Trattenimenti danzanti svolti in forma accessoria all’interno dei pubblici esercizi

Per trattenimenti danzanti si intende la possibilità di consentire agli avventori dell’esercizio di ballare in spazi autorizzati e verificati sotto il profilo della sicurezza. 

Tale attività accessoria di trattenimenti danzanti svolta all’interno di Pubblici Esercizi è soggetta all’acquisizione della licenza di spettacolo ed è consentita fino alle ore 3 di notte (come da Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013).

Per l’ottenimento della licenza di trattenimenti danzanti è necessario essere in possesso di:

  • licenza di agibilità sui locali di pubblico spettacolo che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo rilasciata dalla:

Direzione Sicurezza Urbana - Area Sicurezza
Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo

Per info vedi:
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/impresa/commissione-comunale-di-vigilanza

Ufficio competente

Per essere autorizzati allo svolgimento di trattenimenti danzanti all’interno dei pubblici esercizi (senza l’apprestamento di strutture tali da configurarne una trasformazione) è necessario rivolgersi all'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Requisiti oggettivi:
Occorre essere in regola con:

  • autorizzazione/SCIA per l'attività di somministrazione all'interno di pubblici esercizi (bar e ristoranti);

 

Per lo svolgimento di trattenimenti danzanti all’interno di pubblici esercizi occorre presentare domanda per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, completa della documentazione richiesta, inclusa la documentazione di valutazione di impatto acustico.

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell'attività.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68 e 69) e successive modifiche.

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali dove si svolge l’attività accessoria di trattenimenti danzanti.

Aggiornato il: 09/04/2024