Presentazione di progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (procedura telematica FERCEL e FERPAS)

Richiamato il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Regione Lombardia in data 27 aprile 2012 ha pubblicato le proprie Linee Guida con Delibera G.R.L. 18 aprile 2012 n° IX/3298 per autorizzare gli Impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) sono gli impianti eolici, gli impianti solari fotovoltaici, gli impianti di biomassa, gli impianti di gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gli impianti idroelettrici.

La normativa vigente prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi siano realizzabili medianti le seguenti procedure:

  • modello unico elettrico ai sensi dell'art. 2 D.M. 19/05/2015       
  • la comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera ai sensi dell’art. 6.1 let. a) del D.P.R. 380/2001 (di competenza del Comune)
  • la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 28/2011 (di competenza del Comune)
  • il Procedimento di autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12.3 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di competenza della Provincia)

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 19.05.2015 per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  1.  realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  2.  aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  3.  aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  4.  per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
  5.  realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo  n.28 del 2011;
  6. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo, viene utilizzato il modello unico elettrico inoltrandolo direttamente per via informatica al gestore della rete (verificare informativa sui portali dei gestori della rete elettrica).

Dal 10.12.2012, a seguito della pubblicazione sul BURL n° 50 del Decreto n° 10545, è stata approvata la procedura informatizzata, in tutta la Regione Lombardia, per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera (CIAL) e per la presentazione dell’istanza della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) previste dal punto 3 dell’allegato 1 della D.G.R. 3298/2012 ed entrata in vigore delle procedure FERCEL e FERPAS per il rilascio dei titoli Abilitativi per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai punti 1.1, 3.2 e 3.4 dell’allegato 1 della D.G.R. 3298/2012.

Pertanto per la presentazione di tali procedure si dovrà accedere direttamente sulla piattaforma regionale MUTA.

Il sistema ad avvenuto ricevimento della pratica FERCEL o FERPAS da parte del Comune di Milano invierà una e-mail con la quale il responsabile del procedimento comunicherà il numero di protocollo assegnato e se tutti gli allegati necessari verranno uniti comunicherà in caso di FERCEL la possibilità di dare inizio alla realizzazione e in caso di FERPAS comunicherà che decorsi 30 (trenta) giorni da quella data, senza che il Comune ordini motivatamente di non effettuare il previsto intervento o non richieda di presentare integrazioni, la realizzazione dell’impianto risulta assentita.

Si sottolinea che per la presentazione della FERPAS vengono previsti gli oneri istruttori che sono pari allo 0,03% dell’importo dell’investimento per la costruzione dell’impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica.

Il pagamento di tali oneri può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a COMUNE DI MILANO.
COORDINATE BANCARIE TESORERIA COMUNE DI MILANO
Codice ABI : 03069
Codice CAB 01783 
Numero Conto Corrente 100000300001
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN I T 1 5 V 0 3 0 6 9 0 1 7 8 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
SWIFT B C I T I T 3 3 1 0 0 

E’ necessario indicare sempre la causale (ONERI ISTRUTTORI PER LA REALIZZAZIONE di impianto ...... nell’immobile di Via/Piazza/Corso ....) del bonifico che dovrà essere effettuato dal richiedente la PAS.


La realizzazione dell’intervento oggetto di P.A.S. deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della stessa; la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione.
L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la PAS, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Invece se l’intervento viene realizzato con la FERCEL, al Comune non è dovuta alcuna comunicazione di Fine lavori, fermo restando l’obbligo qualora ricorra di comunicare al catasto la variazione catastale.

Ai sensi della normativa vigente la procedura per la sola FERCEL prevede che possa essere presentata anche in corso di esecuzione (tardiva) o ad avvenuta esecuzione ed in tal caso si dovrà provvedere ad allegare telematicamente anche l’avvenuto bonifico bancario della sanzione pecuniaria.

Si ricorda che nel bonifico è necessario indicare sempre la causale (sanzione per FERCEL tardiva oppure sanzione per FERCEL a sanatoria) e andrà intestato a Comune di Milano con le COORDINATE BANCARIE sopra riportate per esteso.
Tale sanzione è stabilita nella misura di € 333,00 nel caso di FERCEL tardiva e nella misura di € 1.000,00 nel caso in cui si tratti di FERCEL a sanatoria.

Si avvisa che qualora i prescritti allegati alla FERCEL non siano prodotti, la FERCEL dovrà essere nuovamente ripresentata.
Si precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa alla proprietà/usufruttuario deve contenere i dati utili (n° di rep. Registr. A … il … , oppure licenza di costr. N° … del … ) all’eventuale verifica d’ufficio.

Aggiornato il: 11/01/2022