Notizie e approfondimenti
Roma (ildubbio - Damiano Aliprandi), 5 gennaio 2022
Al 4 gennaio 2022 sono 804 le persone positive
In aumento i casi 'Covid-19' nelle carceri italiane, che registrano una crescita consistente rispetto alle scorse settimane, i detenuti positivi sono 804 (di cui 22 nuovi giunti), su un totale di 53.142 presenze, mentre i casi sono 876 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio.
I dati sono contenuti nel report settimanale pubblicato ieri sul sito del ministero della Giustizia; la scorsa settimana i casi erano stati 510 tra i detenuti, su una popolazione di 52.569 unità, un numero già più che raddoppiato rispetto ai 239 di quella precedente, e 527 tra gli agenti penitenziari.
Tra i detenuti positivi, 786 sono asintomatici, 12 hanno sintomi e sono gestiti all'interno degli Istituti penitenziari e 6 sono ricoverati in ospedale.
Tra gli agenti penitenziari 860 sono asintomatici, in isolamento domiciliare, 14 sono ricoverati in caserma e 2 in ospedale.
Tra le 4.021 unità del personale dell'Amministrazione penitenziaria, sono 48 i positivi, tutti in isolamento domiciliare, mentre la scorsa settimana erano 37.
Prosegue la campagna vaccinale nelle carceri italiane, sono 96.604 le dosi di vaccino anti Covid somministrate ai detenuti; la scorsa settimana era di 94.738 dosi.
Roma (ildubbio - Damiano Aliprandi), 29 dicembre 2021
Così per il decreto 'Covid-19', denuncia il sindacato Uilpa
Il decreto, approvato il 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei ministri, per fermare la risalita dei contagi da 'Covid- 19', introduce nuove norme e restrizioni; una su tutte: l'obbligo della mascherina 'Ffp2' per chiunque (vaccinati compresi, e nei luoghi a rischio assembramento, dove è prevista un'alta concentrazione di persone), ebbene, tra i luoghi chiusi e sovraffollati, non compare il carcere.
"Niente Green pass per l'utenza e per i visitatori, niente mascherine 'Ffp2' obbligatorie - denuncia il Segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio - nel testo, pubblicato in Gazzetta ufficiale, il cosiddetto 'decreto festività' non considera le carceri".
"Tutto ciò è inaccettabile - incalza il sindacalista - la Polizia penitenziaria, per la quale neppure la legge di bilancio, che sta per essere definitivamente varata dalla Camera dei deputati, prevede alcunché di significativo e di specifico; qualcuno dovrebbe spiegare perché si impongono le mascherine 'Ffp2' obbligatorie un po' ovunque nei luoghi chiusi, ma non nelle carceri".
"Mettendo da parte per una volta il 'Politically correct' - continua De Fazio - secondo noi si tratta sia di un problema di logistica sia di costi economici, atteso che il governo dovrebbe renderle disponibili gratuitamente".
Il segretario della Uilpa fa notare che l'utenza carceraria e i visitatori non hanno nessun obbligo, neanche del Green pass semplice, e ricorda che "nelle carceri il sovraffollamento continua a crescere, d'altro canto è ovvio che i detenuti non possano costantemente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non foss'altro per nutrirsi; a farne le spese sono gli appartenenti della Polizia penitenziaria e gli altri operatori che, evidentemente, secondo il governo, se vorranno proteggersi dal contagio, dovranno acquistare in proprio le mascherine 'Ffp2', non solo vanificando gli effetti dei rinnovi contrattuali appena ottenuti, ma togliendo anche dell'altro all'esiguo stipendio degli agenti penitenziari".
De Fazio spera che si tratti di una distrazione o di una errata valutazione, e auspica che l'Esecutivo, il presidente Mario Draghi e i ministri della Salute, Roberto Speranza e quello della Giustizia, Marta Cartabia ci ripensino e corrano immediatamente ai ripari.
"In caso contrario - conclude il Segretario generale - nelle carceri potrebbe compiersi un ulteriore disastro, di cui dovrebbero assumersi interamente le responsabilità".
Come spiega l'Istituto superiore di sanità, le mascherine 'Ffp2' hanno un alto potere filtrante: non consentono la trasmissione di microrganismi (sia virus sia batteri) nell'ambiente e alle persone che si trovano nei pressi di chi le indossa, ma proteggono anche chi le indossa dal rischio di essere infettati in uno spazio chiuso o per assembramento: è lapalissiano che il carcere rientri a pieno titolo in questo stato.
Milano (Sole 24 Ore - Giovanni Negri), 29 dicembre 2021
Nella Riforma c'è l'elezione dei rappresentanti dei detenuti
Favorire un processo di auto-determinazione che possa condurre il detenuto a riappropriarsi della propria vita, riducendo il rischio di ricaduta nel reato.
L'obiettivo è quello di creare condizioni di sistema in grado di responsabilizzare per il futuro, più che a porre rimedio per il passato.
In 226 pagine la Commissione istituita dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia indica una mole assai significativa di interventi sul sistema penitenziario; del resto la Cartabia, rivolgendosi ai vertici dei 190 Istituti penitenziari, ha promesso un "percorso di rinnovamento che giovi all'intera comunità penitenziaria".
E così a venire formalizzato dalla Commissione (presieduta dal costituzionalista Marco Ruotolo) è un pacchetto di proposte che inevitabilmente si intreccia con la redazione - in corso - dei Decreti delegati per la modifica del sistema sanzionatorio penale e per la disciplina organica della giustizia riparativa.
Alcune misure sono esemplari, come quella che prevede - per la prima vota - il superamento del sistema del sorteggio; elezioni per la scelta delle rappresentanze dei detenuti; l'ammissione di colloqui a distanza (già impiegati nel periodo di emergenza pandemica), evitando che siano considerati nel numero complessivo dei colloqui in presenza; l'eliminazione dell'automatismo per cui il lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria deve essere retribuito con la necessaria riduzione di un terzo del trattamento economico previsto dai contratti collettivi; la concessione di permessi non solo nei casi di "particolare gravità", ma anche per quelli di "particolare rilevanza", con eccezione - in quest'ultimo caso - dei detenuti sottoposti al 41 bis; la riduzione dei vincoli nella concessione dei permessi premio da parte del magistrato di Sorveglianza (cancellato il limite di 15 giorni), rispetto alla durata complessiva per ogni anno di espiazione (si passerebbe da 45 a 60 giorni).
In sintonia con la giurisprudenza internazionale sulle dimensioni delle celle, deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati (al netto degli arredi e dei servizi igienici); le perquisizioni personali sono possibili per ragioni di sicurezza (che dovranno essere documentate), mentre quelle corporee - più delicate - solo con intervento di un medico.
Inoltre, la realizzazione di 'Totem-touch' per le richieste dei detenuti; disponibilità di telefoni cellulari, per agevolare il mantenimento delle relazioni affettive (esclusa solo in caso di particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti).
Infine, lo straniero privo di permesso di soggiorno, per il tempo dell'esecuzione della pena, avrà titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, se sarà disposta in suo favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, potrà stipulare contratti di lavoro per la durata della misura; l'espulsione non sarà disposta quando pregiudica gravemente i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato, revocata in caso di concessione di misura alternativa alla detenzione.
Roma (ildubbio - Valentina Stella), 22 gennaio 2022
Secondo il procuratore generale della corte di Cassazione
"La collaborazione resta la prova della cesura dei rapporti con l'organizzazione, l'ergastolo ostativo e il 41 bis non sono carcere duro, ma strumenti per impedire che i mafiosi continuino a comandare dal carcere, come avveniva prima del 1992".
Non si comprende se le parole espresse dal procuratore generale di Cassazione, durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario, siano una esortazione al legislatore affinché il fine pena mai e il 41 bis vengano riformati in senso più umano o se per lui sia accettabile lo status quo.
Come si sa, il Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, ha invitato le Autorità italiane "ad avviare una seria riflessione sul regime detentivo speciale, detto '41 bis', per questo particolare tipo di regime è dovuta intervenire la corte Costituzionale persino per togliere il divieto di cucinare il cibo, ritenendolo contrario al senso di umanità.
Luigi Manconi, sociologo dei fenomeni politici, già presidente della commissione Diritti umani del Senato, non vuole però pensar male e dice: "Voglio intendere la frase del dottor Salvi nel suo significato letterale, per cui il regime del 41 bis deve essere interpretato e applicato secondo quanto vuole la legge, ossia esclusivamente come uno strumento destinato a impedire qualsiasi tipo di relazione tra il recluso e l'organizzazione criminale esterna: questa e solo questa è la finalità della norma; nei fatti, lo sappiamo bene, è tutt'altro, è un regime speciale che aggiunge afflizione ad afflizione, pene accessorie e trattamenti inumani e il risultato è che il 41 bis viene spesso applicato con modalità illegali e anti-costituzionali, diventa così quel carcere duro che tanti auspicano e che vìola lettera e scopo della norma".
A essere incostituzionale è anche il cosiddetto 'fine pena mai', come ha detto la Consulta; tuttavia Salvi - a leggere questa sua ulteriore dichiarazione - spera che la norma in discussione alla Camera si configuri sostanzialmente come un nuovo ergastolo ostativo (di matrice pentastellata): "Ci auguriamo che l'attuazione della sentenza della Consulta sull'ergastolo ostativo conservi i princìpi fondamentali ovvero la collaborazione resta la strada principale di prova della cesura dei rapporti con l'organizzazione mafiosa che non può essere limitata alla buona condotta in carcere, ma estesa alla insussistenza effettiva di quei rapporti e alla impossibilità che possano essere ripristinati".
Infatti, riceve subito il plauso del presidente della commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni (del M5S): "Le parole del procuratore generale Salvi sull'ergastolo ostativo e sul 41 bis sono opportune e condivisibili, in momenti come questo, pur nel rispetto dei princìpi costituzionali, non bisogna cedere nella lotta contro la criminalità mafiosa né indebolire gli strumenti utilizzati per contrastarla, a differenza di quanto emerge da alcune forze politiche".
Inoltre, Salvi sembra sfiduciare i magistrati di Sorveglianza che "potrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo - questo sì, se non diabolico - assai difficile da assolvere, per la necessità di disporre di dati non meramente su comportamenti carcerari di cooperazione o non scorretti, ma tali da fondare il giudizio di cessazione dei legami attuali e potenziali con l'organizzazione di appartenenza".
Ma nessun problema, rassicura Salvi: "Un ruolo importante nel fornire un quadro probatorio, quanto possibile completo, sarà certamente svolto dal circuito dei procuratori distrettuali e dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo".
Forse non ha letto l'intervista al nuovo coordinatore del Conams, Giovanni Maria Pavarin, che aveva affermato: "Anche nell'attualità abbiamo ogni giorno a che fare con la gestione della pena inflitta agli appartenenti alla criminalità organizzata e siamo dunque chiamati al difficile esercizio della nostra discrezionalità in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, cui oggi possono comunque aspirare i condannati cui sia stata riconosciuta l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia".
Infine Salvi, oltre a proteggere il 41 bis e l'ergastolo ostativo, evoca anche la costruzione di nuove carceri: "Il sovraffollamento è cosa diversa dal ricorso massiccio al carcere, esso è causato dalle carenze delle strutture ed è dunque su queste carenze che occorre innanzitutto intervenire".
Roma, Ansa, 24 gennaio 2022
Pronuncia della Consulta: violato il diritto alla difesa
Illegittima la censura, perché vìola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione (norma, contenuta nell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario) che - secondo l'interpretazione della corte di cassazione - impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il detenuto sottoposto al carcere duro e il proprio difensore.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 (redattore Francesco Viganò), accogliendo la questione di legittimità sollevata dalla Cassazione.
La sentenza osserva che il diritto di difesa comprende - secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenza della corte Consulta e della Corte europea dei diritti dell'uomo - il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore, e sottolinea che di questo diritto è titolare anche chi stia scontando una pena detentiva, e ciò anche per consentire al detenuto un'efficace tutela contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie.
