Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede e variazioni riferite a: 

  • agenzia di affari di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
  • agenzia di pubblici incanti (aste);
  • agenzia matrimoniale;
  • agenzia di pubbliche relazioni.

la competenza è della Questura.

A partire dal mese di gennaio 2019 le comunicazioni inerenti le Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti dovranno obbligatoriamente transitare dal SUAP.

Poiché il SUAP – in base al dettato del D.P.R. 160/2010 – è tenuto ad agire con modalità dematerializzate, tali procedimenti sono stati telematizzati e resi disponibili sulla piattaforma Impresainungiorno.gov.it, che pertanto costituisce il canale esclusivo e obbligatorio di compilazione (assistita) e trasmissione delle relative pratiche da parte delle imprese.

Il SUAP, dopo averne operato un controllo di completezza meramente formale, le trasmette entro 5 giorni alla competente Questura, affinché, tramite le proprie articolazioni interne, ne effettui l’istruttoria e provveda all’adozione dell’esito finale del procedimento (eventualmente anche con il rilascio dell’autorizzazione conclusiva, ove previsto).

Sarà il SUAP– tramite la propria Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS – che provvederà a veicolare alle imprese l’esito finale, sempre per via telematica.

E’ importante ricordare che dopo aver ricevuto la pratica telematica inoltrata dal SUAP, nei casi in cui occorra lo svolgimento di un sopralluogo da parte della Questura, la presa di contatto con l’impresa per concordare il sopralluogo avviene autonomamente ad iniziativa della medesima e non passa attraverso il SUAP.

Nel caso in cui emergessero motivi ostativi ad una conclusione favorevole dell’iter della pratica, la Questura invierà al SUAP un provvedimento di diniego dal contenuto generico, senza esplicitarne le motivazioni, al solo fine di chiudere il fascicolo del procedimento.

L’assenza di requisiti morali soggettivi che costituisse motivo ostativo verrà portata a conoscenza dell’interessato direttamente dalla Questura.

La Questura e i Commissariati competenti restano preposti alla consulenza funzionale all’istruttoria delle pratiche.
 
Pertanto le imprese potranno rivolgersi agli uffici di P.S. per informazioni e chiarimenti nel merito.

Il coordinamento dei flussi procedimentali posto in capo al Suap non determina alcun tipo di spostamento nelle competenze e nelle prerogative dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, che mantiene la propria competenza istruttoria.
 
Quest’ultima sarà pertanto responsabile in ordine anche ai provvedimenti e atti di natura ablativa, quali – a titolo di esempio – rigetti o divieti di prosecuzione di attività.

Il conseguimento del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività non solleva le imprese dalla necessità di rispettare altri adempimenti o disposizioni, ivi compresi i requisiti di conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria dei locali.

Aggiornato il: 02/12/2022