Esercizi di vicinato

Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all'alimentazione umana)  o entrambi.

Ufficio Competente

Per avvio di una nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti oggettivi:

È necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc).

Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:

  • per l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta o l'eliminazione di un settore merceologico, l'ampliamento della superficie entro il limite dei 250 mq o la riduzione, di un esercizio di vicinato:
    • schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
    • schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per settore alimentare previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
    • documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
    • copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
    • eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.
  • per subingresso o variazione soggetti in un esercizio di vicinato esistente:
    • schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
    • schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per settore alimentare previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
    • documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
    • copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
    • eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.

Al momento della presentazione della SCIA tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una ricevuta, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

 

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato. interno.

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

D.g.r. 20 dicembre 2013 n. X/1193 – Punto 7 - Altre disposizioni della D.g.r. 20 dicembre 2013 n. X/1193 Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale".

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l’articolo 8, comma 2, lett. c) è stato soppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto, precedentemente sancito dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 114/1998.
 
Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; va tuttavia precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza.
Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti rispettivamente in relazione alle due forme di attività.

L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l’applicazione delle norme volte a consentire l’ insediamento di queste ultime.

Aggiornato il: 19/01/2024