Piano Aria Regione Lombardia
Misure temporanee per la qualità dell'aria
Dal 1° ottobre al 31 marzo i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti adottano alcune restrizioni temporanee per garantire la tutela e la salute dei cittadini e dell’ambiente.
Al momento non ci sono misure attive.
Le misure temporanee si attivano in base alle rilevazioni della qualità dell’aria effettuate da Arpa, agenzia regionale per l’ambiente, il cui valore di riferimento è la concentrazione del PM10.
I provvedimenti scattano quando il PM10 supera la soglia di 50 µg/m3 e prevedono due livelli d’intervento: il primo dopo quattro giorni consecutivi di superamento del limite e il secondo dopo dieci giorni consecutivi.
In entrambi i casi, i giorni di controllo sono il lunedì e il giovedì. Le misure scattano il giorno successivo, ossia rispettivamente il martedì o il venerdì. Il periodo da prendere in considerazione è quello antecedente le rilevazioni.
Questa pagina offre una sintesi di tali criteri e disposizioni aggiuntive per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente. Per una conoscenza completa dei provvedimenti si raccomanda di consultare l’ordinanza allegata e la pagina della Regione Lombardia accedendo al seguente link:
Dopo il quarto giorno di superamento consecutivo dei valori di PM10, entrano in vigore le seguenti limitazioni:
1. divieto di circolazione (in aggiunta alle disposizioni regionali e comunali già in vigore)
- veicoli a gasolio Euro 4 per trasporto persone
- dal lunedì alla domenica (tutti i giorni, festivi inclusi), dalle 8:30 alle 18:30 - veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 per trasporto persone
- sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle 8:30 alle 18:30 - veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 per trasporto cose
- sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle 8:30 alle 12:30
2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa
- in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare apparecchiature alimentate a biomassa legnosa con prestazioni inferiori a 3 stelle in tema di classificazione ambientale
3. divieto di alimentare combustioni all’aperto
- vale per qualsiasi tipologia: falò, rituali, barbecue, fuochi d’artificio, a scopo d’intrattenimento ecc.
4. riduzione di un grado centigrado delle temperature
- i valori massimi consentiti scendono da 20°C a 19°C, con tolleranza di 2°C, all’interno di:
- unità immobiliari
- esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5
5. divieto di fermarsi e sostare con il motore acceso
- vale per tutti i veicoli
6. divieto di spandere liquami zootecnici.
Dopo il decimo giorno di superamento consecutivo dei valori di PM10, oltre alle limitazioni previste per il 1° livello di criticità entrano in vigore le seguenti limitazioni:
1. divieto di circolazione (in aggiunta alle disposizioni regionali e comunali già in vigore)
- veicoli a gasolio Euro 4 per trasporto persone
- dal lunedì alla domenica (tutti i giorni, festivi inclusi), dalle 8:30 alle 18:30 (come per 1° livello) - veicoli a gasolio Euro 4 per trasporto cose
- dal lunedì alla domenica (tutti i giorni, festivi inclusi), dalle 8:30 alle 12:30 (come per 1° livello) - veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 per trasporto persone e trasporto cose
- sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle 8:30 alle 18:30
2. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa
- in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare apparecchiature alimentate a biomassa legnosa con prestazioni inferiori a 4 stelle in tema di classificazione ambientale.
Le misure elencate nel provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di veicoli:
- elettrici leggeri da città, ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
- muniti di impianto a gas naturale o gpl
- a gasolio dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili
- di interesse storico o collezionistico
- classificati come macchine agricole
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi Euro 0 e pre Euro 1
- veicoli muniti di contrassegno per il trasporto di portatori di handicap
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale
- appartenenti a Forze Armate, Protezione Civile, Croce Rossa e ad altre categorie che assicurano servizi di finalità pubblica o sociale
- con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla medesima.
Per maggiori dettagli consulta l’ordinanza nel box Riferimenti normativi.
Sono esclusi dal divieto di circolazione anche i veicoli:
- con almeno tre persone a bordo
- appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio, di pubblica utilità o manutenzioni di emergenza, riconoscibili con contrassegno o certificazione del datore di lavoro
- utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in possesso della relativa certificazione medica
- delle autoscuole.
Per maggiori dettagli consulta l’ordinanza nel box Riferimenti normativi.
Le limitazioni previste per i due livelli di criticità non si applicano a:
- autostrade
- strade di interesse regionale
- tratti di collegamento tra le strade sopra indicate e gli svincoli autostradali
- tratti di collegamento tra le strade sopra indicate e i parcheggi in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. 2578/2014 (definizione fasce 1 e 2)
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