È vero che questo diritto non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità - purché non sia compromessa l'effettività della difesa - qualora si debbano tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti, ed è anche vero che i detenuti in regime al 41 bis sono ordinariamente sottoposti a incisive restrizioni dei propri diritti fondamentali, allo scopo di impedire ogni contatto con le organizzazioni criminali di appartenenza.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo e si risolva, pertanto, in una irragionevole compressione del suo diritto di difesa.
Da un lato, infatti, il detenuto può sempre avere - per effetto della sentenza della Corte del 2013, n. 143 - colloqui personali con il proprio difensore, senza alcun limite quantitativo e al riparo da ogni controllo sui contenuti dei colloqui stessi da parte delle autorità penitenziarie e dall'altro, il visto di censura previsto dalla norma ora esaminata dalla corte di Cassazione opera automaticamente, anche in assenza di qualsiasi elemento concreto che consenta di ipotizzare condotte illecite da parte dell'avvocato.
Ciò riflette - ha osservato la Cassazione - una "generale e insostenibile presunzione […] di collusione del difensore dell'imputato, finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso".
Peraltro, nella motivazione della sentenza viene sottolineato che le circolari del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in vigore dal 2017 avevano interpretato l'attuale normativa escludendo la legittimità di ogni controllo sulla corrispondenza tra detenuti al 41 bis e i propri difensori, anticipando così gli effetti di questa pronuncia di illegittimità costituzionale.
Milano (Sole 24 Ore - Patrizia Maciocchi), 23 dicembre 2021
Illegittimo il divieto per il detenuto di dare giocattoli e dolci al figlio minore di 12 anni
Il divieto di legge va superato con le dovute accortezze in nome dell'interesse dei bambini a un rapporto il più possibile normale con i genitori; vìola il diritto dei bambini a preservare una relazione familiare il più normale possibile con il genitore detenuto sottoposto al 41 bis, il divieto di consegnare personalmente giocattoli e dolciumi ai figli minori di 12 anni, perché non è la stessa cosa se il dono viene dato da un agente penitenziario.
Per la Corte di cassazione (sentenza n. 46432) va superata la norma che impedisce, senza eccezioni, il passaggio di oggetti da parte delle persone che scontano la pena con il cosiddetto 'carcere duro' perché - nel caso di figli o nipoti minori di 12 anni, malgrado sia stato concesso il colloquio senza il vetro divisorio - resta comunque valido il divieto dello scambio di oggetti.
Una regola alla quale aveva fatto eccezione un magistrato di Sorveglianza, che aveva accolto la richiesta di un detenuto di consegnare con le sue mani al figlio dei giocattoli, acquistati all'interno del carcere con il sopravvitto, doni che di solito vengono dati da un agente carcerario; la concessione non era piaciuta al ministero della Giustizia che aveva fatto ricorso, puntando l'attenzione sulla ratio di una legge che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza, scongiurando il rischio di far uscire dal penitenziario oggetti o messaggi, attraverso i giochi o i dolci.
Invece, la Suprema corte ammette che la scelta di derogare a questa norma - fatta dal magistrato di Sorveglianza - sembrerebbe preclusa "dalla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, il quale - come già osservato - sembrerebbe non consentire senza alcuna eccezione, la consegna di oggetti da parte del detenuto sottoposto al regime del 41 bis"; gli ermellini, però, superano il divieto con una lettura costituzionale: la giurisprudenza della Consulta ha sempre evidenziato la necessità di dimostrare che le limitazioni imposte dal 41 bis, siano congrue e necessarie rispetto allo scopo che perseguono, e nel caso esaminato l'obiettivo si può raggiungere anche superando il divieto, nell'interesse del minore a mantenere rapporti il più possibile normali con il genitore in carcere, senza per questo far venire meno le esigenze di sicurezza.
Infatti, i doni (venduti in confezioni sigillate), possono essere custoditi in un magazzino e consegnati al padre o alla madre - che restano sempre sotto controllo visivo - pochi istanti prima dell'incontro con i figli: in questo modo si salvaguarda il diritto fondamentale del minore al suo normale sviluppo e si tutela anche la sicurezza.
Dunque, i giudici di legittimità respingono il ricorso del ministero della Giustizia e prendono le distanze dalla tesi secondo la quale la consegna di regali o dolci per mano di un agente non faccia differenza per il bambino, perché sa comunque che arrivano dal padre o dalla madre, mentre non è la stessa cosa.
Torino (Stampa - Francesca Mannocchi), 17 dicembre 2021
Lavoriamo per le carceri, che aiutino a dare loro una seconda occasione
È stata rinnovata per altri quattro anni la "Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti", il Protocollo d'intesa tra il ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'associazione 'Bambinisenzasbarre' è stato firmato nella sede del Dicastero di via Arenula, dalla ministra Marta Cartabia, dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti e dalla presidente dell'associazione, Lia Sacerdote.
La 'Carta' - prima nel suo genere in Italia e in Europa - riconosce il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti e mira a sostenerne il diritto alla genitorialità.
Il protocollo prevede che le autorità giudiziarie siano sensibilizzate e invitate a una serie di azioni a tutela dei diritti dei figli minorenni di persone detenute: solo nel 2021 - fino al 30 novembre - sono stati 280.675 i colloqui tra detenuti e almeno un familiare minorenne.
Con l'accordo si intendono promuovere iniziative in materia di custodia cautelare; di luoghi di detenzione; di spazi bambini nelle sale d'attesa e di colloquio nei penitenziari; di visite in giorni compatibili con la frequenza scolastica; di video-chiamate; di formazione del personale carcerario che entra in contatto con i piccini; di informazioni, assistenza e supporto alla genitorialità; prevista anche una raccolta dati e un monitoraggio sull'attuazione del Protocollo d'intesa.
La '"Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti" contiene una serie di misure a tutela dei diritti dei bambini costretti a vivere in una struttura detentiva con le madri; a oggi sono 19 i bambini piccolissimi al seguito di 17 madri detenute (a fine 2019 questi numeri erano più del doppio: 44 le madri e 48 i minori presenti negli Istituti di pena).
"Tutti i bambini, anche se con genitori detenuti, hanno diritto all'infanzia - commenta la ministra della Giustizia, Marta Cartabia - anche con questa Carta, lavoriamo perché i bambini, innocenti per definizione, non paghino le pene inflitte alle madri; La nostra meta è 'Mai più bambini in carcere". "Contemporaneamente - aggiunge la Cartabia - lavoriamo affinché si riduca il più possibile quella distanza di affetti provocata dalla detenzione, tutti i figli hanno diritto di conservare un rapporto costante con i genitori, anche se reclusi; assicurare la continuità dei legami familiari incide positivamente sul detenuto, nella prospettiva costituzionale della pena volta alla rieducazione, lavoriamo per carceri, che aiutino a dare una seconda occasione".
"Laddove sia nel suo interesse, il bambino ha diritto a coltivare il legame con entrambi i genitori, anche quando uno dei due è detenuto, ciò deve avvenire in condizioni e con modalità che non siano traumatizzanti e in spazi che favoriscano un rapporto autentico", commenta l'Autorità garante, Carla Garlatti. "È fondamentale sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, dando supporto ai figli minorenni che vengono colpiti nel loro benessere complessivo, con ricadute sulla salute psico-fisica e sulla continuità del percorso scolastico; la Carta - continua la Garlatti - impegna il sistema penitenziario italiano a confrontarsi con la presenza dei bambini in carcere e con il peso che la detenzione del proprio genitore comporta nel rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".
"La' Carta', che è stata rinnovata oggi, nasce da un lungo percorso iniziato dieci anni fa e rappresenta lo strumento che può cambiare la vita dei ragazzi che 'Bambinisenzasbarre' segue da vent'anni - afferma la presidente dell'associazione, Lia Sarcedote - sono i ragazzi che hanno uno o/e entrambi i genitori in carcere che vivono il peso dello stigma sociale per questa condizione di figlio, il cui destino altri vedono come già scritto; La 'Carta' libera questi bambini dall'esclusione, e dal facile buonismo, che toglie dignità alle scelte che la vita a loro propone, a cui devono poter accedere con la consapevolezza e la forza di rappresentare una promessa per sé stessi e per tutta la società".
La "Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti" italiana è diventata un modello per la prima Raccomandazione dei 47 Paesi del Consiglio d'Europa (nell'aprile del 2018), anticipando un percorso che gli altri Paesi europei - e non solo - stanno affrontando solo adesso.
Roma (Domani - Giulia Merlo), 14 dicembre 2021
La prima conferenza dei ministri del semestre italiano è dedicata alla giustizia riparativa
È cominciato oggi a Venezia il vertice dei ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa, e la prima conferenza dei ministri del semestre della presidenza italiana sarà dedicata alla giustizia riparativa.
L'evento si pone l'obiettivo di fare avanzare il dibattito sulla giustizia riparativa in materia penale all'interno del Consiglio d'Europa, sulla base dell'analisi di dati provenienti da fonti europee e internazionali, tenendo conto delle migliori esperienze pratiche realizzate negli Stati membri.
La Guardasigilli Cartabia, ha sottolineato la scelta di questo tema: "Il mio Paese ha deciso di richiamare l'attenzione dei ministri della Giustizia degli Stati membri sulla giustizia riparativa in quello che è un momento cruciale e particolarmente fruttuoso per l'Italia in termini di riforme del sistema della giustizia penale".
Cartabia - che per storia professionale è da sempre sensibile ai temi legati al carcere - ha ricordato che "le istituzioni pubbliche hanno il dovere di prevedere e offrire ai condannati, soprattutto ai giovani condannati, una seconda possibilità per poi provvedere al loro reinserimento sociale; attuando le nostre politiche in materia di giustizia riparativa siamo convinti di contribuire alla diffusione di una cultura di risoluzione del conflitto e di riconciliazione a beneficio di tutti".
La ministra ha sottolineato che la giustizia riparativa "non è uno strumento di clemenza, ma una giustizia che aiuta il trasgressore ad assumersi la sua responsabilità nei confronti della vittima e nei confronti della comunità, attraverso l'incontro e il dialogo: verità, responsabilità, incontro, dialogo, percorso, cammino e mediazione sono le parole che fanno parte della cultura della giustizia riparativa".
Il programma dei lavori prevede tre sessioni: una sulla Giustizia riparativa e giovani, una sulla Giustizia riparativa come complemento di quella penale e una sulla Formazione specifica.
Durante la conferenza porteranno la loro testimonianza sul percorso di giustizia riparativa vissuto nel Sud Africa dell'Apartheid, Albie Sachs (ex giudice della Corte costituzionale) e Pumla Gobodo Madikizela (professoressa e docente dell'Università di Stellenbosch).
Milano (Corriere della Sera - Giovanni Bianconi), 12 dicembre 2021
Chi sconta la pena all'esterno supera il numero dei reclusi
Tra i sette provvedimenti di clemenza firmati nei giorni scorsi dal presidente della Repubblica (probabilmente gli ultimi del suo settennato) ci sono tre grazie parziali che hanno ridotto le pene di circa un anno ad altrettanti detenuti, i quali potranno così finire di scontare le rispettive condanne fuori dal carcere, entrando nel sistema dell'esecuzione penale esterna, i cui numeri hanno superato quelli della popolazione penitenziaria.
A fronte di 54.593 reclusi (dati al 30 novembre 2021), di cui il 30 per cento in attesa di giudizio definitivo, ci sono (dati al 31 ottobre 2021) 67.792 reclusi che usufruiscono di misure alternative o sostitutive della pena detentiva, oppure della cosiddetta "messa alla prova" che sospende il processo.
In sostanza, ci sono più imputati e condannati fuori che dentro le prigioni; un modo per allentare la morsa del sovraffollamento carcerario ma soprattutto per applicare la Costituzione che, ricorda spesso la ministra della Giustizia, Marta Cartabia: "Non parla di carcere ma di valenza rieducativa della pena".
