Recupero dei sottotetti

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 12/2005 ha promosso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Per il recupero dei sottotetti si richiamano  più specificatamente gli artt. 63, 64 e 65, nonché il Regolamento Edilizio comunale e le FAQ pubblicate.

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001.

Il recupero del sottotetto essendo classificato di ristrutturazione edilizia può essere presentato con SCIA art. 23 in alternativa al Permesso di Costruire o con Permesso di Costruire.

Oneri previsti 

Nel caso in cui non vi è demolizione e ricostruzione della struttura esistente, anche parziale o comunque contenute nella sagoma vengono applicati gli oneri della nuova costruzione ridotti del 60% ; in questo caso il costo di costruzione può essere determinato con il D.M. 801/1977 o con la stima delle opere (Computo metrico estimativo) alla quale si applica il 10%.

Nel caso in cui vi è demolizione e ricostruzione della struttura esistente vengono applicati gli oneri della nuova costruzione; in questo caso il costo di costruzione è determinato con il D.M. 801/1977.

Casi di esenzione dal contributo di costruzione
Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.

Per maggiori dettagli "Contributo di costruzione".

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Aggiornato il: 12/01/2022