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Separazioni e divorzi
A partire dal 2014 sono in vigore nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La copia autentica dell'accordo potrà essere inviata via pec entro i termini previsti dalla normativa alla casella istituzionale: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it in formato pdf.p7m con firma digitale di uno degli avvocati che assistono le parti attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo o presentata presso:
Ufficio Matrimoni
Via Larga, 12 primo piano
IMPORTANTE: per accedere al servizio è OBBLIGATORIO ritirare presso il medesimo piano (SALA ATRIO STATO CIVILE) il numero di chiamata (codice MC) ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, il martedì e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ed attendere il proprio turno.
ATTENZIONE: per eventuali informazioni si consiglia, in caso di dubbio, di prendere contatto con il competente ufficio contattando i numeri 02.884.62137/255 esclusivamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.0 alle ore 15.00.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
In allegato in fondo alla pagina, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.
E' possibile fissare un appuntamento unicamente attraverso il portale cliccando sul link prenota appuntamento, selezionando sul calendario - diversificato per accordi di separazione e di divorzio - l'orario e il giorno disponibili e contestualmente compilando tutti i campi richiesti nell'apposita schermata.
Una volta verificata la congruità dei dati inseriti, verrà data un'ulteriore conferma.
Riferimenti normativi
Legge 10 novembre 2014, n. 162
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Allegati
- dichiarazione per separazioni application/pdf, 11 Kb
- dichiarazione per modifica condizioni application/pdf, 11 Kb
- dichiarazione per divorzi application/pdf, 12 Kb