Aprire le porte dei penitenziari favorisce il recupero delle persone più che tenerle chiuse, lo dimostrano non solo i numeri dell'esecuzione penale esterna, ma anche delle revoche per violazione delle prescrizioni - poche e in costante diminuzione - oltre alla diminuzione della cosiddetta "recidiva".
All'interno della popolazione non detenuta, la quota maggiore (30.591) è quella di chi sconta la pena con misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semi libertà; si tratta per lo più di affidamenti in prova (18.612), che per due terzi (11.731) hanno evitato il carcere; sono condannati a pene inferiori ai quattro anni (limite previsto dalla legge per accedere a questa misura), mentre gli altri (6.881) hanno trascorso la prima parte in cella o ai domiciliari e, una volta giunti sulla soglia residua dei quattro anni, sono potuti uscire.
La maggior parte delle sentenze scontate in questo modo riguarda reati contro il patrimonio (29 per cento) e contro l'incolumità pubblica (16,3 per cento); solo l'8,3 per cento è relativo a delitti contro la persona, e ancor meno (3,8 per cento) contro la famiglia, la pubblica morale e il buon costume; il dieci per cento di questa categoria comprende le donne: una quota molto più alta della percentuale di detenute rispetto ai maschi, ferma al 4 per cento.
Facendo una distinzione per nazionalità si scopre che il 16 per cento sono cittadini stranieri (rappresentano più del 30 per cento della popolazione detenuta), ciò significa che per i non italiani c'è una maggiore oggettiva difficoltà a evitare il carcere.
La seconda grande fetta dell'esecuzione penale esterna è quella della messa alla prova (composta da 23.888 persone): si tratta di un percorso riparatorio e risarcitorio consentito a imputati di reati di scarsa entità che sospende il processo e - se va a buon fine - estingue il reato: in questo modo le persone possono ricominciare a vivere senza passare da una condanna, quindi senza ipoteche penali; si tratta di provvedimenti che hanno visto una crescita esponenziale negli ultimi anni (dai 511 del 2014 ai 23.492 nel 2017 e ai 34.931 nel 2020), che per la metà riguardano persone con meno di quarant'anni.
Dunque è ai più giovani che si cerca di evitare che entrino nel circuito penale, e tra loro il reato più frequente nel quale sono incorsi riguarda le violazioni al Codice della strada.
Quanto alle tipologie di lavoro svolte, per il 74 per cento sono impieghi in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie (l'analisi dei dati fa ritenere agli esperti del ministero della Giustizia che "la messa alla prova può effettivamente svolgere una funzione di prevenzione della devianza").
Anche per questo la Guardasigilli Cartabia sta dando ulteriore impulso ad accordi e convenzioni con tutti gli Enti disponibili per incrementare questa misura; da ultimo quelli con il ministero della Cultura, per cento posti distribuiti in tutta Italia tra musei, parchi archeologici e biblioteche.
Inoltre, tra chi è passato da processi e condanne, ci sono 8.685 persone ammesse a sanzioni sostitutive della pena accordate dal giudice al momento del verdetto (quasi tutte per violazioni del Codice della strada, e una minima quota per droga); quella più importante comprende i cosiddetti "lavori socialmente utili": prestazioni gratuite solitamente presso Enti pubblici o associazioni di volontariato.
Infine, nella popolazione dei condannati non detenuti vanno conteggiati anche le 4.516 persone in libertà vigilata e le 112 persone che usufruiscono della semi detenzione o della libertà controllata.
Roma (Manifesto - Stefano Cecconi), 1 dicembre 2021
Parte l'Organismo di coordinamento
Il 6 dicembre 2021 verrà insediato l'Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che è stato istituito con il Decreto (firmato il 22 settembre 2021) dal ministro della Salute, Roberto Speranza che ha, così, rispettato l'impegno che aveva assunto nel corso della Conferenza nazionale 2021 "Per una salute mentale di comunità".
Siamo a sette anni dall'approvazione della legge 81 (la Riforma che ha sancito la chiusura e il superamento degli Opg: una grande conquista civile e sociale coerente con la legge 180) e da tempo associazioni e sindacati - coalizzati nel "Coordinamento nazionale per la salute mentale" - sollecitavano governo e regioni a riattivare un monitoraggio e un coordinamento nazionale sul complesso e delicato processo di superamento dei vecchi manicomi giudiziari; un processo che, è bene ricordare, non ha sostituito i vecchi Opg con le Rems, ma con un sistema di servizi territoriali per la salute mentale, che presuppone un progetto terapeutico riabilitativo individuale per ciascuna persona e la misura non detentiva come soluzione da privilegiare.
In questo senso, il mandato che il decreto del ministro Speranza affida all'Organismo è molto positivo, perché si dovrà occupare dell'applicazione della legge 81/2014 e precisa che: "Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di presa in carico e di realizzazione dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali da parte dei Dipartimenti di salute mentale (Dsm) sia nei servizi territoriali sia nelle Rems, e ai rapporti di collaborazione tra Regione (Aziende sanitarie locali e Dsm) e magistratura".
È evidente che, con un simile mandato, l'Organismo ha la possibilità e la responsabilità di sostenere il difficile percorso innescato dalla riforma Basaglia e ripreso dalla legge 81 e, per quanto ci riguarda, siamo pronti a collaborare, con proposte e mobilitazione.
L'Organismo diventa, quindi, l'occasione per creare un legame tra i diversi soggetti istituzionali impegnati nell'attuazione della riforma - salute e giustizia in primo luogo - pur sapendo che si troverà ad esaminare una situazione complessa, anche per gli ostacoli che in questi anni la riforma ha incontrato: primo tra tutti un ricorso eccessivo a misure di sicurezza provvisorie che alimenta un uso improprio delle Rems, con il rischio di concentrare attenzione e investimenti su queste strutture, invece, che su percorsi di cura alternativi.
Infine, l'insediamento dell'Organismo può essere un segnale positivo in vista dell'imminente pronunciamento della Corte costituzionale sul ricorso del tribunale di Tivoli contro la legge 81 per ribadire la piena legittimità della riforma che ha chiuso gli Opg e ha avviato un percorso per assicurare la reintegrazione sociale.
Se, come ci auguriamo, la Consulta confermerà la legittimità della legge, questa potrà essere completata con l'abolizione degli articoli del Codice Rocco sulla non imputabilità dei "folli rei", che ancora li destina, diversamente dagli altri cittadini autori di reato, al binario speciale delle misure di sicurezza.
Quindi, la mobilitazione continua, perché i muri del manicomio persistono, ma si possono abbattere ampliando spazi di libertà e di accesso ai diritti.
Roma (gnewsonline - Antonella Barone), 1 dicembre 2021
Aggiornamento dei contagi in carcere: contenuto l'aumento di casi 'Covid-19'
L'ultimo monitoraggio del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sulla situazione 'Covid-19' nell'ambiente penitenziario registra un aumento di 12 unità tra i detenuti positivi, che passano a 162 su 5.3954 presenze effettive (rispetto ai 150 rilevati il 23 novembre, di cui 158 asintomatici).
Invariati numeri e condizione dei sintomatici: due curati nei rispettivi Istituti penitenziari e due ricoverati in ospedale.
Mantengono lo stesso trend di crescita della scorsa settimana i dati relativi ai contagiati tra la Polizia penitenziaria, che passano da 152 a 171 (nessuno dei quali è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere).
Tra i 18 positivi rilevati tra il personale amministrativo e dirigenziale (erano 12 settimana scorsa) si registra, invece, un ricoverato.
Con le 781 dosi di vaccino di questa settimana raggiungono quota 84.159 le somministrazioni vaccinali ai detenuti, mentre restano invariati i dati relativi ai dipendenti cui l'Amministrazione penitenziaria ha offerto l'opportunità di sottoporsi al vaccino in postazioni collocate all'esterno o in altre sedi concordate con le Asl (25.054 agenti e 2.823 amministrativi); a questi dati occorre aggiungere il numero di quanti hanno scelto altre modalità per vaccinarsi.
Gli assenti ingiustificati - ai sensi del Dl 21 settembre 2021 - risultano essere 16 tra gli agenti penitenziari e 10 tra i dipendenti amministrativi e dirigenziali.
Roma, Ansa, 29 luglio 2021
In base al Rapporto di Antigone il tasso è pari al 113 per cento
Resta il sovraffollamento, il problema endemico delle carceri italiane, a dirlo e a confermarlo sono i dati contenuti nel rapporto dell'associazione 'Antigone' sulle condizioni di detenzione "A partire da Santa Maria Capua Vetere, numeri, storie, proposte per un nuovo sistema penitenziario".
Al 30 giugno 2021 sono 53.637 i detenuti, di cui 2.228 donne (il 4,2 per cento) e 17.019 stranieri (il 32,4 per cento), per 50.779 posti ufficialmente disponibili, ma il reale tasso di affollamento è pari al 113 per cento.
Tra gli Istituti di pena vi sono importanti differenze: 117 su 189 hanno un tasso di affollamento superiore al 100 per cento, e 11 carceri hanno un affollamento superiore al 150 per cento (Brescia 200 e Bergamo 168).
Al 30 giugno 2021 il 42,6 per cento dei detenuti ha tra i 30 e i 49 anni, il 25,6 per cento tra i 50 e i 69 anni e il 17 per cento tra i 18 e i 29 anni; c'è un 1,7 per cento di persone con più di 70 anni, nonostante le misure anti-Covid abbiano ridotto la presenza di anziani e malati.
In merito ai suicidi, da inizio anno ci sono stati 18 persone che si sono tolte la vita, di cui 4 stranieri e 16 italiani, il più giovane aveva 24 anni e il più anziano 56 anni, nel 2020 i suicidi erano stati 62 (uno ogni 10.000 detenuti), il tasso più alto degli ultimi anni.
Resta allarmante anche il consumo delle sostanze stupefacenti, in media oltre un detenuto su quattro è tossico-dipendente, negli ultimi 15 anni vi è stata una crescita di 10 punti percentuali negli ingressi, anche brevissimi, di detenuti con problemi di tossico-dipendenza; secondo l'associazione "il decongestionamento delle carceri deve
partire dalla modifica delle legge sulle droghe". Invece i detenuti per violazione del Testo unico sulle droghe sono 19.260 (il 15,1 per cento sul totale delle imputazioni; di questi, 658 donne e 18.602 uomini); il 33 per cento sul totale dei detenuti reclusi per droga è straniero; nel corso del 2020 sono stati 10.852 i detenuti in ingresso negli Istituti penitenziari per detenzione di sostanze stupefacenti, pari al 30,8 per cento.
In tema 'Covid-19', secondo dati aggiornati al 26 luglio 2021 la situazione sembra migliorare, infatti è in calo l'incidenza del Coronavirus negli Istituti detentivi; sono 29 i positivi tra i detenuti - tutti asintomatici - e 64 tra il personale della Polizia penitenziaria (la settimana precedente erano 36 i detenuti positivi e 62 gli agenti e a metà dicembre si era raggiunto il picco di 1.030 detenuti positivi). Va avanti la campagna di immunizzazione: sono 64.469 le somministrazioni di vaccini alla popolazione carceraria, in linea con i dati all'esterno del sistema penitenziario.
Per Antigone, che ha inviato a governo e parlamento una Relazione con le proposte di modifica del Regolamento penitenziario in vigore dal 2000, "è necessario ripensare disposizioni che risalgono a un modello di carcere diverso da quello che le esperienze del nuovo millennio, comprese quelle della pandemia, permettono di configurare; una parte delle norme ha sicuramente contribuito a elevare gli standard, un'altra parte però necessita una rivisitazione, mentre non poche disposizioni regolamentari sono rimaste lettera morta".
L'associazione chiede "che in tutti gli istituti ci siano - e funzionino - le telecamere, che coprano anche gli anfratti, le scale, le aree dell'isolamento disciplinare; inoltre i codici indentificativi degli agenti, perché proprio nell'irriconoscibilità - a volte - sta dietro nelle richieste di archiviazione delle indagini".
