Reclamo, ricorso tributario

L’iter per contestare un atto impositivo ricevuto dal Comune prevede due modalità diverse, a seconda del valore della controversia.

Per valore della controversia si intende il solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. 

Nelle controversie relative esclusivamente a sanzioni erogate, invece, il valore è costituito dalla loro somma.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute sono sospesi durante i 90 giorni della procedura di mediazione, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della stessa sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Nel caso in cui si addivenga ad una soluzione concordata con l’Ufficio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge.

L’eventuale mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

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Notifica al Comune

Il reclamo/ricorso tributario va presentato anzitutto al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che intende contestare. È possibile corredarlo di una proposta di mediazione.

Deposito alla Commissione Tributaria Provinciale

Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione al Comune senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente dovrà depositare il ricorso/reclamo presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, con la documentazione a corredo.

Il termine dei 90 giorni è sospeso dall'1 al 31 agosto.

Il deposito in Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

Accedi al servizio

Per presentare il reclamo/ricorso rivolgersi a:
Protocollo dell'Area Finanze e Oneri Tributari
via Silvio Pellico, 16
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:35 alle ore 13

In alternativa rivolgersi a:
Protocollo Generale
via Larga, 12
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:30

Presentare il reclamo/ricorso inviando una Raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando la modalità di spedizione in plico senza busta.

Inviare la raccomandata a:
Area Finanze e Oneri Tributari
via Silvio Pellico, 16 - 20121 Milano

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Notifica preventiva al Comune
Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro (per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, superiori a 50.000,00 euro), il contribuente che vuole impugnare l’atto impositivo dovrà presentare ricorso direttamente alla competente Commissione Tributaria Provinciale, avendo prima cura di notificarlo in copia al Comune di Milano.

In questo caso, il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.

Costituzione in giudizio
Il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando una copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale entro 30 giorni dalla data di notifica o di spedizione al Comune.
 

Accedi al servizio

Per presentare il reclamo/ricorso rivolgersi a:
Protocollo dell'Area Finanze e Oneri Tributari
via Silvio Pellico, 16
orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:35 alle ore 13

In alternativa rivolgersi a:
Protocollo Generale
via Larga, 12
orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:30

Presentare il reclamo/ricorso inviando una Raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando la modalità di spedizione in plico senza busta e allegando tutta la documentazione indicata nel paragrafo “modulistica”.
 
Inviare la raccomandata a:
Area Finanze e Oneri Tributari
via Silvio Pellico, 16 - 20121 Milano

Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 546/1992, articolo 22

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 8

Regolamento Gestione Riscossione Entrate Comunali

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Aggiornato il: 04/02/2022