Nascite

La denuncia di nascita è obbligatoria.

Se i genitori sono coniugati:

  • uno dei genitori o un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Se i genitori non sono sposati:

  • entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto
  • entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto
  • entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere effettuato in momenti diversi rispetto alla nascita.

Prima della nascita

  • Il riconoscimento prima della nascita si effettua durante la gestazione davanti all'ufficiale di stato civile o con atto notarile
  • può avvenire in presenza della sola madre oppure di entrambi i genitori (in tal caso la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori).

Al momento della nascita
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.

Dopo la nascita
Può essere effettuato da uno solo oppure da entrambi i genitori.

  • Se il riconoscimento avviene da parte di un solo genitore, fino al raggiungimento dei 14 anni l'altro genitore potrà effettuarlo solo con l'assenso del genitore che l'aveva riconosciuto in precedenza
  • tale assenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. In caso di diniego, il genitore che intende riconoscere può ricorrere al giudice competente.

Figli maggiori di 14 anni

  • Il riconoscimento di una figlia/figlio maggiore di 14 anni non ha validità senza il suo consenso
  • il genitore che effettua il riconoscimento deve avere già compiuto a sua volta i 14 anni di età ed essere in possesso di un'autorizzazione del Tribunale - (L. 219/2012) 
  • tra i genitori deve esserci assenza di legami di parentela o affinità nei gradi che impediscano il riconoscimento - (art. 251 del Codice Civile).

I neo genitori possono attribuire alla loro figlia/figlio, di comune accordo, il doppio cognome – paterno e materno – stabilendone l’ordine.

Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, la figlia/figlio può assumere il cognome del padre - anteponendolo,  aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre - oppure mantenere il solo cognome materno.

  • Per i minorenni decide il Tribunale ordinario su istanza di parte
  • per i maggiorenni decide la figlia o il figlio riconosciuto.

L’attribuzione del cognome a cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

Adozioni nazionali
Per l'adozione di minorenni:

  • Il Tribunale dei Minori competente per territorio trasmette le sentenze direttamente al Comune
  • su richiesta delle persone adottanti, il Comune trascrive la sentenza, effettua le variazioni sull'atto di nascita, varia le generalità in anagrafe
  • se la persona adottata ha cittadinanza estera, il Comune riconosce la cittadinanza italiana.

Per l'adozione di maggiorenni, le persone adottanti devono presentare al Comune:

  • la sentenza di adozione emessa dal Tribunale civile, comprensiva del passaggio in giudicato nel Comune di nascita della persona adottata.


Adozioni internazionali
Le adozioni internazionali sono consentite solo a persone che hanno cittadinanza italiana.

Se la persona adottata è minorenne:

  • il Tribunale dei Minori italiano effettua il riconoscimento della sentenza
  • le persone adottanti consegnano la sentenza al Comune di residenza dell'adottato, unitamente all'atto di nascita che verrà anch'esso trascritto
  •  se l'adozione è avvenuta all'estero, i cittadini genitori adottivi dovranno presentare al Comune il suo atto di nascita.

Se la persona adottata è maggiorenne, gli adottanti devono consegnare:

  • l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di adozione emessa all’estero.

Per maggiori informazioni Legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri

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Per ulteriori approfondimenti consultare:

D.P.R 396/2000

Aggiornato il: 02/08/2023