Milano, Corriere della Sera, 20 luglio 2021
Lettera al direttore del professor Filippo Giordano e di Luigi Pagano
Caro direttore, abbiamo letto l'articolo di Gabanelli e Piccolillo del 12 luglio 2021 titolato "Con le celle aperte aumentano le violenze", riteniamo importante che - dopo i fatti drammatici di Santa Maria Capua Vetere - si ritorni a parlare dei problemi del carcere, ma è necessario che il dibattito si sviluppi in termini globali partendo da una base di conoscenza delle norme e riconoscendo la complessità del sistema.
Attribuire la genesi delle violenze in carcere all'apertura delle celle riteniamo sia operazione alquanto opinabile in quanto non è dimostrato il nesso causale che legherebbe i due fenomeni, né si tiene conto di altri fattori che incidono sul verificarsi degli eventi quali lo stato delle strutture, il sovraffollamento, la mancanza di attività rieducative, la presenza in carcere di persone tossico-dipendenti o con disturbi psichici.
La soluzione non è ridurre gli spazi di libertà (non solo perché la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità: art. 27 della Costituzione), ma perché l'esperienza e la ricerca ci dicono che il rispetto dei diritti e della dignità delle persone - oltre che ridurre le tensioni e le violenze - motiva il personale e incide sulla recidiva.
Giustamente nell'articolo si ricorda che nel 2011 una circolare del Dap iniziò a concedere ai detenuti comuni più ore al di fuori della cella; una scelta di civiltà e legalità in quanto dal 1993 ad allora nulla era stato fatto per migliorare le loro condizioni di vita divenute drammatiche a causa del sovraffollamento (non a caso nel 2010 fu dichiarato dal governo lo stato d'emergenza nazionale delle carceri).
Da quella circolare in poi si sono sviluppati gli altri interventi citati nell'articolo; occorre ricordare che questa azione era appena iniziata quando la Cedu nel 2013 con la sentenza 'Torreggiani' condannò l'Italia, la seconda volta in pochi anni, per le condizioni delle carceri definite strutturalmente inumane e degradanti (lo stesso presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano sollecitò il varo di misure incisive, con un messaggio alle Camere, in cui parlò di "mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena").
Non vogliamo, a nostra volta, cadere nella semplificazione, certo che ci sono situazioni critiche, certo che in molti istituti i detenuti stazionano nei corridoi senza aver altro da fare, ma questo dovrebbe suggerire investimenti in programmi di riabilitazione e in strutture che ne favoriscano lo svolgimento.
Nell'articolo si fa riferimento ai casi di Bollate e di Padova come eccezioni all'interno di un sistema che si muove con regole diverse, quando quelle esperienze dicono che un carcere diverso è possibile, un carcere che non degradi le persone, ne accresca il senso di responsabilità e miri a ridurre la recidiva, e questo è un risultato che un'accorta politica penitenziaria può estendere al sistema.
Risponde la giornalista Milena Gabanelli
Gentile Pagano, in qualità di vice capo del Dap non le sarà sfuggito il mio personale e ormai decennale impegno nel sollecitare le istituzioni a occuparsi della dignità dei carcerati, anche mostrando concretamente cosa si sta facendo nelle altre carceri europee e i conseguenti risultati in termini di abbattimento della recidiva.
La questione 'celle aperte uguale a incremento di violenza' è da parte vostra una lettura maliziosa: nell'articolo si specifica che potrebbe essere attribuita a una eliminazione della sorveglianza negli spazi comuni (una considerazione legittima confrontando i dati registrati dal Dap); in merito al rilevante aumento di aggressioni e di intimidazioni, l'impennata di tentati suicidi e di atti di auto-lesionismo degli ultimi sei anni non ha precedenti, atti che, peraltro, avvengono all'interno delle camere di pernottamento.
Il 'Dataroom' illustrava chiaramente che è civile aprire le celle, ma che non ci si può fermare lì, come invece è stato fatto.
Con il Piano carceri gli investimenti ci sono stati, eccome (cemento, non moduli), ma ne hanno beneficiato i costruttori, non certamente i detenuti; ci sono carceri con più personale che detenuti e dove c'era il sovraffollamento, c'è tuttora.
Non abbiamo mai scritto che l'esperienza di Bollate e di Padova non sia replicabile, bensì che non basta sbandierare continuamente gli esempi straordinari senza fare nulla per replicarli; come si può parlare di dignità se si continuano a tenere nelle stesse celle e negli stessi spazi i condannati in via definitiva, i detenuti psichiatrici, con quelli in attesa di giudizio?
Il fatto che il numero dei detenuti negli ultimi dieci anni sia calato di 17.000 unità, mentre il tasso di recidiva continua ad essere del 70 per cento (la più alta d'Europa), parla da solo.
Milano (osservatorio carcere), 19 maggio 2021
Un video per raccontare il progetto
L'associazione 'Verso Itaca APS' con la Casa circondariale San Vittore propone un video che sintetizza l'attività del progetto "Il carcere come quartiere della città", sostenuto dalla fondazione Cariplo, dove l'Istituto penitenziario che poggia sul cuore di Milano viene narrato attraverso la sensibilità della fotografa Margherita Lazzati, con la collaborazione della galleria L'Affiche e con le parole di 54 operatori penitenziari, persone detenute, volontari, insegnanti, il medico, il cappellano, il Garante dei diritti dei detenuti... raccolte da un gruppo di biografi volontari.
Il senso di questo progetto è quello di raccontare i luoghi e l'umanità di un carcere a cui è legata tanta storia del nostro Paese, di rintracciare i fili che uniscono persone provenienti da culture, geografie e storie molto differenti con la speranza che possano riscoprire relazioni positive anche in un luogo di sofferenza come è indubbiamente il carcere.
Torino (il giornale dellarchitettura - Cesare Burdese), 31 dicembre 2020
Commento al concorso d'idee della Triennale per ripensare gli spazi del carcere
Da molti decenni conduco per contribuire a far crescere nel nostro Paese il fronte culturale architettonico sul tema dell'edilizia carceraria, in merito al concorso d'idee 'San Vittore, spazio alla bellezza' della Triennale di Milano e dalla Casa circondariale di San Vittore, rivolto a progettisti, architetti, designer, urbanisti e ingegneri uno spunto per promuovere una nuova concezione del carcere milanese, attraverso la riprogettazione di alcuni spazi dello stesso, per cambiarne la percezione e migliorarne la funzionalità, iniziando dalla bellezza degli spazi che lo ospitano.
Il prodotto finale consiste nell'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica per ogni ambito d'intervento, ad opera dei progettisti selezionati, partendo dall'identificazione dei bisogni dell'istituto, dei suoi attori, dei suoi utenti e dei cittadini: metodo già utilizzato all'estero, nella progettazione del nuovo carcere di Haren in Belgio, e che rappresenta indiscutibilmente una nota positiva nel desolante scenario nazionale della progettazione carceraria, fortemente caratterizzato da prassi che nulla hanno a che fare con la condivisione.
Osservo come nei testi introduttivi dei promotori si esprimano valori e temi che appartengono al 'carcere ideale' della Costituzione e dell'Ordinamento penitenziario, in assenza di una loro contestualizzazione nel 'carcere reale'; il fatto, poi, che la legge di riforma del 1975 (tutt'ora in vigore, con qualche modifica) non abbia ancora trovato compimento, rende non solo il senso dell'impotenza generalizzata a risolvere i problemi che affliggono il carcere ma velleitaria ogni azione per un suo reale cambiamento.
Infatti, lo stato deplorevole, sia dal punto di vista materiale sia umano, degli istituti in Italia, che nel 2013 è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per trattamenti inumani o degradanti, rimane una costante, nonostante i recenti sforzi governativi profusi per superarlo.
Dobbiamo essere consapevoli del quadro deficitario che investe le carceri nazionali, fatto di risorse umane, materiali ed economiche insufficienti, ma anche caratterizzato dall'assenza di strumenti culturali in grado di affrontare i temi architettonici carcerari, e anche se in alcune università, da alcuni anni, il tema del carcere viene insegnato, non si può affermare che i giovani architetti e ingegneri ne abbiano adeguata conoscenza.
Anche per questo motivo, giudico immotivata la scelta di circoscrivere l'accesso al concorso ai soli professionisti under 40 e iscritti negli Albi professionali di Milano e Area metropolitana: meglio e più utile sarebbe stato offrire l'opportunità di espressione e raccogliere idee per la soluzione dei problemi architettonici che affliggono San Vittore, senza limitazioni anagrafiche o burocratiche; il rischio è quello di perdere, ancora una volta, l'occasione di occuparsi realmente di una condizione disumana, tanto drammatica quanto distante da noi, considerandola mezzo e non fine.
Fermo, Redattore sociale, 19 novembre 2020
Proposte per la salute, la dignità e contro l'isolamento
Lettera indirizzata al governo e ai parlamentari della commissione Giustizia di Camera e Senato e sottoscritta da Antigone, Anpi, Arci, Cgil e Gruppo Abele, a cui hanno aderito altre associazioni.
"Anche il carcere sta subendo le conseguenze della seconda ondata della pandemia di 'Covid-19', con numeri più ampi rispetto a quanto non sia avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020; il numero dei detenuti e degli operatori positivi sta raggiungendo le 1.000 unità per ciascuna di queste categorie, con ritmi di crescita che destano preoccupazione".
Queste sono le misure proposte per ridurre in maniera incisiva la popolazione detenuta e per mettere in sicurezza le persone sanitariamente a rischio, ma anche a rendere non rischiosa e piena di senso la vita in carcere:
1 Estensione dell'affidamento in prova per chi ha patologie: "L'estensione dell'affidamento in prova in casi particolari e della detenzione domiciliare senza limiti di pena a coloro che soffrono di pregresse patologie fortemente aggravabili in caso di contagio da 'Covid-19', naturalmente sempre sottoposta al vaglio della magistratura di sorveglianza, va nella direzione di assicurare l'universale diritto alla salute.
2 Detenzione domiciliare: "Non è questo il momento di dare un seguito carcerario a quei provvedimenti di esecuzione delle sentenze emesse nei confronti di persone cui il magistrato non ha ritenuto di dover applicare un provvedimento di custodia cautelare in carcere, non considerandole dunque un pericolo per la società; tali provvedimenti possono venire trasformati in provvedimenti di detenzione domiciliare, così da non andare ad aumentare il numero delle presenze in carcere ma anche da non rischiare l'ingresso del virus. La detenzione domiciliare, piuttosto che la sospensione, permetterà che la pena continui a scorrere e che non ci si ritrovi con una gran mole di sentenze arretrate da eseguire tutte insieme alla fine della pandemia".
3 Estendere la possibilità di lavoro all'esterno: "Le licenze per i detenuti semiliberi, che rischiano con più facilità di introdurre il virus in carcere, devono essere estese a coloro che lavorano all'esterno dell'istituto".
4 Estensione della detenzione domiciliare: "La possibilità di trascorrere in detenzione domiciliare la parte finale della pena, oggi prevista per residui pena fino a 18 mesi, è estesa a residui pena fino a 36 mesi. Se al 30 giugno scorso erano poco più di 10 mila le persone detenute con residuo pena fino a 18 mesi, il numero si alzava a 18.850 per residui pena fino a 36 mesi. La misura vedrà sempre la discrezione della magistratura di sorveglianza, permettendo dunque un significativo incremento delle uscite dal carcere senza tuttavia compromettere esigenze di sicurezza".
5 Estensione della liberazione anticipata per buona condotta: "Già a seguito della sentenza della Corte di Strasburgo che nel 2013 condannò l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, quello che proibisce tortura e trattamenti inumani o degradanti, l'estensione della liberazione anticipata per buona condotta si rivelò uno degli strumenti maggiormente efficaci per deflazionare la popolazione carceraria, che infatti ricominciò a crescere dal 31 dicembre 2015, data in cui cessava la relativa misura provvisoria. Nel momento drammatico che stiamo vivendo, bisogna assolutamente ricorrere a tale strumento, rivolto a coloro che mostrano una volontà di reintegrazione sociale".
