Convivenza di fatto

Possono costituire una convivenza di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Milano, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

  • In assenza di residenza, coabitazione e iscrizione nel medesimo stato di famiglia è necessario svolgere un cambio di residenza o abitazione
  • gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione
  • le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Milano e che intendono costituire una convivenza di fatto devono manifestare nuovamente la volontà, seguendo la procedura per dichiarare la convivenza di fatto (vedere la sezione Utilizza i servizi).

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario
  • in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari
  • possono designare il convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
  • hanno diritti inerenti la casa di abitazione
  • hanno diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di uno dei conviventi
  • hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale
  • hanno diritti nell'attività di impresa del convivente
  • godono di un ampliamento delle facoltà riconosciute nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia
  • in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Il contratto di convivenza di fatto che disciplina i rapporti patrimoniali fra conviventi deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il contratto di convivenza può contenere:

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza)
  • l’indicazione della residenza.

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

La cancellazione di una convivenza avviene d’ufficio quando cessano la coabitazione o la residenza nel Comune di Milano oppure il contratto si rivolve in caso di:

  • accordo delle parti - in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio
  • recesso unilaterale - il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona - in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza
  • morte di uno dei contraenti - il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, il quale provvederà a notificare l’annotazione della risoluzione all'Anagrafe del comune di residenza.

Il contratto è nullo:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale)
  • se una delle parti è minorenne
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente
  • in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

In questi casi gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o, nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

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Aggiornato il: 24/07/2023