Acconciatori

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.


Requisiti oggettivi:

L’attività di acconciatore può essere svolta presso apposita sede ovvero presso il domicilio dell’esercente. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.

È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Per aprire o modificare una attività di acconciatore occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.

Percorso guidato per compilazione SCIA Impresainungiorno.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 – Modifiche alla legge 14 febbraio 1963 n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Legge 17 agosto 2005 n. 174 – Disciplina dell’attività di acconciatore.

Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore – Deliberazione del Consiglio Comunale atti PG 715801/2010.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011 n. 6 – Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo".

Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 – Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2).

Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 4 – Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo").

Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale d'igiene – tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64).

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989).

Legge 11 ottobre 1986 n. 713 – Norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.  

Aggiornato il: 19/01/2024