6 Garantire il diritto alle relazioni affettive e le attività: "La mancanza di contatti con i propri cari è pesantissima da sostenere tanto per le persone detenute quanto per chi si trova fuori dal carcere. È fondamentale che il diritto alle relazioni affettive venga garantito anche nella situazione che stiamo vivendo, attraverso strumenti non portatori di contagio quali le video-chiamate, che hanno dato buona prova di sé nella prima fase della pandemia e che possono essere potenziate. Ma la vita penitenziaria non può ridursi all'attesa del momento in cui si ha un contatto con le persone care. La vita in carcere deve essere in ogni suo aspetto dotata di senso e proiettata al futuro rientro in società. Non possiamo pensare che, per l'intero e indefinito tempo della pandemia, le giornate rimangano sospese nel vuoto della cella e nell'inattività. Così come la vita esterna ha provato ad adeguarsi alla situazione sanitaria, prevendo la didattica a distanza e altri strumenti di lavoro analoghi, così deve fare la vita carceraria".
7 Prevenzione dei contagi e reazione sanitaria: "Continuano a essere attuali le proposte che già presentammo nel marzo scorso in relazione alla prevenzione dei contagi e alla stretta reazione sanitaria. Ancora troppo spesso il carcere non è dotato degli strumenti idonei per proteggere chi lo abita. Così come manca una prospettiva di orizzonte che sappia riportare il giuramento di Ippocrate al centro delle politiche sanitarie in carcere".
Afferma Antigone: "In circa il 40 per cento degli Istituti penitenziari del Paese c'è stato almeno un caso di positività tra le persone recluse e, in alcuni casi, abbiamo assistito a veri e propri focolai; nonostante questa situazione, il tasso di affollamento è ancora preoccupante: ci sono circa 7mila detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili, se si considera che alcune sezioni sono state liberate per essere destinate a diventare spazi per accogliere i contagiati, la situazione può essere considerata ancora più difficile rispetto a quanto non ci dicano questi numeri, per questo c'è bisogno di misure drastiche e urgenti".
Strasburgo (coe.int), 10 luglio 2020
"Eliminare il sovraffollamento delle carceri"
Il Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (Cpt) ha chiesto ai 47 Stati membri del Consiglio d'Europa di cogliere l'opportunità della lotta contro la pandemia da Covid-19 nelle carceri per porre fine al sovraffollamento grazie a misure d'urgenza istituite temporaneamente, compreso il ricorso ad alternative alla detenzione. In una dichiarazione pubblicata a seguito della sua Dichiarazione di principi, rilasciata a marzo nel contesto della pandemia da Covid-19, il Cpt afferma che occorre prendere ulteriori disposizioni per ridurre la detenzione provvisoria, astenersi quanto più possibile dal ricorso alla detenzione dei migranti e compiere ulteriori progressi nella deistituzionalizzazione delle cure psichiatriche.
Il Cpt accoglie con favore il fatto che, secondo le informazioni fornite dagli Stati, molte amministrazioni penitenziarie hanno intrapreso prontamente delle azioni per proteggere le persone private della loro libertà da un possibile contagio e introdurre delle misure per compensare le restrizioni imposte per motivi di salute pubblica. In particolare, la maggior parte degli Stati membri ha riportato un crescente ricorso a misure non privative della libertà come alternative alla detenzione, ad esempio la sospensione o il rinvio dell'esecuzione delle sentenze, l'avanzamento della liberazione condizionale, il rilascio temporaneo, la commutazione della pena di detenzione in arresti domiciliari o l'utilizzo esteso della sorveglianza elettronica, che hanno avuto tutte un impatto positivo sul diffuso fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
Inoltre, molti Stati hanno preso delle misure per facilitare il contatto dei detenuti con il mondo esterno, ad esempio organizzando l'accesso a video-chiamate tramite Internet o permettendo un accesso al telefono più frequente e di maggiore durata per il periodo di divieto delle visite.
Quanto alla detenzione dei migranti, alcuni Stati membri hanno indicato che gli ordini di detenzione sono stati sospesi e/o che i centri di detenzione per i migranti sono stati temporaneamente messi fuori servizio. Il Cpt sottolinea che le restrizioni temporanee imposte per contenere la diffusione del virus nei luoghi di detenzione devono essere eliminate non appena smettono di essere necessarie, in particolare la restrizione del contatto dei detenuti con il mondo esterno e la riduzione del numero di attività che vengono loro proposte.
Comune di Milano, 12 giugno 2020
Aggiornamenti dal Camerun
Il Comune di Milano è coinvolto ormai da un paio d'anni nell'impegnativo progetto 'Sguardo oltre il carcere - Rafforzamento della società civile nell'inclusione e nella tutela e promozione sociale dei detenuti ed ex detenuti in Camerun'.
Il progetto vuole contribuire a promuovere una società inclusiva e la tutela dei diritti, in particolare dei diritti delle persone detenute in Camerun, attraverso il rafforzamento della società civile nell'inclusione sociale e nella tutela e promozione dei diritti dei detenuti ed ex-detenuti del Paese africano.
Gli aggiornamenti dal Camerun e dalle carceri coinvolte nell'intervento, purtroppo, oggi non sono molto positivi. Oltre ai rischi legati al 'Covid-19', a cui i detenuti sono esposti, il 28 maggio 2020 é scoppiato un grave incendio nel carcere di Douala. Il bilancio non è ancora completamente chiaro, ma sappiamo che 700 detenuti (tra cui alcuni dei sarti dell'atelier di sartoria dove si insegna un mestiere e si genera una piccola rendita), le cui celle sono bruciate, hanno perso tutto e non hanno più nemmeno dei vestiti puliti per cambiarsi o un paio di lenzuola su cui dormire.
L'ong 'Coe', capofila di questo progetto, con il proprio personale in loco, in questi momenti difficili sta cercando di continuare a intensificare le proprie attività per cercare di superare anche questa ulteriore emergenza.
Contatti: coeweb.org - tel. 02 66.96.258 - e-mail: c.carluzzo@coeweb.org
Milano (giurisprudenzapenale), 6 aprile 2020
Tribunale di sorveglianza di Milano e 'Covid-19' (ordinanza 31 marzo 2020 - n. 2206/2020)
Il diritto alla salute, in uno Stato democratico, prevale anche in caso di condanne per reati ostativi e deve essere vagliato ancora con maggiore attenzione durante l'emergenza dovuta alla diffusione del contagio da 'Covid-19'.
Dopo il rigetto di un magistrato di sorveglianza di Pavia dell'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per incompatibilità dello stato di salute di un detenuto - affetto da pluri-patologie pregresse - con il regime carcerario, il Tribunale di sorveglianza di Milano (pres. Est. dott.ssa Rosanna Calzolari) ha fissato in tempi record l'udienza e ha provveduto alla scarcerazione.
Il collegio meneghino - si legge nel dispositivo - "Preso atto delle malattie croniche dell'istante, ha ritenuto che non si possa escludere che il soggetto sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluri-patologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete; rilevato che a oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio; ritenuto dunque che tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c. 1 n. 2) c.p. - con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per 'Covid 19' che appare, contrariamente a quanto ritenuto dal magistrato di Sorveglianza, più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo".
Il tribunale di Sorveglianza ha quindi disposto il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare fino al suo termine.
Roma, Ministero della Giustizia, 3 aprile 2020
Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
I direttori degli Uffici inter-distrettuali di esecuzione penale esterna (Ueipe), indicono procedure - ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 - nei territori di competenza per l’individuazione di enti disponibili alla accoglienza globale dei detenuti con poche risorse, ma in possesso dei requisiti per l’accesso alle misure alternative, al fine di favorirne il graduale reinserimento nel tessuto sociale.
Queste iniziative sono condivise dalla direzione dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e dalla direzione dei detenuti e trattamento, in linea di continuità con quanto messo in atto dalla Cassa delle ammende e le Regioni.
Lo scopo è avviare un lavoro corale per costruire una rete di interventi, tra Uffici inter-distrettuali di esecuzione penale esterna, provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e tutte le agenzie pubbliche e private implicate nel reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, attraverso lo strumento della co-progettazione.
Agli enti o alle associazioni vincitori del bando, gli Uffici inter-distrettuali corrisponderanno un contributo finanziario di 20.00 euro giornalieri per ciascuna persona accolta, concorrente con quello erogato da Cassa Ammende, per l’identico importo.
Estensione della copertura assicurativa ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità (vedi Circolare INAIL).
Pubblichiamo il nuovo 'Bando per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche' disponibili nel Comune di Milano, nel quale è previsto il riconoscimento delle fragilità sociali, ivi comprese le persone in uscita da strutture di protezione sociale/assistenziale o di 'reclusione'.
Come da noi auspicato, si mantengono gli sportelli per la presentazione della domanda.
Roma, Gazzetta ufficiale, 18 maggio 2020
Dpcm del 18 maggio 2020 - Art. 1 Modifiche al decreto del Dpcm del 17 maggio 2020
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 la lettera cc), e' sostituita dalla seguente:
"cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza Coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, i nuovi ingressi negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti";
Testo abrogato dal Dpcm del 17 maggio 2020:
"...raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semi libertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare".
Roma, Gazzetta ufficiale, 10 maggio 2020
Decreto legge 10 maggio 2020 n. 29
Art. 1 Modifiche urgenti all'ordinamento penitenziario
1. All'articolo 47-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «nei commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 1-bis e 1-ter».
Art. 2 - Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19
"1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, il magistrato di Sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui e' stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41 bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena".
"2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute".
"3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena e' immediatamente esecutivo".
Art. 3 - Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19
"1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale, 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsti dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari".
"2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni".
Art. 4 - Misure urgenti anti Covid-19 per gli Istituti penitenziari e gli Istituti penali per i minorenni
"1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018".
"2. Il direttore dell'Istituto penitenziario e dell'Istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente del Centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona".
Art. 5 - Disposizioni transitorie
"1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 6 - Disposizioni finanziarie
"1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Roma, 17 marzo 2020
Domiciliari e licenze premio in semi-libertà
Art. 123 Disposizioni in materia di detenzione domiciliare.
Art. 124 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semi-libertà.
(vedi Allegato).
Milano, 5 maggio 2020
Risorse a sostegno di progetti abitativi per i detenuti ai domiciliari
Per affrontare la diffusione del 'Covid-19' e per ridurre il rischio che si diffonda negli Istituti penitenziari milanesi, ci stiamo impegnando affinché tutte le persone che sono nelle condizioni giuridiche per usufruire di misure alternative alla detenzione, le possano effettivamente ottenere, anche per chi che, pur potendo uscire, non dispone di un'adeguata sistemazione abitativa.
Con il Comune di Milano ci siamo mossi per individuare possibili soluzioni abitative e abbiamo salutato con soddisfazione la scelta di Cassa ammende di destinare delle risorse per questo scopo.
La Regione Lombardia sembra non aver colto l’importanza di queste risorse e non si hanno notizie di un possibile avviso che consenta di accedere a tali risorse.
Per questo chiediamo che se la Regione Lombardia non presentasse alcun progetto, di fare in modo che le risorse siano assegnate al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria affinché promuova e coordini adeguati progetti territoriali.
Roma, Dap - ministero della Giustizia, 6 aprile 2020
Per fronteggiare il 'Coronavirus' in carcere
Oggetto: programma di intervento della Cassa delle ammende per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da 'Covid-19' negli Istituti penitenziari (vedi Allegato).
Milano, 24 agosto 2020
Permessi premio nella Casa di reclusione II di Bollate
Al fine di limitare il rischio epidemiologico 'Covid 19' e tutelare la salute della comunità penitenziaria, la Direzione, di concerto con la Magistratura di Sorveglianza (titolare del potere di concessione delle misure), ha provveduto a ubicare tutti i detenuti ammessi al lavoro all’esterno ed ai permessi premio presso il reparto 5°, separandoli dal resto della popolazione detenuta.
