazione residente quando questa risulta irreperibile nel corso di accertamenti ripetuti nel tempo, intervallati indicativamente nell’arco di diciotto mesi, dopo che il procedimento di cancellazione è stato comunicato al suo indirizzo conosciuto.

Il procedimento produce la cancellazione quando la dimora abituale nel territorio comunale non è più dimostrabile o quando non si ha notizia del suo trasferimento in altro Comune o all’estero.

Non sono previsti costi per le segnalazioni di irreperibilità inviate da cittadini.

La cancellazione per irreperibilità comporta:

  • la perdita del diritto di voto
  • l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e/o il documento di identità
  • l'impossibilità di ottenere servizi di assistenza sanitaria.

La posizione anagrafica della persona cancellata per irreperibilità potrà essere ripristinata attraverso una nuova richiesta di iscrizione.

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Aggiornato il: 19/07/2023