Separazioni, divorzi, riconciliazioni

È possibile richiedere separazioni e divorzi sia davanti all'avvocato che davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Le condizioni e le modalità variano in relazione alla composizione del nucleo famigliare. La legge riconosce la possibilità di trascrizione di sentenze estere di divorzio.

I coniugi separati, possono dichiarare l'avvenuta riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Nella sezione Utilizza i servizi sono elencati i link per conoscere le procedure da seguire per ciascuna casistica.

Utilizza i servizi

Per ulteriori approfondimenti consulta i seguenti riferimenti normativi:

Legge 218/95

Legge 10 novembre 2014, n. 162

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Codice civile, articoli 154, 157
D.P.R. 396/2000, art. 63, comma 1 – lettera  “g” (dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione)

Aggiornato il: 14/03/2023