Nel caso di recupero di un sottotetto, è possibile superare l’altezza media ponderale di 2.40 m. al fine di rispettare le norme morfologiche del PGT?

Non è consentito superare l’altezza media ponderale di 2.40 m. al fine di rispettare le norme morfologiche del PGT in quanto ai sensi dell’art. 63 comma 5 della L.R. 12/2005 il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e, come disposto dall’art. 63 comma 6 della L.R. 12/2005, l’incremento delle altezze deve avvenire assicurando per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di 2.40 m.

In tal senso quindi l’altezza media ponderale di 2,40 metri, misurata all’intradosso del solaio, deve ritenersi ad un tempo altezza minima - per l’abitabilità dei locali - ed altezza massima per l’intera unità immobiliare, mentre i servizi igienici, i locali accessori e i locali di servizio potranno avere altezze medie ponderali inferiori a m. 2.40 ma non a m. 2.10, così come stabilito nel Regolamento Edilizio.

Occorre infine precisare che l’art. 64 comma 2 della L.R. 12/05 stabilisce che il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati e quindi anche alle norme morfologiche del PGT (ad eccezione del reperimento dei parcheggi pertinenziali).

FAQ SUE n. 39 - Pubblicata il 6 marzo 2020

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Aggiornato il: 24/11/2021