Commercio all'ingrosso settore alimentare

Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane) o ad altri utilizzatori in grande (collegi, enti pubblici o privati, ospedali).

Non sono commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti morali è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.

In linea generale, per esercitare l'attività di commercio all'ingrosso occorre sempre presentare una pratica presso la competente Camera di Commercio, che provvede alla verifica dei requisiti morali.

In particolare, quando l’attività di commercio all'ingrosso riguarda:

  • il campo alimentare;
  • prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
  • additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale.

Occorre, inoltre, presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che va a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.), aggiornato in base ai contenuti previsti dalla modulistica unificata e standardizzata nazionale di cui all’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

Nei casi di apertura, trasferimento di sede, subingresso è necessario corredare la pratica SCIA dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Milano Città Metropolitana.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività, fatto salvo il caso di esercizio congiunto della vendita all’ingrosso e al dettaglio su una superficie di vendita superiore ai 250 mq, che costituiscono il limite previsto dalla legge per configurare la fattispecie del commercio di vicinato.
Avuto riguardo alla superficie complessiva utilizzata per la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio, si potrà ravvisare una media oppure grande struttura di vendita, con applicazione pertanto del regime autorizzativo ad esse correlato.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

D.Lgs 6 agosto 2012 n. 147 (in particolare articolo 8, comma 2, lett. C) – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l’articolo 8, comma 2, lett. c) è stato soppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (cd. “al minuto”), precedentemente sancito dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 114/1998.

Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; va tuttavia precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza.

Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti rispettivamente in relazione alle due forme di attività.
L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l’applicazione delle norme volte a consentire l’ insediamento di queste ultime.

Si ricorda infine che in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (ad esempio magazzini) superiore ai 400 mq. , andranno espletati – presso il competente Comando Vigili del Fuoco – gli adempimenti inerenti la sicurezza antincendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Aggiornato il: 19/01/2024