Considerata la limitata capienza dei posti disponibili in tale reparto e al fine di ridurre, altresì, la
movimentazione in entrata e in uscita dei detenuti – giuste disposizioni normative e ordinanze della sanità regione Lombardia, sempre previa condivisione con la Magistratura di sorveglianza, la Direzione dà esecuzione ai permessi premio (cosiddetti lunghi e comunque con durata superiore a 24 ore).
Tali disposizioni sono state comunicate ai detenuti interessati in numerose riunioni che si sono susseguite durante tutto il periodo dell’emergenza.
Continua l'impegno del Garante per esaminare gli ulteriori spazi normativi e logistici idonei ad implementare i permessi premio trattamentale, come esperienza tipica della CR. Di Bollate.
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano.
Milano, 17 marzo 2020
Comunicato del Garante dei diritti delle persone private di libertà personale
Manifesto preoccupazione per le notizie relative alle proteste nella Casa circondariale di Milano che rischiano di ritardare o talvolta annullare le sinergie per la prevenzione del 'Coronavirus' per la cittadinanza, per gli operatori penitenziari e gli stessi detenuti.
Ho ricevuto, attraverso diverse vie di comunicazione, informazioni su presunti maltrattamenti nella Casa di reclusione di Opera nel pomeriggio del 9 marzo 2020, rispetto ai quali ho richiesto l‟attenzione della Procura della Repubblica di Milano perché ne accerti la veridicità la consistenza di quanto in esse riportato, nonché al locale Magistrato di Sorveglianza che ha effettuato due ispezioni.
I pericoli di contagio sono costantemente presenti e attualmente stanno producendo i loro tragici frutti, a causa della diffusione del morbo e dei dati che sono rassegnati quotidianamente anche al'attenzione del ministro competente. I gravissimi episodi di rivolta, finora tenuti a freno, potrebbero crescere senza possibilità di contenimento e assumere forme diverse non facilmente contrastabili.
Condivido la “prospettazione” del 15 marzo 2020 - ex art.69 - legge 354/1975 delle presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Milano e di Brescia al ministro della Giustizia sulla gravissima situazione degli Istituti penitenziari della Lombardia a seguito dell‟emergenza derivante dalla diffusione del contagio da "Covid-19".
La prassi " virtuosa", sperimentata con buoni risultati nel nostro territorio, mediante la permanenza ridotta dei colloqui visivi con i parenti e l'aumento dei colloqui per telefono, con video-chiamate e via Skype, purtroppo è stata travolta dal recente decreto legge che ha sospeso i colloqui visivi. Si auspica la ripresa dei colloqui con i familiari e l'adozione di misure deflattive calibrate sulla tutela della salute della nostra comunità, degli operatori penitenziari e dei detenuti.
Rappresento la necessità di deflazionare le presenze nei reparti con forti interventi normativi e di immediata applicabilità. In particolare, ritengo necessari provvedimenti normativi deflattivi di immediata applicazione e tali da non richiedere il vaglio della Magistratura di Sorveglianza che già ora, per le condizioni dei propri uffici, non sarebbe in grado di poterli applicare in tempi ragionevoli e adeguati alla diffusione del virus, quali:
- la previsione di una normativa di immediata applicabilità che disponga la sotto posizione una detenzione domiciliare speciale per coloro che devono ancora espiare una pena, anche residua, inferiore ai 4 anni, e con accompagnamento della Polizia penitenziaria al domicilio per la contestuale verifica dell‟idoneità del domicilio stesso. Si precisa che la percentuale di detenuti con pene brevi e medio-brevi è elevatissima e potrebbe costituire la base per un intervento immediato, significativo e mirato;
- una liberazione anticipata speciale di 75 giorni in assenza di rilievi disciplinari, sempre di immediata applicazione;
- la previsione di una licenza premio speciale per i semi liberi.
Per quanto poi riguarda i procedimenti ordinari concernenti i detenuti, si suggerisce di inserire il presupposto dell‟emergenza 'Coronavirus' come elemento valutativo per tutte le misure alternative alla detenzione. Invito tutti a comportamenti corretti in modo da consentire di prendere decisioni equilibrate.
2 Il lavoro dell‟Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano non ha subito interruzioni durante il periodo della recente crisi sanitaria. Il personale è rimasto a disposizione della cittadinanza attraverso le consuete modalità (telefono dedicato, indirizzo mail, posta ordinaria, posta certificata) per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni attivandosi, laddove necessario, per risolvere le problematiche di competenza del Garante alla luce del mandato conferitogli dal Consiglio Comunale. In particolare l'Ufficio si è occupato di monitorare l‟evoluzione della situazione all'interno degli Istituti penitenziari milanesi vigilando affinché fossero rispettati i diritti fondamentali, incluso il diritto alla salute.
Per fare questo è stato mantenuto un dialogo costante con le direzioni delle carceri, per verificare la disponibilità dei presidi sanitari previsti, e con le famiglie dei detenuti che si sono rivolti all'Ufficio del Garante.
3 Il lavoro del Garante durante la crisi. Per prevenire la diffusione del virus "Covid-19", il Garante comunale, Francesco Maisto (vedi la pagina del Garante sul portale del Comune del 2 marzo 2020) rende noto che, “in conformità alle Raccomandazioni del ministero della Giustizia e del ministero della Salute - armonizzate con le Indicazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e dei Direttori degli Istituti di pena ho provveduto a diramare nei giorni scorsi informative di coordinamento, note divulgative e suggerimenti per la prevenzione del contagio del virus "Covid -19" o "Coronavirus‟.
Al fine di prevenire eventuali casi di contagio nell'ambito territoriale di competenza, nello specifico le quattro carceri di competenza (C.C. San Vittore, C.R di Bollate, C.R di Opera e Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria), è stata inoltrata apposita comunicazione alle direzioni degli Istituti penitenziari di preservare con particolare riguardo i diritti delle singole persone ristrette contemperati con l'interesse delle comunità, in conformità all'art. 32 della Costituzione italiana.
Ho predisposto, inoltre, attraverso l'Ufficio, uno spazio di raccolta di segnalazioni da parte degli operatori e dei volontari”.
Comune di Milano - Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale
via Ugo Foscolo, 5 - 20121 Milano - tel. 02 884.50353 (segreteria) - e-mail: garante.diritti@comune.milano.it - garantediritti@postacert.comune.milano.it
Milano, 17 marzo 2020
Comunicato
Abbiamo appreso di una interrogazione presentata in Consiglio comunale dal consigliere Alessandro De Chirico, avente per oggetto “Dichiarazioni del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale”.
Tale interrogazione verteva su un Comunicato del 17 marzo 2020 del Comune di Milano, a firma dottor Francesco Maisto.
Non è nostra intenzione entrare nel merito della legittima attività politica e consiliare dell’estensore della interrogazione, siamo però rimasti colpiti da un passaggio di tale interrogazione, che riteniamo esprima una valutazione particolarmente grave, ingiusta e potenzialmente diffamatoria della persona e del ruolo del dottor Maisto.
Infatti si legge: “Sottolineato che è di tutta evidenza che la pubblica diffusione di notizie - come quelle contenute nel comunicato diramato in data 17 marzo 2020, a firma del Garante dei diritti delle persone ristrette del Comune di Milano - possa neanche tanto inconsapevolmente, innescare ulteriori sentimenti di rivolta sulle persone detenute e dei loro sostenitori esterni”.
Si tratta di affermazioni gravissime con cui si accusa il Garante di avere consapevolmente fatto il comunicato al fine di fomentare le rivolte in carcere.
Solo chi ignora chi sia il dottor Francesco Maisto, la sua attività professionale nell’ambito della magistratura, può scrivere quelle affermazioni straordinariamente gravi e ingiuste.
Noi che abbiamo avuto modo di apprezzare la capacità, la rettitudine, la competenza del dottor Maisto, ci sentiamo di esprimergli la nostra solidarietà, invitandolo a continuare, come ha fatto fino ad adesso, nel suo ruolo. In particolare, non si può non prendere atto dell’impegno messo in campo dal Garante comunale in un momento storico e sanitario tanto particolare quanto delicato.
In Allegato il testo e i firmatari.
Milano, 2 marzo 2020
Per la prevenzione della diffusione del virus “Covid-19” nelle carceri milanesi
Rendo noto che, in conformità alle Raccomandazioni del ministero della Giustizia e del ministero della Salute - armonizzate con le indicazioni del presidente del Tribunale di sorveglianza, del Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e dei direttori degli Istituti di pena - ho provveduto a diramare più volte informative di coordinamento, note divulgative e suggerimenti per la prevenzione del contagio del virus “Covid-19”, cosiddetto “Coronavirus“.
Al fine di prevenire eventuali casi di contagio nell'ambito territoriale di competenza, nello specifico le quattro carceri milanesi (CC San Vittore, CR Bollate, CR Opera e IPM Beccaria), è stata inoltrata apposita comunicazione alle direzioni degli Istituti penitenziari di preservare con particolare riguardo i diritti delle singole persone ristrette contemperati con l’interesse delle comunità, in conformità all'art. 32 della Costituzione italiana.
Ho predisposto, inoltre, attraverso l’Ufficio, uno spazio per la raccolta di segnalazioni da parte degli operatori e dei volontari.
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano.
Roma (dubbio - Damiano Aliprandi), 3 dicembre 2021
Protocollo d'intesa per rafforzare la tutela di madri recluse e minori
Gli effetti delle novità giuridiche introdotte dalla riforma penale relativamente all'esecuzione, il ruolo degli addetti ai lavori (Magistratura di sorveglianza, Amministrazione penitenziaria e Avvocatura istituzionale), coinvolti nell'esecuzione delle pene sia carcerarie che alternative, la tutela dei diritti fondamentali di migranti e persone vulnerabili (detenute madri e minori).
Sono le quattro linee di intervento individuate dalla presidente, facente funzioni, del Consiglio nazionale forense, Maria Masi e dal presidente dell'Autorità nazionale garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma per rinnovare la collaborazione istituzionale tra il Consiglio nazionale forense (Cnf), con la Commissione per le persone private della libertà personale (coordinata dal consigliere Piero Melani Graverini).
L'esigenza comune - si legge in una nota del Cnf - "è aggiornare il Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2017 e determinare le direttrici di lavoro alla luce del mutato quadro normativo e del perdurare dello stato sanitario emergenziale, con l'obiettivo comune di tutelare la dignità dell'essere umano e garantire il principio rieducativo e riabilitativo della pena".
Il nuovo Protocollo (sarà presentato e sottoscritto a gennaio 2022) "si svilupperà - prosegue il comunicato del Cnf - in azioni congiunte per creare una rete informativa e una interlocuzione costante tra l'Avvocatura istituzionale e il Garante nazionale; nello specifico, l'impegno si concretizzerà nella diffusione - tramite il Cnf - delle iniziative del Garante nazionale delle persone private della libertà ai 140 Ordini territoriali degli avvocati; nella formazione giuridica congiunta del personale addetto agli uffici del Garante e degli avvocati nell'esecuzione penale; nel coinvolgimento degli Ordini degli avvocati nella designazione del Garante comunale; l'accordo intende individuare anche la più corretta modalità di interlocuzione indirizzata alle categorie più fragili (donne madri detenute e minorenni privati della libertà), tutte le attività saranno condivise con i soggetti istituzionali interessati, a partire dal ministero della Giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento giustizia minorile e di comunità)".
Fermo (redattore sociale), 18 agosto 2021
Per il Garante nazionale "il tema dell'esecuzione penale non è più rinviabile"
Sono 34 (in 33 settimane) i detenuti suicidi nel 2021 (il precedente in un altro Istituto di pena solo 36 ore fa).
"Lo Stato è responsabile della privazione della libertà, ma anche della tutela dei diritti, quindi l'interrogativo su come si adempia a tale compito diventa ineludibile".
