Bonus centri storici e bonus facciate
BONUS CENTRI STORICI
Il comune di Milano rientra nell’elenco dei comuni per i quali è prevista la possibilità di richiedere il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici previsto dal Decreto-legge del 14/08/2020.
Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici >>>
Le attività di vendita di beni o servizi al pubblico possono inviare apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per la richiesta del contributo dal 18 novembre 2010 al 14 gennaio 2021, se in possesso dei seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A del DM n. 1444/1968, ovvero nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Dal seguente servizio di mappa è possibile verificare se la sede della propria attività sia localizzata all’interno del centro storico (zona A) attraverso sia la ricerca per indirizzo (nome via e civico) sia la ricerca per dati catastali (foglio e mappale).
BONUS FACCIATE
La stessa mappa permette di verificare la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
In questo caso gli edifici devono essere ricompresi nelle zone A e B del DM n. 1444/1968.
NON C’È BONUS SENZA SICUREZZA SUL LAVORO
La grande ripresa dei lavori edili ha introdotto nuove problematiche di sicurezza che, se mal gestite, espongono il cittadino/committente a contestazioni di carattere civile e penale:
- la presenza di imprese e professionisti poco esperti o migrati da altri comparti produttivi;
- maestranze, attrezzature e materiali sottodimensionati rispetto alle richieste di mercato con conduzione a singhiozzo dei lavori a seconda della loro disponibilità;
- imprese non idonee, ad esempio imprese che svolgono mera intermediazione di manodopera o appena costituite per sfruttare il momento contingente.
Quando vengono realizzati lavori edili o di ristrutturazione, i singoli committenti privati (nel caso di lavori condominiali i condomini committenti che determinano le scelte dell’assemblea) hanno un ruolo di responsabilità fondamentale per l’indirizzo verso lavori gestiti in sicurezza e professionalità.
L’accesso ai bonus fiscali è subordinato al rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro da parte del committente.
Infatti tra le cause di decadenza dei bonus c’è la violazione di alcuni obblighi del committente (o del suo alter-ego, il Responsabile dei Lavori) in merito alla notifica preliminare e alla nomina dei coordinatori per la sicurezza.
GESTIRE E NON SUBIRE I LAVORI: RUOLO DEL COMMITTENTE E DEL GENERAL CONTRACTOR
E’ divenuta consuetudine che il committente affidi tutti i lavori “chiavi in mano” ad un general contractor (che assume quindi il ruolo di impresa affidataria, definizione di legge) ritenendo con questo di non avere più responsabilità e doveri di controllo sulla sicurezza del cantiere. Questa presunzione è errata, perché il committente può trasferire i suoi obblighi, ma solo nominando formalmente un Responsabile dei Lavori (RL), che lo sostituirà nelle responsabilità sulla sicurezza del cantiere. Ovviamente, per quanto non ci siano requisiti tecnici per la nomina del RL, la persona individuata deve avere competenze, capacità e poteri adeguati all’incarico.
A CIASCUNO IL SUO RUOLO
Un ruolo importante del committente (o il RL se nominato) è la verifica dell’idoneità delle imprese individuate per eseguire i lavori, che devono essere tecnicamente idonee e non solo quelle al momento disponibili. Tra i requisiti di idoneità ad esempio:
- dispone di lavoratori regolarmente assunti;
- ha una specifica competenza tecnica;
- ha un’organizzazione adeguata per la attività da svolgere;
- dispone di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.
Quando è previsto l’intervento di più imprese (praticamente sempre, in lavori con bonus fiscali di importo significativo), i lavori devono essere coordinati da professionisti incaricati dal committente: i Coordinatori per la Sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).
Se il committente individua una impresa general contractor (affidataria) deve verificare ed esigere che questa eserciti il suo ruolo di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori, non limitando le proprie funzioni ad un mero compito di intermediazione amministrativa e commerciale.
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Aggiornato il: 24/04/2023