Milano in bici e in monopattino

Regole di comportamento, piste ciclabili, sharing... In questa pagina trovi informazioni, suggerimenti e link per muoverti sulle due ruote con piacere e in sicurezza per tutti.

Viaggiare con ATM
ATM consente, in determinati orari, il trasporto gratuito di biciclette e monopattini:

  • su tutte le linee metropolitane
  • sulla linea Milano-Limbiate ospedale (tranvia della Brianza)
  • sulle linee tranviarie 7 e 31.

Viaggiare con Trenord
Trenord consente il trasporto a pagamento su tutti i treni Suburbani e Regionali contrassegnati dal simbolo della bicicletta.

Regole principali
I diversi mezzi di trasporto pubblici hanno regole comuni per il trasporto di biciclette e monopattini:

  • è ammesso un solo veicolo per persona
  • nelle stazioni è permesso l'uso degli ascensori e delle scale, da percorrere tenendo il veicolo sollevato da terra. È vietato utilizzare le scale mobili
  • in stazione e sulle banchine condurre il veicolo a mano
  • il viaggiatore è responsabile della custodia del mezzo e di eventuali danni provocati a cose e a persone
  • il carico e scarico del mezzo deve essere effettuato personalmente e devono essere utilizzati gli spazi previsti, vagoni o aree con il simbolo del veicolo, senza ostacolare il movimento degli altri passeggeri
  • non sono ammessi rimorchi o mezzi speciali come tandem o biciclette motorizzate.

Per saperne di più

Dalla città di Milano è possibile accedere a tre ciclovie che si sviluppano lungo il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese, il Naviglio della Martesana.

I percorsi ciclabili possono essere integrati con il servizio di trasporto pubblico per percorrere dei tratti in treno o in metropolitana con la bici al seguito.

Da aprile a settembre, e in alcuni periodi da dicembre a gennaio, è attiva la navigazione sui Navigli nel fine settimana. Concordando giorni e orari dell'escursione è consentito trasportare la bicicletta a bordo.

Anche la circolazione delle biciclette e dei monopattini è normata dal Codice della Strada.

Rispettare le regole consente di muoversi in città in sicurezza, per una felice convivenza fra tutti coloro che si trovano in strada.

1. Utilizzo

  • Il monopattino elettrico può essere utilizzato esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto almeno i 14 anni di età
  • fino al compimento del diciottesimo anno di età occorre indossare il casco.

2. Marciapiedi

  • Che siano a trazione muscolare, elettrica o a pedalata assistita, bici e monopattini non possono circolare sui marciapiedi.

3. Passeggeri

  • È vietato andare in due. Eccezioni riguardano velocipedi appositamente costruiti e attrezzati, dove al conducente maggiorenne è consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni utilizzando i seggiolini omologati
  • queste eccezioni non valgono mai per i monopattini, sui quali può viaggiare una sola persona.

4. Velocità

  • In carreggiata la velocità massima consentita è di 20 km/h
  • nei percorsi ciclopedonali, nelle aree pedonali e nelle aree verdi ciclisti e monopattini possono circolare alla velocità massima di 6 Km/h, facendo estrema attenzione ai pedoni e, se necessario, conducendo il mezzo a mano.

5. Circolazione

  • Recentemente i monopattini sono stati equiparati alle biciclette e possono circolare su tutto il territorio comunale nelle strade che hanno il limite di velocità a 50 km/h, sulle strade extraurbane, sulle strade ciclabili
  • alle bici e ai monopattini è consentito il transito nelle Zone a Traffico Limitato e nelle strade pedonali, dove la segnaletica lo prevede o non sia espressamente vietato. È invece vietato in alcune corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico, dove lo spazio non sarebbe sufficiente a garantire la loro sicurezza.

6. Sosta

  • Consulta il paragrafo Dove parcheggiare biciclette e monopattini
  • per la regolamentazione della sosta relativa ai monopattini in sharing visita Monopattini in Sharing

Pista ciclabile
Può essere delimitata da una struttura spartitraffico, dalla segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale.

Area pedonale
Il transito di biciclette e monopattini è consentito ma, in particolari situazioni, il Comune può introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione delle bici nelle aree riservate ai pedoni. È necessario quindi fare attenzione ad eventuali divieti indicati con segnaletica specifica. All'occorrenza è opportuno condurre il veicolo a mano.

Parchi e aree verdi
Viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e giardini sono percorribili a passo d'uomo.

Zone 30 e zone Car free
In alcune vie che ospitano gli istituti scolastici, il traffico dei veicoli viene limitato nei momenti di entrata e uscita da scuola (dalle 8:15 alle 8:45 e dalle 16:15 alle 16:45), per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi, in bicicletta, in monopattino.

ZTL Zone a Traffico Limitato
Bici e monopattini possono accedere solo se lo prevede la segnaletica. In alcune corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico è vietato il transito ai velocipedi perché lo spazio non è sufficiente a garantire la loro sicurezza.

