Autotutela fiscale

L’Amministrazione può prevenire il contenzioso annullando, in misura parziale o totale, i propri atti viziati dalla presenza di errori.

Il cittadino può proporre istanza di autotutela per la revisione dell’atto. Lo stesso ufficio che ha emesso l’atto effettuerà le verifiche necessarie e, qualora ci siano le condizioni, potrà rettificare, annullarlo o confermarlo.

Per esercitare l’autotutela nei casi previsti consulta la sezione Utilizza i servizi.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso correlati. Ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta per l’Amministrazione:

  • l'annullamento della successiva iscrizione a ruolo e dei relativi titoli esecutivi
  • l'obbligo di restituzione delle somme riscosse riferite agli atti annullati.

La presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso.

L'annullamento dell'atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • è pendente il giudizio
  • l'atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato, purché ne difetti totalmente o parzialmente il presupposto impositivo.

Utilizza i servizi

Aggiornato il: 13/12/2021