Ici
L'Ici era l’Imposta Comunale sugli Immobili, soppressa a decorrere dal 1/1/2012 e sostituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU).
- I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Milano
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi
- il locatario nei contratti di leasing
- il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.
Quindici giorni di possesso equivalgono, nel conteggio, a un mese. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).
Contitolarità
In caso di contitolarità (per es.: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato a effettuare il versamento dell'imposta distintamente e per la parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni dell'edificio (per es.: l'alloggio del portiere) il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
Successioni
In caso di successione l'erede è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta:
- a nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso
- a nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).
In caso di fallimento o liquidazione
Nell’ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, l’ICI viene determinata per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del provvedimento. Entro 3 mesi dalla data di trasferimento degli immobili, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono versare l’ICI relativa al periodo di durata della procedura. Non sono dovute sanzioni.
Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, avendo ivi la residenza anagrafica salvo prova contraria.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione, classificate nelle categorie C/2, C/6 o C/7 purché appartengano, anche pro quota, al titolare dell’abitazione e siano dallo stesso utilizzate (art. 3 regolamento Ici).
Dall’anno 2008 l’abitazione principale è esente dall’Ici, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie da A/2 ad A/7.
Detrazioni
Per l'immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibito ad abitazione principale è prevista una detrazione di € 104,00, rapportata ai mesi di possesso.
La detrazione di € 104,00 si applica anche alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del Regolamento per l’applicazione dell’Ici.
Se l'immobile è adibito per l'intero anno ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione va divisa tra gli stessi in parti uguali e non in base alla quota di possesso.
Dall'anno 2008 il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Questa disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. La stessa modalità di calcolo deve essere utilizzata dai coniugi assegnatari. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera come abitazione principale, con conseguente riconoscimento del diritto alla detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti affittata (art. 1, comma 4 ter, L. 75/1993).
L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte restante, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
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Aggiornato il: 29/11/2021