Chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sul territorio del Comune di Milano, è obbligato a presentare denuncia entro 60 giorni dall'evento che determina il beneficio di riduzioni.
Le riduzioni previste dal vigente Regolamento Tares si applicano sia al tributo comunale sui rifiuti sia alla maggiorazione per i servizi indivisibili e decorrono dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una, quella più favorevole al contribuente.
La riduzione viene applicata a conguaglio e opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Riduzioni per utenze domestiche
Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
Riduzioni per utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, previa istanza da presentarsi annualmente entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce, il tributo è ridotto fino ad un massimo del 20% della parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero, che deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.
La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.