Ecco alcuni consigli per ridurre i furti:

  • chiudere sempre la bici con il lucchetto!
  • parcheggiare la bici in un luogo ben visibile e insieme ad altre biciclette
  • se possibile, non parcheggiare la bici tutti i giorni nello stesso posto
  • cercare di far aderire il più possibile il lucchetto alla bici e al supporto del portabiciclette. In questo modo, si riduce lo spazio che può essere utilizzato per fare leva sul lucchetto e romperlo
  • assicurarsi che il lucchetto non tocchi terra (altrimenti sarebbe più facile romperlo)
  • se possibile, bloccare entrambe le ruote e il telaio della bici, oppure solo la ruota anteriore e il telaio, in particolare se le ruote si sganciano con una leva
  • portare con sé le parti facilmente rimovibili (per esempio fanalini, pompa ecc.)
  • conservare delle fotografie e apporre dei segni identificativi alla bicicletta per facilitarne il riconoscimento in caso di furto.

Se il furto è già avvenuto
1. sporgere denuncia alle forze dell'ordine, accompagnando possibilmente la descrizione del mezzo rubato con una fotografia
2. contattare la Squadra Contrasto Bici Rubate della Polizia locale per avere informazioni sulle biciclette rubate e recuperate in città o nell'area metropolitana.

Visita la pagina Bici rubate (vedi link in questa pagina).

I monopattini sono equiparati alle biciclette e la sosta dei veicoli deve rispettare il Codice della Strada.

Bici e monopattini possono sostare esclusivamente:

  • negli stalli di sosta dedicati
  • nelle aree destinate al parcheggio bici e moto
  • a lato strada, dove non sia espressamente vietato.

Non possono invece essere parcheggiati:

  • sul marciapiede
  • in qualunque posizione che generi intralcio alla circolazione di pedoni e altri veicoli.

Monopattini in sharing

Caratteristiche delle rastrelliere
Le rastrelliere installate dal Comune di Milano sono funzionali e sicure contro i furti. Si trovano nei luoghi che attraggono un gran numero di persone, soprattutto in prossimità di stazioni ferroviarie, metropolitane, scuole.

Attualmente in città vi sono oltre 32 mila stalli e il loro numero è in costante crescita.

Rimozione delle bici dalle rastrelliere comunali
Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono delle biciclette, l'Amministrazione è titolata alla rimozione, previo preavviso da affiggersi alla bicicletta stessa, dopo 20 giorni di utilizzo delle rastrelliere comunali.

Anche i soggetti privati o pubblici al di fuori dell’Amministrazione possono chiedere l’istituzione di portabiciclette di uso comune.

Per maggiori informazioni clicca su Come installare portabiciclette ad uso pubblico nella sezione Utilizza i servizi.

Cosa dice il Comune
Il Regolamento Locale di Igiene del Comune di Milano stabilisce: "in tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile". Per la violazione di questa norma è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.

Non è obbligatorio invece destinare uno spazio in esclusiva al deposito delle biciclette o installare delle strutture portabiciclette.

L'acquisto e l'uso di rastrelliere portabici e strutture coperte per il ricovero delle biciclette sono demandati all'assemblea condominiale.

Disposizioni del Codice Civile
Secondo il Codice Civile, l'installazione di un portabiciclette o di una tettoia è consentita dal Codice Civile quale innovazione volta al miglioramento e all'incremento della comodità d'uso delle parti comuni.

L'acquisto potrà essere a carico anche solo dei condomini interessati, con diritto di utilizzo esclusivo.

Altre fonti normative
La Legge Regionale n. 7/2009 prevede l'obbligo per i Comuni di inserire norme nei regolamenti edilizi per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

Eventuali norme condominiali che vietano il parcheggio delle biciclette nel cortile devono essere modificate.

Una sentenza del Tribunale di Milano del 1997 riporta che la generale destinazione dei cortili milanesi al riparo di biciclette, utilizzate da chi abita o lavora negli stabili dotati di cortile, non può essere contrastata dai titolari di diritti reali sui cortili stessi, siano essi proprietari singoli o, come nel caso di condominio, collettivi.

La stessa sentenza ha evidenziato che il Regolamento condominiale è subordinato, per la sua natura privata, sia al Regolamento Locale d'Igiene sia al Regolamento Edilizio del Comune di Milano.

Scarica l'e-book

Il Comune di Milano ha pubblicato un e-book con lo scopo di aiutare gli utenti a muoversi in bicicletta nel traffico, conoscere le regole della circolazione, le caratteristiche tecniche delle biciclette, le dotazioni necessarie e i rischi più frequenti di collisione.

Scarica l'e-book

La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con FIAB Ciclobby (l'associazione milanese aderente alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e grazie alla disponibilità del Comune di Reggio Emilia.

Utilizza i servizi

Norme nazionali
- Nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successivi modifiche e aggiornamenti)
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successivi modifiche e aggiornamenti)
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Legge 19 ottobre 1998, n. 366)
- Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557)
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e successive modificazioni (Decreto Ministeriale 5 novembre 2001)
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (Decreto Ministeriale 19 aprile 2006)
- Codice Civile

Norme locali
- Regolamento Locale di Igiene del Comune di Milano
- Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica (Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2009)
- Sentenza del Tribunale di Milano n. 11380 del 12 aprile 1997

Aggiornato il: 31/05/2022