Albo dei giudici popolari

L’albo dei giudici popolari  è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
È costituito dai nominativi dei cittadini, residenti, che hanno presentato domanda e di coloro iscritti d'ufficio che risultano essere  in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

I requisiti necessari per iscriversi all’albo sono:

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale; 
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere un'età compresa tra trenta e sessantacinque anni;
  • essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

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Aggiornato il: 31/01/2024