"La cronaca di oggi ci informa del trentaquattresimo suicidio in carcere del 2021: siamo alla 33esima settimana dall'inizio dell'anno, questa volta il decesso è avvenuto a Vicenza (il precedente suicidio era avvenuto in un altro Istituto penitenziario solo 36 ore fa); le ragioni di un suicidio sono sempre imperscrutabili e nessuno vuole richiamare una responsabilità individuale di chi ha il compito di controllare una persona detenuta".
Lo afferma, in una nota, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma.
"Resta il fatto che la persona che questa notte si è suicidata - oggetto di una misura cautelare iniziale - era entrata in carcere a mezzanotte e si è suicidata solo quattro ore dopo, di lui la scheda non riporta quale fosse il reato che aveva determinato il fermo e l'arresto, e neppure i suoi precedenti".
"Come detto, il tema che in questo caso preme sottolineare non è la responsabilità individuale di chi sorvegliava questa persona, bensì la responsabilità collettiva che è pesante: una persona viene affidata allo Stato, che diventa non solo responsabile della privazione della sua libertà ma anche della tutela dei suoi diritti, allora l'interrogativo su come collettivamente si adempia a tale compito diventa ineludibile".
Roma (Comunicato stampa Garante nazionale diritti delle persone detenute), 25 gennaio 2022
24 diviso 8 fa 3
Al 24 di gennaio 2022 i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni: è un dato che non può essere né sottovalutato né, tantomeno, ignorato; anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare l’Amministrazione penitenziaria che ha la responsabilità delle persone che sono a essa affidate.
Il Garante nazionale delle persone private della libertà personale intende segnalare la criticità della situazione in questo avvio dell’anno, proprio per ribadire la necessità di ritrovare un dialogo produttivo attorno al tema dell’esecuzione penale detentiva che sappia rispondere alla particolare difficoltà oggi vissuta negli Istituti penitenziari da parte di chi vi è ristretto e da parte di chi in essi opera quotidianamente.
Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti che rispondano alla difficoltà dell’affollamento, particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può indicare la via da percorrere per ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro sistema penitenziario.
Roma, 12 ottobre 2021
Comunicato stampa del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute
Con una circolare il ministero dell’Interno recepisce le raccomandazioni che il Garante nazionale aveva formulato dopo la visita al Cpr di Torino.
A tutte le prefetture responsabili dei Centri di permanenza per i rimpatri nel territorio nazionale, il ministero dà indicazioni per migliorare la qualità della vita delle persone trattenute sotto il profilo psicologico e sociale mediante la stipula di protocolli con il Servizio sanitario nazionale (Ssn).
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale il 14 giugno 2021 aveva effettuato una visita di follow up al Cpr di Torino a seguito del suicidio del guineano Musa Balde; nel rapporto sulla visita aveva formulato diverse raccomandazioni, tra cui la necessità di ovviare alle carenze nell’assistenza socio-psicologica alle persone trattenute.
Il ministero sollecita i prefetti ad "assicurare cure e sostegno alle persone vulnerabili, a stipulare specifici protocolli, ove non già provveduto, e se del caso di rafforzarne il contenuto, valutando l’inserimento di ogni utile previsione idonea a migliorare l’efficacia degli interventi nello specifico settore e prevedendo che, anche in fase di rilascio dal Cpr, vengano prestate le cure e l’assistenza necessarie a tutelare l’integrità fisica dei migranti".
Positivo anche il riferimento alla necessità di favorire, mediante accordi con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, lo svolgimento di attività ricreative all’interno dei Centri, peraltro così come previsto dal Regolamento unico Cie.
Nel valutare con soddisfazione l’accoglimento delle proprie raccomandazioni, volte a innalzare la tutela dei diritti e della dignità delle persone trattenute, il Garante nazionale auspica che vengano tempestivamente rese operative.
Roma, Repubblica, 2 gennaio 2021
Appello della senatrice a vita, Liliana Segre e del Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma
Difficile dover decidere le priorità nell'accesso a una misura di tutela della salute, così fondamentale come un vaccino, mentre incombe tuttora il rischio dell'esplosione dei suoi improvvisi focolai.
Per questo l'azione del governo e del ministro della Salute, in particolare, a cui è affidata la responsabilità di tale decisione va guardata con rispetto senza accavallare pressioni e senza la pretesa di avere la parola decisiva.
Tuttavia esiste un criterio ineludibile: la protezione deve essere più rapida laddove la vulnerabilità è maggiore, sia per fragilità soggettiva sia per il contesto a cui una persona è esposta; da qui, infatti, la decisione di priorità per il personale sanitario, per gli ospiti nelle residenze per anziani o disabili, per questi ultimi, la doppia vulnerabilità, quella personale e quella dell'ospitalità all'interno di un luogo chiuso, dove la libertà di movimento è fortemente limitata se non preclusa, è fattore decisivo per stabilire una vulnerabilità accentuata.
Eppure non sono le sole persone a vivere tale criticità, perché i luoghi di privazione della libertà sono anche altri, tutti tenuti insieme dallo stesso rischio di uno sviluppo non controllabile del contagio, una volta che il virus sia entrato in quegli ambienti.
Per questo, già nell'interrogazione formulata al presidente del Consiglio e al ministro della Giustizia (in data 17 dicembre 2020 - a firma Segre, De Petris e Marilotti), è stata evidenziata la necessità di considerare l'ambiente carcerario come luogo di prioritaria attenzione nella vaccinazione che il nostro Paese sta predisponendo.
Il carcere è luogo strutturalmente chiuso, dove peraltro, dati i numeri attuali, la misura preventiva del distanziamento è impossibile e dove il tempo trascorso all'interno di un ambiente stretto e condiviso, quale è la camera di pernottamento, ricopre ampia parte della giornata, se non quasi la sua totalità; inoltre, a connotazione personale e sociale della popolazione detenuta rivela una particolare vulnerabilità dal punto di vita sanitario, dati i difficili percorsi di vita che molto spesso connotano coloro che giungono in carcere.
Positivamente, la Camera dei Deputati ha approvato un Ordine del giorno - di iniziativa di Roberto Magi - che impegna il governo a muoversi in tale direzione, ora è importante che questa indicazione entri effettivamente nella programmazione degli interventi vaccinali e che alla doverosa priorità assegnata a coloro che in carcere operano, si affianchi quella per coloro che vi sono detenuti, anche perché, è ovvio, che la condizione materiale di un luogo dove la convivenza è forzata crea tra tutti i presenti un rapporto inscindibile, per cui l'eventuale contagio tra i carcerati finirebbe per riverberarsi anche sugli stessi operatori che si prevede di proteggere con priorità.
Ma non è soltanto un principio di equità, e non è neppure solo un imperativo dettato da quell'aggettivo 'fondamentale' che la nostra Carta attribuisce al diritto alla tutela della salute di ogni persona, indipendentemente dal suo essere libero o detenuto, innocente o colpevole, è proprio un obbligo, poiché alla privazione della libertà dei custoditi fa riscontro la responsabilità per il loro benessere di chi esercita il diritto-dovere di custodirli, cioè dello Stato.
Siamo dunque certi che il governo saprà dare la necessaria priorità a un piano vaccinale che riguardi tutte, indistintamente, le persone che vivono e lavorano nelle carceri.
Ansa, 23 marzo 2020
Appello di Mauro Palma ai detenuti
"Le misure restrittive adottate per contenere il dilagare dell'epidemia pongono, tra le altre, anche una grande difficoltà ai detenuti perché non potranno ricevere le visite dei propri congiunti".
Lo dichiara Mauro Palma che rivolge un appello alla popolazione detenuta: "Mi rivolgo proprio a voi detenuti per dirvi che capisco la vostra contrarietà, ma vi assicuro che si stanno ampliando tutte le possibilità di comunicazione con i vostri cari, anche dotando gli Istituti penitenziari di telefoni cellulari disponibili, oltre che di mezzi per la comunicazione video. Tutti noi Garanti - nazionale e locali - controlleremo che queste possibilità siano effettive e siamo disponibili a spiegare negli istituti che questa situazione è una necessità per difendere la salute di tutti: la vostra, quella dei vostri cari, di chi in carcere lavora e anche di tutti noi".
Roma, 18 marzo 2020
Comunicato del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
È di ieri sera (17 marzo 2020, ndr) la pubblicazione del testo del Decreto legge predisposto dal Consiglio dei ministri che contiene, tra l’altro, due articoli specifici riguardanti le persone in esecuzione penale.
Il primo articolo (123) interviene, come già avevamo anticipato ieri, sulla legge 199 del 2010, prevedendo una deroga temporanea fino al 30 giugno 2020, deroga che semplifica la procedura di accesso alla detenzione domiciliare e toglie i vincoli relativi all'accertamento del mancato pericolo di fuga e della propensione alla reiterazione del reato. Sono esclusi, oltre a coloro che già lo erano in base alla legge 199, anche chi abbia riportato sanzioni disciplinari relative a sommosse, evasione o reati commessi in carcere. Il testo mantiene i termini di applicazione per chi abbia una pena o un residuo pena fino a 18 mesi. Tuttavia, per chi abbia una pena o un residuo inferiore a 18 mesi ma superiore ai 6, è prevista l’applicazione del braccialetto elettronico secondo un programma di disponibilità che sarà definito entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge dall'Amministrazione penitenziaria di concerto con il Capo della Polizia.
Il secondo articolo (n. 124) riguarda invece le persone detenute che sono in regime di semi-libertà e prevede che siano loro concesse delle licenze fino al 30 giugno 2020. Ciò permetterà di liberare i reparti per persone in regime di semilibertà, creando spazi per le esigenze interne degli Istituti.
Si tratta di un primo passo importante che consentirà di alleggerire le presenze all'interno degli Istituti di pena, garantendo la sicurezza di tutti, e andando incontro alle esigenze di prevenzione della diffusione del Covid-19 all'interno delle carceri. Ovviamente, il Garante nazionale confida che l’applicazione di queste misure sarà coerente con lo spirito che ha caratterizzato al loro previsione: quello di favorire, in termini certamente di sicurezza, un’ampia possibilità di accesso di coloro che si trovano nei parametri indicati dalla legge.
Istituti penitenziari
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha comunicato ieri la presenza di casi di positività tra alcuni detenuti. Si tratta di numeri molto contenuti (dieci) e di persone che in taluni casi non erano ancora entrate in contatto con il resto della popolazione detenuta, grazie al triage che viene fatto a tutti i nuovi giunti.
Negli istituti viene applicato l’isolamento precauzionale in appositi reparti che sono in via di realizzazione in tutte le carceri. In accordo con il ministero della Giustizia, il Garante nazionale sarà informato costantemente dell’andamento della situazione.
Prosegue intanto, in stretta collaborazione con i Garanti territoriali, l’attività di monitoraggio delle condizioni degli Istituti penitenziari; sono in corso delle visite negli istituti, soprattutto in quelli maggiormente danneggiati dalle proteste. Il Garante nazionale è impegnato a controllare, in rapporto con le procure e in talune casi con visite, la consistenza di alcune notizie ricevute circa possibili casi di ritorsione nei confronti di persone che hanno partecipato alle proteste.
Continuano ad arrivare da parte dei familiari richieste di informazione sui propri congiunti trasferiti a seguito delle proteste. Il Garante nazionale, a questo proposito, aveva sollecitato l’Amministrazione penitenziaria al fine di assicurare a tutte le persone trasferite negli altri istituti di informare i loro riferimenti affettivi circa la nuova assegnazione detentiva.
Residenze per persone con disabilità o anziane
Il Garante nazionale esprime preoccupazione per la mancanza di indicazioni operative da parte di Regioni e Comuni relativi alla attivazione di servizi domiciliari individuali sostitutivi dei Centri semi-residenziali per persone anziane o con disabilità, prevista dal Decreto legge agli artt. 47 e 48.
Roma, 3 marzo 2020
Assieme al Portavoce della conferenza dei Garanti territoriali
Il Garante nazionale e il Portavoce della conferenza dei Garanti territoriali intervengono sui provvedimenti assunti per la prevenzione del Covid-19 negli Istituti detentivi per adulti e minori
In questi giorni, mentre le notizie sulla segnalazione di casi di positività al virus Covid-19 si susseguono, cresce l'attenzione verso tutti quei luoghi dove la concentrazione di persone può determinare un rischio specifico per la sua diffusione.
Per questo, anche le amministrazioni che hanno in carico persone private della libertà per motivi di giustizia hanno adottato misure volte ad arginare la possibilità di propagazione del contagio. Queste misure sono riassumibili nelle note del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 22, 25 e 26 febbraio 2020 e in quelle del Capo del dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 22 e 25 febbraio 2020.
Tali note hanno riguardato inizialmente l'accesso agli Istituti degli operatori e di terze persone residenti o comunque dimoranti nei "Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus" e la sospensione delle traduzioni dei detenuti verso e da gli Istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.
Successivamente, il Dap è intervenuto con ulteriori indicazioni relative: alla effettiva implementazione di quanto possa essere progressivamente stabilito dal ministero della Salute per il trattamento di casi che possano manifestarsi e alle traduzioni per motivi di giustizia. Queste non vengono totalmente escluse, come era stato invece per quelle dovute a sfollamenti, assegnazioni, trasferimenti a domanda o per motivi di sicurezza, sempre relativamente alle aree territoriali che ricadono nella competenza dei Provveditorati indicati nella precedente nota.
Inoltre, tali ulteriori indicazioni si riferiscono alla particolare attenzione al controllo sui detenuti nuovi giunti, prevedendo la possibilità di uno spazio di pre-triage predisposto a tal fine, nonché sugli accessi e sulle visite, prevedendo un'autocertificazione di chiunque acceda, con la singolare esclusione di coloro che appartengono all'Amministrazione penitenziaria o all'Azienda sanitaria (la singolarità è nel fatto che, per esempio, un insegnante viene così considerato in modo differente da un funzionario giuridico-pedagogico).
Infine, vengono evidenziate la necessità di approvvigionamento dei necessari presidi sanitari di prevenzione e la previsione di incontri informativi da organizzare in coordinamento con le Aziende sanitarie, a beneficio del personale e della popolazione detenuta e vengono fornite alcune indicazioni per il personale, quale l'attenzione a evitare affollamenti nei locali d'ufficio e nelle caserme.
Le precedenti indicazioni sono riferite all'intero territorio nazionale. Le nuove indicazioni specifiche, del giorno successivo, emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rivolgono a provveditori, direttori e comandanti di alcune regioni specifiche (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Sicilia). Riguardano la possibilità da parte dei provveditori regionali, con il coinvolgimento dei direttori degli Istituti interessati, di sospendere le attività trattamentali per le quali sia prevista una presenza esterna, di contenere le attività lavorative per le quali sia prevista la presenza di persone provenienti dall'esterno, di sostituire i colloqui con familiari o terze persone con colloqui a distanza tramite video-telefonata e di incrementare il numero di telefonate.
Questo provvedimento indica la necessità che gli organi giudiziari valutino caso per caso la sospensione temporanea dell'efficacia dei permessi e delle semi-libertà in essere. Riguardo alle visite delle Autorità previste dall'art. 67 dell'Ordinamento penitenziario (inclusi i Garanti) e i colloqui con i difensori, viene data l'indicazione di indossare il dispositivo di protezione (resta sottinteso che dovrà essere fornito dall'Amministrazione penitenziaria e che l'accesso non potrà essere rifiutato qualora l'Istituto penitenziario non ne avesse disponibilità).
Il tema dei colloqui con i congiunti e le altre persone di cui al primo comma dell'art. 18 dell'Ordinamento penitenziario è ripreso dal comma 14 dell'art. 10 del Decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. Questa norma si applica anche agli Istituti penali per minorenni e riguarda esclusivamente gli Istituti penitenziari e quelli per minorenni nelle regioni in cui si trovano i Comuni già considerati nell'allegato 1 del Decreto del 1 marzo 2020 (Lombardia e Veneto).
La norma prevede che i colloqui siano svolti a distanza fino al 31 marzo prossimo, mediante possibilmente il sistema di video-conferenza o con aumento del numero di telefonate previste (si auspica che gli Istituti provvedano a fare in modo che ciò non aumenti i costi sostenuti dalle persone detenute).
Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, parallelamente, aveva previsto nelle proprie indicazioni del 25 febbraio 2020 un'articolazione che in via generale non interrompe le attività trattamentali, affidando alla valutazione delle Direzioni, in accordo con il medico e le Autorità sanitarie locali, eventuali limitazioni o sospensioni; inoltre, l'enfasi specifica era stata data all'informazione e alla preparazione del personale quale antidoto maggiore per la limitazione del rischio, molto più efficace di misure meramente restrittive.
In questo articolato panorama, sono preoccupanti talune decisioni che vanno oltre le indicazioni emanate centralmente e che tendono a configurare un concetto di prevenzione assoluta che, superando i criteri di adeguatezza e proporzionalità, finisce con il configurare il mondo recluso come separato dal mondo esterno e portatore di un fattore intrinseco di morbilità.
Si tratta in parte delle autonome indicazioni di un Provveditorato, in parte di disposizioni di alcuni direttori di Istituti per adulti, anche di regioni per nulla coinvolte dalle indicazioni del 26 febbraio 2020 e quindi non destinatari di queste o di alcuni direttori di Istituti di regioni coinvolte che hanno assunto direttamente tali decisioni che spettavano invece ai relativi Provveditori regionali.
A queste, purtroppo, si aggiungono alcune decisioni di Tribunali di sorveglianza non assunte caso per caso ma in via generale, nonché qualche dichiarazione di consenso di taluni Garanti.
Va ricordato che la sospensione o la stretta limitazione automatica di accesso a volontari che entrano in carcere in virtù degli artt. 17 e 18 dell'Ordinamento penitenziario per progetti trattamentali possono ragionevolmente sussistere solo nei casi in cui effettivamente prevedano la presenza di pubblico con inevitabili affollamenti e non nei casi in cui l'attività coinvolga singoli o specifici limitati gruppi di lavoro. Il risultato è, invece, che da più parti vengono segnalate restrizioni ingiustificate che incidono anche sui diritti delle persone ristrette e che sembrano essere il frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell'efficacia delle misure.
Non sembrano essere stati assunti come primi urgenti provvedimenti, proprio negli Istituti che maggiormente hanno rivolto l'attenzione alla mera chiusura agli esterni, misure relative alla sanificazione degli ambienti, alla diffusione di norme igieniche, all'autodichiarazione di non aver avuto contatti possibilmente a rischio da parte del personale che entra in Istituto, alla predisposizione di strumenti che possano rilevare la temperatura corporea di tutte le persone che, per qualsiasi ragione, entrano nell'Istituto stesso.
In assenza di tali misure, la fisionomia della prevenzione potrebbe essere vista come maggiormente rivolta a evitare il rischio di futura responsabilità che non effettivamente a evitare un contagio certamente molto problematico in ambienti collettivi e chiusi.
La collaborazione di tutti i Garanti con le Amministrazioni che affrontano un inedito e difficile cimento è totale così come la disponibilità ad affrontare insieme, a livello centrale e locale, ogni criticità che possa svilupparsi.
Roma, 5 novembre 2021
Alla Commissione ministeriale per l’innovazione del sistema penitenziario
"Tra le priorità di un nuovo sistema penitenziario vi è quindi la necessità di tornare a un’idea di diritto penale minimo, liberale e garantista, e del carcere come extrema ratio, riservata solo agli autori di gravi reati contro la persona o comunque connessi alle attività delle organizzazioni criminali.
Questo significa che andranno sostenuti i progetti di alternativa alla sanzione detentiva già in sentenza, ma anche quei progetti di depenalizzazione di condotte con minima offensività, a partire da quelli in materia di droghe e altri all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati.
Nella riduzione del ricorso al diritto sanzionatorio, potranno essere valorizzate nuove forme di composizione dei conflitti tra autori e vittime di reato nella prospettiva della giustizia riparativa".
Padova, Ristretti, 17 novembre 2020
Appello di tutti i Garanti italiani
Alla vigila dell'esame degli emendamenti per la conversione in legge del decreto legge 'Ristori', i Garanti territoriali dei detenuti scrivono ai presidenti dei gruppi in parlamento, affinché vengano adottate "tutte le misure opportune, per poter giungere a una significativa riduzione del numero delle presenze dei detenuti negli Istituti penitenziari, a partire da quelle già indicate dal Garante nazionale, applicando in modo estensivo e razionale le stesse previsioni previste dal decreto legge, senza sacrificio alla sicurezza sociale, e che le stesse possano andare a beneficio anche dei soggetti più deboli (psichicamente fragili, tossico-dipendenti, alcol-dipendenti e senza fissa dimora)".
"Si auspica - si legge nell'appello - che la configurazione di queste misure sia tale da facilitare lo scrutinio da parte dei magistrati di Sorveglianza e delle procure; riteniamo pienamente condivisibile che possa essere accolta anche la proposta di prevedere una liberazione anticipata speciale e la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive fino al 31 dicembre 2021".
"Il carcere - sostengono i Garanti nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni italiani - è una realtà in cui il rischio della diffusione del 'Covid-19' è molto alto: il fisiologico assembramento di un numero considerevole di persone in uno spazio angusto non permette il rispetto delle regole minime di distanziamento fisico e di igiene funzionali alla prevenzione del virus; la patologica situazione di sovraffollamento che caratterizza le carceri italiane contribuisce fatalmente ad accrescere il rischio di diffusione del contagio".
In questo senso anche gli appelli del 'Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene, trattamenti inumani e degradanti', che nel marzo 2020 aveva stilato dieci raccomandazioni indirizzati alle autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui veniva sollecitata l'urgenza di ridurre il numero delle presenze nelle carceri europee e quello della commissaria, Dunja Mijatović sull'utilizzo, senza discriminazioni, di qualsiasi possibile alternativa al carcere.
Il contagio all'interno degli Istituti penitenziari riflette in maniera amplificata il trend in crescita, infatti, il virus si sta diffondendo in maniera assai preoccupante: in pochi giorni personale e detenuti positivi si sono rapidamente moltiplicati, superando di gran lunga i casi registrati nella primavera scorsa.
Dagli ultimi rilevamenti (13 novembre 2020), emergono più di 600 positivi tra la popolazione detenuta e più di 800 tra gli operatori del settore penitenziario, di cui la maggior parte afferente alla Polizia penitenziaria; senza contare che troppo spesso la necessità di individuare spazi per l'isolamento delle persone contagiate dal Coronavirus implica un'ulteriore contrazione degli spazi destinati alla restante popolazione detenuta. Quindi, una significativa riduzione delle presenze in carcere contribuirebbe positivamente ad affrontare nel migliore dei modi la gestione sanitaria interna della prevenzione e dei focolai, favorirebbe migliori condizioni lavorative per gli operatori penitenziari e permetterebbe la prosecuzione in condizioni di sicurezza, delle attività lavorative e formative, di istruzione, culturali e sportive.
Dai dati forniti dal Garante nazionale delle persone private della libertà, nel suo report settimanale emerge che solo 2.202 detenuti potrebbero usufruire della detenzione domiciliare, di un residuo di pena inferiore ai 18 mesi e con nessuna preclusione ostativa. Quindi, l'auspicio è quello di non dover tornare a quella chiusura generalizzata delle attività trattamentali imposta nella primavera 2020; devono essere assicurate alla generalità dei detenuti telefonate e video-chiamate, anche oltre il minimo garantito dal regolamento e, ove possibile, i colloqui in presenza.
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Presenze e criticità negli Istituti penitenziari per adulti di Bollate, Opera e San Vittore (vedi Collegamenti).
Aggiornato il: 27/07/2022