Sale giochi

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.  

Ufficio competente

Per aprire, subentrare o variare una sala giochi è necessario rivolgersi all'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Requisiti oggettivi: 

  • agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
  • dichiarazione che l’attività viene svolta nel rispetto delle normative acustiche e che il rumore sarà unicamente quello prodotto dalla musica/effetti sonori dei videogiochi/giochi il cui volume sarà tenuto ad un livello tale non arrecare disturbo o molestia al riposo ed alle occupazioni delle persone;
  • possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.

Per aprire, subentrare o variare una sala giochi occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una domanda di autorizzazione. 

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc).

I procedimenti attivabili in IIUG sono:

  • Domanda di autorizzazione all'esercizio di sala giochi                    
  • Subingresso in esercizio di sala giochi                                                 
  • Variazione soggetti in esercizio di sala giochi                                   
  • Variazione strutturali in esercizio di sala giochi
  • Nomina rappresentante per l’esercizio dell’attività di sale giochi            
  • Revoca rappresentante per l’esercizio dell’attività di sale giochi               

             

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria comprende:

  1. verifica d’ufficio dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia);
  2. verifica d’ufficio della sorvegliabilità dei locali.

e consente lo svolgimento dell’attività.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110).

Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195).

D.M. 18 gennaio 2007 – Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Ordinanza n. 63 del 15/10/2014 P.G. 625214 – Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931.

Ordinanza n.65 del 23/10/2014 P.G. 645897 – Modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014 n. X/1274 – Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).

L’autorizzazione ha validità permanente.

Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:

  • abuso;
  • motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
  • sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Aggiornato il: 09/02/2024