Considerato l’art. 2 comma 4 dell’allegato 3 del D. LGS. 199/21, che consente di derogare alle quote minime di copertura di rinnovabile per i consumi di riscaldamento, raffrescamento e ACS, è possibile fruire del bonus volumetrico previsto dall'art. 12 del DLGS 28/11 qualora il progetto preveda l'allaccio al teleriscaldamento?

Il bonus volumetrico previsto dall’art. 12 del D.lgs. 28/2021 è applicabile solo per gli interventi che ricadono nel campo di applicazione del decreto stesso:

  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante (art. 2 del D.lgs. 28/2021).

Visto quanto contenuto nel D.lgs. n. 28/2011 e nel D.lgs. n. 199/2021, viste le percentuali da fonte rinnovabile (FER) da coprire per l’ottenimento del bonus volumetrico previsto dall’art. 12 del D.lgs. 28/2011 e smi, tenuto conto che il bonus volumetrico è specifico per quegli interventi che incrementino di almeno il 30% (rispetto al minimo di legge) l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si ritiene che lo stesso non risulti concedibile nel caso di interventi per i quali vengano derogate le quote minime in applicazione dell’art. 2 comma 4 dell’Allegato III del D.lgs. 199/2021.

FAQ SUE n. 98 - Pubblicata 8 novembre 2022

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Aggiornato il: 08/11/2022