Servizi abitativi transitori (SAT)
Il Comune di Milano e ALER Milano mettono a disposizione una quota di alloggi pubblici da utilizzare per Servizi Abitativi Transitori (SAT), da assegnare con un contratto di locazione per un periodo determinato.
Possono presentare la domanda per i Servizi Abitativi Transitori (SAT) i cittadini residenti nel Comune di Milano che possiedono i requisiti per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici SAP:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda;
- ISEE 2021 del nucleo familiare non superiore ad € 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
- per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è
determinata nel valore di euro 22.000,00; - per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]);
- Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero;
- Assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- Assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese;
- Assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni;
- Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- Assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.
I richiedenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento eseguito di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l’alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- Nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.
Per presentare la domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (SAT) è possibile scaricare la modulistica già predisposta, che si trova in basso, presentarla nella modalità riportata nel link di colore blu in fondo alla pagina "Presenta la domanda per i Servizi abitativi transitori (SAT)".
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e deve essere munita di marca da bollo di € 16,00=
Le domande sono valutate in ordine cronologico di protocollo, sino ad esaurimento del numero di alloggi messi a disposizione per i Servizi Abitativi Transitori (SAT), che per l’anno 2022 è di n. 300.
Il cittadino, per la presentazione della domanda, può avvalersi del supporto delle organizzazioni sindacali degli inquilini.
È possibile derogare all'ordine cronologico di protocollo presentando apposita istanza motivata, indicando il numero di protocollo della domanda.
Utilizza i servizi
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Presenta la domanda per i Servizi abitativi transitori (SAT)
Modalità di accesso al servizio:
- Sportello
Le informazioni relative alle domande per assegnazione alloggi SAT, saranno fornite esclusivamente inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta: ServiziAbitativiTransitori@comune.milano.it
indicando Nome, Cognome, e P.G. della domanda.
- Legge regionale 16/2016 e regolamento regionale n.4/2017
- Deliberazione di C.C. n.2 del 31.01.2022 “Approvazione del Piano Annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali”
- Deliberazione di CC n. 2 del 13.01.2020 “Approvazione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnico previsto dalla DGR n. 2063/2019 nell’ambito del procedimento di assegnazione dei servizi abitativi transitori, di cui all’articolo 23, comma 13 della L.R. n.16/2016”
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Aggiornato il: 19/05/2022