Attività edilizia libera

L’attività edilizia libera è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001  e rappresenta il regime amministrativo eseguibili senza presentare alcun titolo abilitativo né alcuna comunicazione, fatte salve le specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi disciplina edilizia, e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004).

A tale regime sono riconducibili:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. art 6, comma 1, lettera a. - D.P.R. 380/2001);
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW (rif. art 6, comma 1, lettera a-bis - D.P.R. 380/2001);
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (rif. art 6, comma 1, lettera b. - D.P.R. 380/2001);
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (rif. art 6, comma 1, lettera c. - D.P.R. 380/2001);
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; (rif. art 6, comma 1, lettera d. - D.P.R. 380/2001);
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola (rif. art 6, comma 1, lettera e. - D.P.R. 380/2001);
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (rif. art 6, comma 1, lettera e. - ter D.P.R. 380/2001).

Pertanto anche laddove l’intervento edilizio da realizzare non ha bisogno di alcun titolo edilizio da presentare presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, occorre verificare, presso altri Enti/Uffici se per le norme citate vanno presentate comunicazioni o richieste.

Aggiornato il: 19/04/2023