L’Amministrazione può prevenire il contenzioso col contribuente annullando, in misura parziale o totale, i propri atti viziati dalla presenza di errori.
L’annullamento viene stabilito dallo stesso ufficio che ha emesso l’atto, in seguito a un’istanza di riesame presentata dal contribuente.
L’Amministrazione comunicherà l’esito dell’istanza con i motivi della decisione assunta.
La presentazione dell’istanza di autotutela:
- non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso
- non sospende i termini di pagamento a sanzione ridotta, consentito entro 60 gg dalla notifica dell’atto.
L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:
- è pendente il giudizio
- l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo.